BGer 1C_200/2010
 
BGer 1C_200/2010 vom 20.04.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_200/2010
Sentenza del 20 aprile 2010
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Féraud, Presidente,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
patrocinati dall'avv. Stefano Ferrari,
3. Comune di X.________,
4. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
opponenti.
Oggetto
licenza edilizia,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2010
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 14 novembre 2008 il Municipio di X.________, respinta un'opposizione presentata dal vicino A.________, ha rilasciato a B.________ e C.________ una licenza in sanatoria per la costruzione, sostitutiva, di una baracca, decisione poi annullata dal Consiglio di Stato;
che con giudizio del 10 marzo 2010 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione governativa, confermando il rilascio della licenza edilizia a una determinata condizione;
che avverso questa sentenza A.________ inoltra un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare precise richieste di giudizio;
che non sono state chieste osservazioni;
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4);
che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta affatto con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio;
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 20 aprile 2010
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Féraud Crameri