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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_614/2009
Sentenza del 12 gennaio 2010
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
L. Meyer, Marazzi,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
patrocinata dall'avv. Brenno Brunoni,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 agosto 2009 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 6 luglio 2009 il Pretore del distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da B.________ al precetto esecutivo fattole notificare da A.________ per l'incasso di fr. 521'069.60.
2.
Con sentenza 26 agosto 2009, in accoglimento di un rimedio di B.________, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invece respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione e ha posto a carico di A.________ le spese processuali e le ripetibili di prima e seconda istanza. La Corte di appello ha ritenuto - a differenza del primo giudice - che il conteggio firmato dall'escussa il 12 gennaio 2009 in cui sono state riportate nove fatture con il loro ammontare, il totale complessivo, l'acconto versato nel mese di luglio 2008 e "il totale a debito in euro" di 341'100.-- non costituisce un riconoscimento di debito che permette di rigettare l'opposizione.
3.
A.________ è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia civile del 16 settembre 2009, con cui ha chiesto di annullare la sentenza di appello, di confermare la decisione pretorile e di porre le spese e le ripetibili di tutte le istanze a carico di B.________. La ricorrente assevera che il predetto conteggio costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.
Il 22 ottobre 2009 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritenere privo d'oggetto il ricorso, perché B.________ ha ritirato l'opposizione interposta al precetto esecutivo, ed ha allegato una copia della dichiarazione di ritiro. Con scritto 26 ottobre 2009 le parti sono state invitate a determinarsi sulla questione ed in particolare sulla ripartizione delle spese e delle ripetibili. Il patrocinatore di B.________ nella sede cantonale ha comunicato al Tribunale federale con lettera 27 ottobre 2009 di non più difenderla, mentre la ricorrente ha ribadito la richiesta di porre le spese e le ripetibili delle tre istanze a carico dell'opponente, ritenuta acquiescente "ab initio". Il 27 novembre 2009 B.________ è stata invano invitata personalmente dalla Presidente della Corte adita a determinarsi sullo scritto 22 ottobre 2009 della ricorrente e sulla ripartizione delle spese e delle ripetibili.
5.
Con il ritiro dell'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo, la procedura con cui la ricorrente chiede il rigetto di tale opposizione è divenuta priva d'oggetto.
6.
Quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC). Nell'esame sommario del presumibile esito della procedura ricorsuale non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure ricorsuali (DTF 118 Ia 488 consid. 4a pag. 495).
6.1 Giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata. Al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura privata dev'essere firmata dall'escusso - o da un suo rappresentante - e deve contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1; 122 III 125 consid. 2 con rinvii).
In concreto il menzionato conteggio, che menziona esplicitamente l'importo "totale a debito euro" di 341.100.-- ed è firmato in calce dall'opponente, appare essere una scrittura privata nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF che permette di ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Del resto anche l'escussa, ritirando la propria opposizione, pare aver riconosciuto l'infondatezza della stessa. Il ricorso avrebbe pertanto verosimilmente dovuto essere accolto.
6.2 In queste circostanze le spese processuali e le ripetibili della sede federale vanno poste a carico dell'opponente.
7.
Il ritiro dell'opposizione al precetto esecutivo da parte dell'escussa ha reso l'intera controversia priva d'oggetto. Per tale motivo si giustifica annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio sulle spese processuali e sulle ripetibili della sede cantonale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La controversia è dichiarata priva d'oggetto e la sentenza impugnata è annullata.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'opponente, che rifonderà alla ricorrente fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale.
3.
La causa è rinviata alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuovo giudizio sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili della sede cantonale.
4.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 gennaio 2010
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti