BGer 6B_150/2010
 
BGer 6B_150/2010 vom 17.08.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_150/2010
Sentenza del 17 agosto 2010
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Favre, Presidente,
Schneider, Mathys,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Nicola Corti,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Olivier Ferrari,
opponenti.
Oggetto
grave infrazione alle norme della circolazione stradale,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il
2 dicembre 2009 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 29 aprile 2008, alle 16.50 circa, in località Bosco Luganese, A.________ percorreva via Cademario in provenienza da Lugano alla guida della sua autovettura Audi A3. La conducente era preceduta da un'automobile guidata da C.________. Giunta in prossimità di una curva a 90 gradi piegante a sinistra, A.________ ha iniziato una manovra di sorpasso del veicolo che la precedeva: quando si è trovata sulla corsia di contromano in piena curva, si è scontrata con B.________, che circolava su tale corsia a bordo del suo ciclomotore Piaggio. Nella collisione, avvenuta con la parte frontale sinistra dell'autovettura, il ciclomotorista ha riportato diverse lesioni.
B.
Con decreto d'accusa del 10 novembre 2008, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha ritenuto A.________ colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale per avere, nelle esposte circostanze, effettuato una negligente e pericolosa manovra di sorpasso in curva con visuale limitata, collidendo con il ciclomotore e causando importanti lesioni al suo conducente. Ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 40.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e alla multa di fr. 1'000.--.
C.
Poiché l'accusata ha interposto opposizione al decreto, gli atti del procedimento penale sono stati trasmessi dal Ministero pubblico alla Pretura penale per il dibattimento. Con giudizio del 31 marzo 2009, il giudice della Pretura penale ha dichiarato A.________ autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale per i fatti di cui al decreto d'accusa e l'ha condannata alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 40.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e alla multa di fr. 1'000.--.
D.
Adita dall'accusata, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con sentenza del 2 dicembre 2009, ha parzialmente accolto il ricorso nella misura della sua ammissibilità, limitatamente alla durata della sospensione condizionale della pena. La Corte cantonale ha infatti ritenuto ingiustificata l'imposizione di un periodo di prova superiore al minimo legale e ne ha quindi ridotto la durata a due anni.
E.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale chiedendo di essere prosciolta dall'imputazione in oggetto. Postula eventualmente il rinvio della causa alla CCRP affinché pronunci una nuova decisione. La ricorrente fa valere l'accertamento arbitrario dei fatti e la violazione del diritto della circolazione stradale.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
Presentato dall'accusata, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile.
2.
La ricorrente sostiene di contestare anche in questa sede gli accertamenti già censurati dinanzi alla CCRP, segnatamente il fatto che la strada fosse bagnata, che vi fosse un'insufficiente visuale sulla curva successiva, che vi sia stata un'ostruzione della corsia di contromano tale da causare un pericolo per il ciclomotorista e che questi abbia dovuto prestarsi a una brusca frenata. Nell'esposizione del gravame, la ricorrente non si confronta tuttavia con i considerandi del giudizio impugnato spiegando, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe negato a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte del primo giudice (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2 e rinvii). A maggior ragione ove si consideri che la CCRP ha ritenuto appellatorie e pertanto irricevibili una parte delle censure sollevate, segnatamente quelle riguardanti il minore impedimento causato dalla ricorrente ai veicoli che giungono in senso inverso rispetto a quello provocato dagli autopostali e dagli autocarri che affrontano regolarmente la curva, nonché quelle riferite all'asserzione secondo cui l'incidente sarebbe stato causato dall'imperizia del ciclomotorista. In questa sede, spettava quindi alla ricorrente dimostrare che la CCRP si sarebbe rifiutata a torto di esaminare nel merito le censure sollevate (cfr. DTF 133 IV 119 consid. 6; 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Nel presente gravame, la ricorrente si limita in sostanza a fornire una propria interpretazione dei fatti sostenendo essenzialmente che l'incidente sarebbe imputabile solo al ciclomotorista, il quale sarebbe caduto per cause proprie. Non sostanzia tuttavia un accertamento dei fatti o una valutazione delle prove manifestamente insostenibili, in chiaro contrasto con gli atti o fondati su una svista manifesta (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 135 V 2 consid. 1.3; 134 II 124 consid. 4.1; 129 I 8 consid. 2.1). La ricorrente disattende inoltre che non le è stato rimproverato di non essersi fermata per tempo quando ha visto di fronte a sé il ciclomotorista, evitando un impatto maggiore e più grave, ma le è stato addebitato di avere creato una situazione di pericolo accresciuto per avere eseguito una manovra di sorpasso in mancanza di una visuale sufficiente.
3.
3.1 La ricorrente riconosce che pioveva al momento in cui la polizia è giunta sul luogo dell'incidente. Sostiene che non sarebbe tuttavia dato di sapere se il fondo stradale fosse già bagnato al momento della collisione, poiché dalle fotografie agli atti i tergicristalli delle autovetture interessate non risulterebbero in funzione.
La CCRP ha confermato l'accertamento del primo giudice secondo cui il manto stradale era bagnato quando è avvenuto l'incidente sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie. Le autorità cantonali si sono fondate sulle dichiarazioni concordanti delle parti coinvolte, rilevando che, sulla questione, le deposizioni della parte civile e della testimone C.________ erano univoche e coincidevano con quella resa in un primo tempo dalla stessa accusata. La precedente istanza ha inoltre constatato che queste dichiarazioni corrispondevano poi con il rapporto della polizia cantonale ed erano confortate dalla documentazione fotografica allegata allo stesso. Che tali fotografie ritraggano le vetture con i tergicristalli nella posizione di arresto non confuta di per sé l'accertamento, basato sull'insieme delle risultanze ed oggettivamente sostenibile, secondo cui al momento dell'incidente la carreggiata era bagnata.
3.2 La ricorrente sostiene che la visibilità non sarebbe stata ostacolata dalla vegetazione: l'albero presente nei pressi della curva avrebbe un'altezza ridotta e, quand'anche fogliato, non pregiudicherebbe la visuale sulla circolazione in senso opposto. La censura, appellatoria, non si confronta con le fotografie prese in considerazione e valutate globalmente dalla Corte cantonale in base alle quali ha ritenuto non arbitrario l'accertamento del primo giudice secondo cui la pianta era provvista di fogliame al momento dell'incidente e nascondeva a chi saliva verso Bosco Luganese i veicoli che scendevano sulla corsia opposta e che stavano effettuando la curva. La ricorrente non spiega per quali ragioni, tenuto conto della valutazione complessiva, la CCRP avrebbe negato a torto l'arbitrio. Essa disattende inoltre che alla questione della vegetazione non è di per sé stato dato un peso decisivo, giacché il giudice di primo grado ha ritenuto che la visuale fosse in ogni caso insufficiente per eseguire con sicurezza la manovra di sorpasso in quel luogo. La manovra è quindi stata ritenuta pericolosa anche prescindendo dall'eventuale ostruzione della visuale provocata dalla vegetazione, per cui non è dato di vedere in quale misura un diverso accertamento su questo aspetto sarebbe determinante per l'esito del giudizio (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF). Analogo ragionamento vale per la linea di sicurezza (continua) che la CCRP ha ritenuto essere stata accertata in modo arbitrario dal primo giudice: a ragione la precedente istanza ha infatti ritenuto marginale questo aspetto dal momento che il sorpasso era pericoloso già perché eseguito con una visuale insufficiente.
3.3 La ricorrente sostiene di avere scorto per tempo il ciclomotorista che stava scivolando in seguito a una caduta a lui stesso imputabile, tant'è ch'essa, avvedutasi della situazione, si sarebbe fermata tempestivamente. L'argomentazione è inconsistente poiché la ricorrente omette di considerare la portata dell'infrazione rimproveratale, vale a dire di avere eseguito una manovra di sorpasso su un tratto stradale in cui non vi era né lo spazio né la visuale sufficienti per portarla a termine senza rischiare di mettere in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada. Del resto, essa si è vista di fronte il ciclomotorista ed ha colliso con lo stesso quando si è venuta a trovare sulla corsia di contromano, in piena curva. La ricorrente si limita in sostanza ad esporre una propria versione facendo astrazione dai fatti accertati. Disattende inoltre che le autorità cantonali hanno accertato senza arbitrio che il ciclomotorista circolava regolarmente sulla sua corsia quando, improvvisamente, si è trovato l'automobile dinanzi a sé, frenando bruscamente per evitare l'urto.
4.
La ricorrente non fa infine valere, conformemente alle esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, una violazione del diritto federale. In particolare non censura esplicitamente la lesione degli art. 35 e 90 n. 2 LCStr. Essa ribadisce le argomentazioni addotte dinanzi alla precedente istanza, asserendo in particolare che il primo giudice non avrebbe potuto imputarle un rischio astratto accresciuto di pericolo se egli non avesse travisato le condizioni meteorologiche, reinventato la configurazione dei luoghi, confuso le linee di demarcazione e misconosciuto la circostanza secondo cui i protagonisti sapevano che in quel luogo gli automezzi pesanti invadono regolarmente la corsia di contromano. Come rettamente rilevato dalla CCRP, con simili argomentazioni la ricorrente non censura la violazione delle citate disposizioni del diritto federale, ma rimette in discussione gli accertamenti di fatto, che sono tuttavia vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF ). Il gravame non adempie le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF e non deve essere esaminato oltre nemmeno laddove la ricorrente ripresenta testualmente in questa sede le argomentazioni addotte nel ricorso al Consiglio di Stato contro la revoca della licenza di condurre (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.3).
5.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 agosto 2010
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Favre Gadoni