BGer 6B_9/2010
 
BGer 6B_9/2010 vom 26.02.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_9/2010
Sentenza del 26 febbraio 2010
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Favre, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 27 novembre 2009 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 18 giugno 2007 A.________ ha denunciato ignoti per eventuali intrusioni nelle apparecchiature elettroniche.
Poiché il controllo eseguito dal Centro Sistemi Informativi cantonale aveva permesso di escludere intrusioni nelle apparecchiature elettroniche del denunciante, il 25 giugno 2009 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla precitata denuncia.
B.
Con sentenza 27 novembre 2009 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa inoltrata da A.________.
C.
Con scritto datato 3 gennaio 2010 A.________ adisce il Tribunale federale chiedendo il rifacimento di tutto il procedimento "per via di ingarbugliamento".
Il 3 febbraio 2010 A.________ ha inviato al Tribunale federale un ulteriore scritto a valere quale "informazione addizionale - aggiornamento".
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 483 consid. 1).
1.1 Entro trenta giorni dalla notifica del loro testo integrale (art. 100 cpv. 1 LTF), le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e le decisioni del Tribunale penale federale (art. 80 cpv. 1 LTF) possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia penale.
Questo rimedio giuridico può essere presentato per violazione del diritto svizzero ai sensi dell'art. 95 LTF. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura sarebbe lesivo del diritto federale (v. DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3).
1.2 Secondo la giurisprudenza, ove l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; sentenza 6B_489/2007 del 26 novembre 2007 consid. 2.2). Se il ricorrente non lo dimostra, ma ripropone le argomentazioni di merito addotte davanti all'ultima istanza cantonale, il gravame è inammissibile.
1.3 Nella fattispecie l'impugnativa in esame sfugge a un esame di merito perché inammissibile. Il ricorrente si dilunga infatti nella narrazione della cronistoria delle anomalie riscontrate nell'ambito informatico e non, nonché nella critica delle attività della polizia e del magistrato inquirente. In sostanza, egli contesta "l'intero procedimento prima dell'istanza irricevibile". Oltre però a non formulare alcuna censura di violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e a non confrontarsi con la decisione della CRP - unico oggetto di ricorso in questa sede (v. supra consid. 1.1) - l'insorgente non si avvede che la sola questione che può essere vagliata da questo Tribunale consiste nel sapere se la CRP abbia accertato in modo arbitrario l'assenza dei requisiti di ammissibilità della sua istanza di promozione dell'accusa.
Lo scritto del 3 febbraio 2010 non è destinato a miglior sorte perché tardivo, essendo giunto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione della CRP.
2.
Non spiegando in alcun modo come e in che misura la sentenza della CRP violi il diritto, l'allegato ricorsuale in esame non può che essere dichiarato manifestamente inammissibile. In simili circostanze, la decisione di non entrata nel merito sul ricorso può essere presa mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
Risultando soccombente, al ricorrente vanno addossate le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 febbraio 2010
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:
Favre Ortolano Ribordy