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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_298/2010 {T 0/2}
Sentenza del 10 giugno 2010
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
S._________,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni
(presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 marzo 2010.
Visto:
l'atto dell'8 aprile 2010 (timbro postale) con cui S._________ ha presentato ricorso contro il giudizio reso l'8 marzo 2010 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni,
lo scritto del 12 aprile 2010 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
l'atto completivo 15 aprile 2010 (timbro postale) del ricorrente,
considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
che il ricorrente, limitandosi in sostanza a esternare critiche nei confronti dei medici intervenuti per conto dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto completivo del 15 aprile 2010 - con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a ritenerlo totalmente abile al lavoro a partire dal 18 aprile 2008 e a negare, con effetto dalla medesima data, il diritto a ulteriori indennità giornaliere,
che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile secondo la procedura semplificata (art. 108 LTF),
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF);
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 10 giugno 2010
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Frésard Schäuble