Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_123/2010
Sentenza del 21 aprile 2010
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
I Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano,
opponente.
Oggetto
assistenza giudiziaria (tutela),
ricorso contro la decisione emanata il 28 dicembre 2009 dalla I Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che A.________ è il padre di B.________, nata nel marzo 1992 da una relazione con una donna con cui non era sposato;
che B.________ è stata accompagnata da misure previste dal diritto tutorio sin dall'età di due anni (curatore educativo, collocamento in un'istituzione e privazione della custodia parentale della madre);
che dopo aver preso atto della rinuncia definitiva dell'autorità parentale da parte della madre, la Commissione tutoria regionale 14 ha con decisione 31 marzo 2009 istituito in favore di B.________ una tutela nel senso dell'art. 368 CC, designandole quale tutore il suo precedente curatore, e ha contestualmente incaricato il servizio medico psicologico di Bellinzona di valutare le capacità parentali del padre;
che il 15 luglio 2009 l'autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino ha respinto un ricorso con cui A.________ ha segnatamente contestato la designazione del tutore e rivendicato egli stesso l'autorità e la custodia sulla figlia;
che A.________ ha adito la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino sia con un ricorso 4 agosto 2009 sia con un'istanza "per denegata o ritardata giustizia" 11 novembre 2009 e ha chiesto l'assistenza giudiziaria dopo aver ricevuto l'invito a versare un anticipo spese;
che la Corte di appello ha respinto quest'ultima richiesta con decisione del 28 dicembre 2009 per carenza di possibilità di esito favorevole del gravame;
che i Giudici cantonali hanno rilevato l'assenza di una - sufficiente - motivazione riferita ai motivi della decisione impugnata e hanno ritenuto improponibile l'istanza per denegata e ritardata giustizia con cui l'insorgente pareva lamentarsi della loro inattività;
che con ricorso 9 febbraio 2010 A.________ chiede al Tribunale federale di accogliere la richiesta di assistenza giudiziaria formulata per la sede cantonale, di sottoporre la figlia ad una perizia psichiatrica e ad un'analisi tossicologica, e di sostituire il tutore con una persona di sua fiducia;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti il ricorrente nel suo prolisso e confuso ricorso non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale per ritenere i rimedi cantonali privi di possibilità di esito favorevole e quindi rifiutare la concessione dell'assistenza giudiziaria, ma si limita in sostanza a rievocare vicissitudini, per la maggior parte risalenti ad anni fa, e a reiterare accuse alle varie persone coinvolte nella procedura;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Losanna, 21 aprile 2010
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti