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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_635/2010 {T 0/2}
Sentenza del 31 agosto 2010
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
R.________, patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti,
ricorrente,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente,
G.________, patrocinato dall'Unia Ticino e Moesa, Segretariato regionale, Via Canonica 3, 6901 Lugano.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 luglio 2010.
Visto:
il ricorso presentato il 5 agosto 2010 (timbro postale) da R.________ - con il patrocinio dall'avv. Stefano Zanetti - contro il giudizio 5 luglio 2010 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione per la vecchiaia e i superstiti,
il decreto del 6 agosto 2010 con cui il Presidente della Seconda Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 30 agosto 2010, l'anticipo delle spese giudiziarie di fr. 1900.-,
lo scritto del 23 agosto 2010 con cui, tramite il suo patrocinatore, R.________ ha sostanzialmente ritirato il ricorso, osservando in definitiva di "rinunciare a far valere i suoi diritti",
considerando:
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF),
che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare le spese processuali (cfr. decreto 9C_7/2007 del 21 febbraio 2007),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, a G.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 31 agosto 2010
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti