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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_52/2010
Sentenza del 4 marzo 2010
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6901 Lugano,
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, 6900 Lugano,
Pretura penale del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona.
Oggetto
procedimento penale (gratuito patrocinio),
ricorso contro la sentenza emanata il 19 gennaio 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con decreto del 4 febbraio 2009 il Procuratore pubblico (PP) ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino B.________, già marito di A.________, proponendone la condanna alla pena pecuniaria di fr. 700.--, sospesa condizionalmente, al pagamento di una multa, nonché al versamento di fr. 4'788.-- a titolo di risarcimento per trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti della ex moglie, denunciante, costituitasi parte civile. Sia l'accusato sia la denunciante hanno interposto opposizione al decreto di accusa.
B.
Con istanza del 26 febbraio 2009 il patrocinatore della denunciante ha chiesto il beneficio del gratuito patrocinio. L'8 ottobre seguente, il giudice della Pretura penale ha condannato l'accusato a una pena pecuniaria di fr. 400.--, sospesa condizionalmente, a una multa e al citato risarcimento alla parte civile. Il 18 novembre 2009, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio poiché la fattispecie non presentava difficoltà giuridiche e fattuali tali da richiedere l'assistenza di un legale, l'istante essendo in grado di far valere da sé le sue ragioni e il PP avendo rinunciato a presenziare al dibattimento.
C.
Adita dall'istante, con giudizio del 19 gennaio 2010 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto il ricorso.
D.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione impugnata e di concederle il beneficio del gratuito patrocino.
Diritto:
1.
1.1 La decisione impugnata è stata resa nell'ambito di un procedimento penale e si fonda sul CPP/TI e sulla legge ticinese del 3 giugno 2002 sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag), segnatamente sugli art. 3 e 31 concernenti l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio. Il gravame dev'essere quindi trattato come ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 e segg. LTF (DTF 133 IV 335 consid. 2). La legittimazione della ricorrente è pacifica; il ricorso è tempestivo e il corso delle istanze cantonali è stato esaurito.
1.2 Il rifiuto del gratuito patrocinio costituisce una decisione incidentale comportante un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (sentenza 1B_153/2007 del 25 settembre 2007 consid. 1; DTF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1).
2.
2.1 La CRP ha stabilito che l'art. 3 Lag dev'essere interpretato conformemente alla prassi relativa al previgente art. 52 CPP/TI concernente il gratuito patrocinio, secondo cui esso veniva concesso solo nei casi in cui fossero dati gli estremi della difesa obbligatoria. Ha poi illustrato la giurisprudenza del Tribunale federale, che lo nega nell'ambito dei cosiddetti casi bagattella (DTF 128 I 225 consid. 2.5.2 pag. 232 seg. e rinvii; 117 Ia 277 consid. 5a).
2.2 Come rettamente rilevato dalla CRP con riferimento all'art. 29 cpv. 3 Cost., invocabile nel procedimento penale anche dalla parte lesa (DTF 127 I 202 consid. 3b), affinché a una persona indigente sia riconosciuto il gratuito patrocinio occorre che la causa non sia priva di probabilità di successo, che i suoi interessi siano colpiti in misura importante e che il caso presenti difficoltà tali, dal profilo fattuale e da quello giuridico, da rendere oggettivamente necessaria l'assistenza di un avvocato. La questione di sapere se il patrocinio gratuito sia oggettivamente necessario dev'essere valutata tenendo conto delle concrete circostanze del singolo caso e delle peculiarità del diritto (cantonale) di procedura applicabile. L'ammissione a tale garanzia si giustifica, di principio, quando il procedimento in discussione incida in modo particolarmente grave sulla posizione giuridica dell'interessato (DTF 128 I 225 consid. 2.5.2). Quando la procedura lo colpisca in misura importante, ma comunque in modo non particolarmente grave, la sua concessione può giustificarsi solo se la causa presenta anche specifiche difficoltà fattuali o giuridiche, ch'egli non è in grado di affrontare personalmente (DTF 130 I 180 consid. 2.2 e rinvii).
2.3 La Corte cantonale ha ritenuto che dagli atti né appare che gli interessi della ricorrente sarebbero stati colpiti in misura importante né che la fattispecie alla base del decreto di accusa presentava particolari problemi di fatto, che avrebbero imposto specifici approfondimenti giuridici. Si è infatti in presenza di un cosiddetto caso bagattella, tanto che il PP ha rinunciato a partecipare al dibattimento. La CRP ha poi accertato che la parte civile era perfettamente in grado di spiegare e far valere le proprie ragioni, apportando la propria versione dei fatti, e facendo valere le proprie pretese e difendendo efficacemente i suoi interessi, anche senza l'assistenza di un legale, per cui non ha esaminato oltre il quesito dell'indigenza.
2.4 La ricorrente non si confronta con queste conclusioni, limitandosi a ribadire, anche in questa sede, l'asserita mancata trasmissione da parte del PP di un verbale d'interrogatorio dell'accusato, che le sarebbe stato trasmesso solo dopo che il suo legale aveva presentato opposizione al decreto di accusa, e a indicare le norme legali richiamate dalle autorità cantonali. Con questi accenni, ella non dimostra affatto che le conclusioni della CRP sarebbero arbitrarie. Per di più, esse sono corrette, ritenuto che si è manifestamente in presenza di un caso bagattella, nell'ambito del quale, secondo la costante prassi, la presenza di un legale non è necessaria, ritenuto che di massima il leso può far valere le sue pretese senza l'ausilio di un avvocato (sentenza 1B_153/2007, citata, consid. 3.3) e che dagli atti risulta, come accertato dalla Corte cantonale, che la ricorrente ha saputo difendere efficacemente i propri diritti.
3. Ne segue, che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto, alla Pretura e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 4 marzo 2010
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Féraud Crameri