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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_78/2010
Sentenza dell'8 luglio 2010
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliera Gianinazzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Assicurazione B.________ SA,
opponente.
Oggetto
contratto d'assicurazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 aprile 2010
dal Giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino.
Visto:
che con sentenza del 13 aprile 2010 il Giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la petizione presentata da A.________ in data 8/10 agosto 2009, tendente alla condanna dell'Assicurazione B.________ SA al rimborso di spese mediche e degenza di fr. 6'900.-- + fr. 12'967.50, connesse a un intervento chirurgico al naso effettuato nel 2004;
che la pretesa è stata respinta siccome prescritta (art. 46 LCA) e, in ogni caso, siccome concernente un "mero trattamento cosmetico", non incluso fra le coperture complementari dell'assicurata all'epoca dei fatti;
che con scritto del 30 aprile 2010 A.________ ha espresso la volontà di ricorrere contro questo giudizio;
che con lettera del 4 maggio 2010 il Tribunale federale le ha comunicato che "per essere ricevibile, l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni, ossia l'indicazione della decisione chiesta dal ricorrente e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio";
che, non sembrando tali condizioni realizzate nello scritto del 30 aprile 2010, il Tribunale federale ha invitato A.________ a sanare l'omissione prima della scadenza del termine di ricorso;
che il 17 maggio 2010 essa ha pertanto completato i propri argomenti;
che né la controparte né l'autorità cantonale sono state invitate a determinarsi sul gravame;
considerando:
che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 135 III 483 consid. 1);
che la sentenza impugnata è stata emanata nel quadro di una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso non raggiunge fr. 30'000.-- (art. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF) e nell'ambito della quale non viene trattata una questione di diritto d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF) - né la ricorrente pretende il contrario - indi per cui lo scritto sottoposto al Tribunale federale può venir tenuto in considerazione solo quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, regolato dall'art. 113 segg. LTF;
che con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF, l'atto di ricorso deve indicare chiaramente quali sarebbero i diritti costituzionali violati nella decisione impugnata e precisare in cosa consisterebbe tale violazione (DTF 133 III 393 consid. 6);
che l'allegato inoltrato al Tribunale federale non soddisfa manifestamente i requisiti di motivazione appena esposti, giacché la ricorrente non si prevale della violazione di nessun diritto costituzionale;
che il ricorso risulta inammissibile anche perché rivolto contro una sola delle due motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, quella relativa alla qualifica - medica o estetica - dell'intervento chirurgico effettuato nel 2004, senza nessun accenno a quella secondo cui la pretesa sarebbe inoltre prescritta (DTF 132 III 555 consid. 3.2);
che, in quanto "manifestamente non motivato in maniera sufficiente", il gravame può essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie vengono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF);
che all'opponente, nemmeno invitata a presentare osservazioni, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale;
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Losanna, 8 luglio 2010
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:
Klett Gianinazzi