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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_590/2010 {T 0/2}
Sentenza del 14 ottobre 2010
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
W.________,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 giugno 2010.
Visto:
il ricorso dell'8 luglio 2010 (timbro postale) contro il giudizio 7 giugno 2010 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 2 settembre 2010, con il quale questa Corte ha assegnato a W.________ un termine suppletorio, scadente il 14 settembre 2010 per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
che questo decreto, notificato tramite casella postale, non è stato ritirato dal suo destinatario ed è stato ritornato al Tribunale federale con la menzione "non ritirato",
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che il decreto in questione va considerato notificato l'ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni (DTF 123 III 492 consid. 1),
che colui che, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, si allontana per un certo lasso di tempo dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto (DTF 119 V 89 consid. 4b/aa pag. 94 e riferimenti),
che il ricorrente doveva prevedere la possibilità che dopo la presentazione del suo gravame gli venissero notificati degli atti giudiziari,
che il ricorrente deve perciò sopportare le conseguenze del mancato pagamento dell'anticipo spese nel termine impartito,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
Lucerna, 14 ottobre 2010
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Frésard Schäuble