BGer 1B_335/2009
 
BGer 1B_335/2009 vom 15.12.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_335/2009
Sentenza del 15 dicembre 2009
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Raselli, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.
Parti
A.________,
patrocinato dall'avv. Emanuele Stauffer,
ricorrente,
contro
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6900 Lugano.
Oggetto
detenzione preventiva,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 30 ottobre 2009 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ è stato arrestato a Lugano il 4 febbraio 2009 e nei suoi confronti il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha promosso l'accusa per truffa per mestiere, subordinatamente appropriazione indebita e amministrazione infedele aggravata, nonché per riciclaggio di denaro aggravato e ripetuta falsità in documenti.
L'accusato è sospettato di avere, in correità con B.________ e C.________, arrestati lo stesso giorno, e con D.________, funzionario della Banca X.________, distratto EUR 19 milioni dal conto di un ignaro cliente della banca, trasferendoli su conti riconducibili a lui o a un correo presso due banche di Lugano. Gli importi accreditati sarebbero in seguito stati prelevati o ulteriormente trasferiti dagli indagati.
B.
Un'istanza di libertà provvisoria presentata da A.________ è stata respinta il 29 maggio 2009 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR). Questi, con decisione del 3 agosto 2009, in accoglimento di un'istanza del PP, ha in seguito prorogato il carcere preventivo cui è assoggettato l'accusato fino al 4 ottobre 2009.
C.
Con rispettive istanze del 22 settembre 2009, l'accusato ha nuovamente chiesto di essere rimesso in libertà provvisoria, mentre il PP ha formulato un'ulteriore proroga della carcerazione preventiva. Con giudizio del 1° ottobre 2009, il GIAR ha respinto la prima e accolto la seconda, prorogando la detenzione fino al 4 febbraio 2010.
D.
Con sentenza del 30 ottobre 2009, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un ricorso del detenuto contro la decisione del GIAR. La Corte cantonale ha ritenuto la detenzione giustificata dal pericolo di fuga e da un rischio di collusione. Ha in particolare considerato che la pena concordata dall'accusato dinanzi al Giudice italiano per le indagini preliminari (tre anni di reclusione e una multa di EUR 1'000), per fatti parzialmente uguali a quelli oggetto del procedimento penale svizzero, non fosse in corso di esecuzione ed ha quindi negato un caso di applicazione del principio "ne bis in idem" previsto dall'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata il 19 giugno 1990 (CAS).
E.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di essere immediatamente scarcerato. Il ricorrente sostiene essenzialmente che la privazione della libertà violerebbe il principio della proporzionalità, siccome non potrebbe più essere condannato in Svizzera per i fatti oggetto della sentenza italiana. Adduce inoltre che la Corte cantonale avrebbe ravvisato a torto un pericolo di fuga e un rischio di collusione.
F.
La Corte cantonale e il GIAR si rimettono al giudizio del Tribunale federale, mentre il PP postula la reiezione del gravame. Il ricorrente si è espresso il 7 dicembre 2009 sulle risposte delle autorità cantonali, producendo in particolare una sua istanza del 27 novembre 2009 al Pubblico ministero italiano volta a chiedere la concessione di una misura alternativa alla detenzione.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 134 IV 36 consid. 1).
1.2 Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una domanda di scarcerazione è ammissibile, il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e la legittimazione del ricorrente pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF). Si tratta di una decisione processuale incidentale riguardante un provvedimento coattivo, che espone l'accusato mantenuto in detenzione a un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 134 IV 237 consid. 1.3 pag. 240). Secondo l'art. 107 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale, se accoglie un ricorso e se non rinvia la causa all'autorità inferiore, può giudicare esso stesso nel merito, motivo per cui la domanda di immediata scarcerazione è ammissibile (DTF 133 I 270 consid. 1.1).
2.
2.1 Il carcere preventivo e la sua protrazione sono compatibili con la libertà personale, garantita dall'art. 10 cpv. 2 Cost., solo se si fondano su una base legale (art. 31 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 Cost.; DTF 133 I 270 consid. 2.2): questa è data in concreto dagli art. 95 segg. e dall'art. 103 CPP/TI. La legittimità della detenzione va esaminata innanzitutto secondo le disposizioni del diritto cantonale (DTF 114 Ia 281 consid. 3). Per l'interpretazione e l'applicazione del diritto alla libertà personale il Tribunale federale considera inoltre le garanzie minime contenute nell'art. 5 CEDU, in quanto esse contribuiscano a concretizzarlo (DTF 115 Ia 293 consid. 4; 114 Ia 281 consid. 3). Infine, la privazione della libertà dev'essere giustificata dall'interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.; DTF 123 I 268 consid. 2c).
2.2 Giusta l'art. 95 cpv. 2 CPP/TI l'accusato può essere arrestato se esistono a suo carico gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e in presenza di preminenti motivi di interesse pubblico, quali il pericolo di fuga, i bisogni dell'istruzione, il pericolo di recidiva. La giurisprudenza, citata dalla CRP, ha ulteriormente definito nel solco di quella del Tribunale federale questa disposizione.
2.3 Secondo l'art. 31 cpv. 1 Cost., il Tribunale federale rivede con libero potere l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale di livello legislativo e regolamentare; invece, le constatazioni di fatto dell'autorità cantonale sono rivedute soltanto sotto il profilo dell'arbitrio, e l'esercizio del potere di apprezzamento, che le compete, è pure sindacato nel ristretto ambito dell'abuso o dell'eccesso di apprezzamento (DTF 135 I 71 consid. 2.5 e rinvii).
2.4 Nel contesto di un ricorso al Tribunale federale non possono di principio essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi. Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, un'eccezione a questa regola è possibile soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Al riguardo spetta al ricorrente spiegare i motivi per cui si giustificherebbe l'inoltro di nuove prove (DTF 133 III 393 consid. 3). Questa disposizione non consente tuttavia di presentare nella procedura di ricorso al Tribunale federale nuove allegazioni in senso proprio (cfr. DTF 133 IV 342 consid. 2.1; sentenza 2C_94/2009 del 16 giugno 20009 consid. 2.2). Modifiche dei fatti e mezzi di prova successivi all'emanazione del giudizio impugnato o all'ultimo termine possibile per essere presi in considerazione dalla precedente istanza, sono di conseguenza inammissibili in questa sede (cfr. ULRICH MEYER, in: Basler Kommentar BGG, n. 43 all'art. 99, in particolare anche la nota al piede n. 69).
L'ordine di esecuzione per la carcerazione con la sua contestuale sospensione, emanato dal Pubblico ministero italiano, è datato 30 ottobre 2009 ed è stato trasmesso alla CRP il 2 novembre 2009 quindi dopo l'emanazione della sua decisione. Il documento, su cui il ricorrente poggia essenzialmente la sua argomentazione, costituisce pertanto un nuovo mezzo di prova in senso proprio che non può essere preso in considerazione in questa sede. Né possono di conseguenza essere qui esaminate le censure ricorsuali che si fondano direttamente su tale atto. Gli aspetti nuovi e decisivi emersi dopo la sentenza impugnata possono se del caso essere oggetto di una nuova istanza di libertà provvisoria da parte dell'accusato (cfr. art. 107 seg. CPP/TI; sentenza 1P.78/2003 del 7 marzo 2003 consid. 1.3).
3.
3.1 Il ricorrente non contesta la sussistenza di seri indizi di colpevolezza, ma nega l'esistenza di un pericolo di fuga, sostenendo che non vi sarebbe motivo per sottrarsi alla giustizia svizzera dal momento ch'egli rischierebbe soltanto di vedersi infliggere una pena detentiva di due anni al massimo, durata che permetterebbe una sospensione condizionale della stessa.
3.2 Con questa argomentazione, il ricorrente censura piuttosto una durata eccessiva della detenzione preventiva, ritenendola in sostanza lesiva del principio della proporzionalità. La critica si riallaccia quindi a quella riguardante la portata del patteggiamento sul procedimento penale ticinese. Premesso che il ricorrente si diparte da reati meno gravi di quelli rimproveratigli dal PP, il rischio di fuga non deve comunque essere vagliato unicamente alla luce della gravità della pena in cui potrebbe incorrere il ricorrente, ma occorre prendere in considerazione l'insieme delle circostanze concrete, segnatamente le sue condizioni personali, i legami famigliari, la situazione professionale e finanziaria e i contatti con l'estero (DTF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a). Al riguardo, il ricorrente non si confronta con gli accertamenti della Corte cantonale, che ha negato l'esistenza di legami con la Svizzera, rilevando come tutte le sue relazioni personali e familiari si trovassero in Italia, ove si svolgeva principalmente anche la sua attività. Questi accertamenti sono di principio vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) e al ricorrente sarebbe spettato dimostrare, con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, ch'essi sarebbero manifestamente inesatti o stabiliti in violazione del diritto (cfr. DTF 135 I 71 consid. 2.5).
In tali circostanze, i motivi su cui è fondata la detenzione non devono essere ulteriormente approfonditi, non occorrendo in particolare esaminare se in concreto sussista anche un rischio di collusione. Né è necessario addentrarsi nella questione dell'avvenuta scarcerazione di un altro indagato (C.________). Al proposito, il ricorrente non censura infatti esplicitamente una pretesa violazione del diritto di essere sentito per il fatto che la CRP non avrebbe trattato la critica, né fa valere una disparità di trattamento. In modo inammissibile, egli si limita a riproporre testualmente l'argomentazione addotta dinanzi alla precedente istanza, senza spiegare in che misura le due situazioni sarebbero simili (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3).
4.
4.1 Il ricorrente sostiene che la durata della detenzione preventiva violerebbe il principio della proporzionalità, siccome, tenuto conto dei fatti oggetto della sentenza italiana di patteggiamento, il procedimento penale dinanzi alle autorità ticinesi si limiterebbe a un caso non grave di riciclaggio di denaro, per il quale potrebbe essere pronunciata soltanto una pena complementare non superiore ai due anni. Richiama al riguardo l'art. 54 CAS, disciplinante l'applicazione del principio "ne bis in idem". Secondo questa disposizione, una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato di condanna, non possa più essere eseguita. Il ricorrente sostiene che, nel frattempo, la pena concordata in Italia sarebbe "in corso di esecuzione" ai sensi dell'art. 54 CAS.
4.2 Una detenzione preventiva di durata eccessiva costituisce una restrizione sproporzionata della libertà personale. Essa si realizza quando la durata del provvedimento supera quella della presumibile pena privativa della libertà. Per esaminare la proporzionalità della durata della detenzione preventiva occorre in particolare prendere in considerazione la gravità dei reati oggetto delle indagini. Il giudice della detenzione può prorogarla solo fintanto ch'essa non si avvicini di molto alla durata concretamente presumibile della pena privativa della libertà. La durata della detenzione può inoltre essere eccessiva quando il procedimento non avanza con sufficiente speditezza, occorrendo al riguardo tenere conto sia del comportamento dell'autorità sia di quello dell'accusato. La questione di sapere se la durata della carcerazione sia eccessiva deve essere valutata sulla base delle circostanze concrete del singolo caso (DTF 133 I 168 consid. 4.1; 132 I 21 consid. 4.1; 128 I 149 consid. 2.2; 126 I 172 consid. 5a; 124 I 208 consid. 6; 123 I 268 consid. 3a). In quest'ambito, la possibilità che venga pronunciata una sospensione condizionale della pena non deve di massima essere presa in considerazione (DTF 125 I 60 consid. 3d; 124 I 208 consid. 6).
4.3 Contestando la durata eccessiva della detenzione preventiva, il ricorrente si diparte dal presupposto che la pena concordata in Italia sia in corso di esecuzione. Al riguardo si basa essenzialmente sul citato ordine di esecuzione per la carcerazione e sulla susseguente istanza per la concessione di una misura alternativa. Come visto, quali fatti nuovi successivi alla sentenza impugnata, essi sono però inammissibili. La censura risulta in tali circostanze inconsistente, ritenuto come il ricorrente non dimostra che la CRP, negando il requisito dell'esecuzione della pena estera sulla base degli atti allora disponibili, sarebbe incorsa in una violazione del diritto.
D'altra parte, sostenendo che il procedimento penale ticinese potrebbe sfociare unicamente in una condanna per riciclaggio di denaro e che tale reato non sarebbe particolarmente grave, il ricorrente si scosta dagli accertamenti della Corte cantonale, secondo cui i fatti perseguiti in Svizzera sono solo in parte sovrapponibili a quelli oggetto del giudizio italiano. Disattende in particolare, che il procedimento in Ticino concerne pure fatti che possono costituire riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP): questi reati, per i quali la CRP ha ammesso sufficienti indizi di colpevolezza, sono puniti con pene detentive fino a cinque anni. Contrariamente all'opinione del ricorrente, ove si considerino segnatamente le modalità con cui tali reati sarebbero stati perpetrati e l'entità dei valori patrimoniali in oggetto, allo stadio attuale la loro gravità non può essere oggettivamente negata. Tenendo conto della proroga litigiosa (fino al 4 febbraio 2010), la detenzione preventiva raggiungerebbe la durata di un anno e risulta tutto sommato ancora inferiore in modo apprezzabile alla presumibile pena detentiva che potrebbe essere pronunciata anche solo quale pena complementare a quella estera (cfr. art. 49 CP). Sotto il profilo dell'esame della proporzionalità della carcerazione preventiva, come già visto, un'eventuale sospensione condizionale della pena non è determinante.
Il ricorrente accenna infine a ritardi da parte dell'autorità italiana nell'evasione di una rogatoria presentata dalla Svizzera. Sostiene che si prospetterebbero tempi lunghi per la conclusione dell'inchiesta, ciò che potrebbe prolungare sine die la carcerazione preventiva. Per il momento, la questione non è tuttavia di rilievo, ritenuto che la contestazione oggetto del presente litigio è limitata alla proroga della detenzione stabilita fino al 4 febbraio 2010, la quale è, come esposto, ancora rispettosa del principio della proporzionalità.
5.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 dicembre 2009
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Féraud Gadoni