BGer 1B_343/2009
 
BGer 1B_343/2009 vom 10.12.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_343/2009
Sentenza del 10 dicembre 2009
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Reeb, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
Oggetto
procedimento penale (sospensione della procedura e accesso agli atti),
ricorso contro la decisione emanata il 26 ottobre 2009 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Secondo l'esposizione dei fatti illustrata dalla ricorrente, nel quadro di un procedimento penale, l'8 settembre 2009 B.________ ha presentato un'istanza di non luogo a procedere. Con decisione del 9 ottobre seguente, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha assegnato alla A.________, che nel procedimento si è costituita parte civile, un termine per esprimersi sull'istanza, respingendo tuttavia la richiesta di accesso agli atti del procedimento e la domanda volta a ottenere copia del verbale d'interrogatorio dell'indagato sulla base del quale egli avrebbe motivato la sua istanza, facendo segnatamente valere l'intervenuta prescrizione dell'azione penale.
B.
Contro questa decisione, il 22 ottobre 2009 la A.________ ha inoltrato un reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR). Questi, con decisione del 26 ottobre 2009, come già ritenuto in ordinanze del 6 e del 23 ottobre 2009, ha ribadito che in primo luogo doveva essere risolto, peraltro d'ufficio, il quesito della prescrizione, quale condizione per l'esercizio dell'azione pubblica, questione preliminare al vaglio del Ministero pubblico. Ha aggiunto, che i diritti di eventuali parti dipendono dalla possibilità di esercitarla, per cui ha considerato inopportuno e contrario all'economia di giudizio esaminare nel merito il reclamo, che non concerne un accertamento di fatto finalizzato al chiarimento della prescrizione. Ha quindi deciso di sospendere la procedura di reclamo fino alla determinazione dell'esistenza dei presupposti dell'azione penale: ha altresì sospeso la sua richiesta di osservazioni, invitando da un lato le parti a non presentarle per il momento e dall'altro il PP a non produrre alcun incarto, precisando che la procedura verrà ripresa o stralciata a richiesta di una delle parti.
C.
Avverso questa decisione la A.________ propone un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di ordinare al GIAR di riattivare la procedura e di evadere il reclamo.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 134 IV 36 consid. 1).
1.2 Come rilevato dalla ricorrente, la decisione impugnata non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale. I ricorsi in materia penale (al riguardo vedi DTF 133 IV 335 consid. 2) contro decisioni incidentali sono ammissibili soltanto a determinate condizioni (art. 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 93 cpv. 1 LTF). La legittimazione della ricorrente, che si è costituita parte civile e ha partecipato alla procedura, è data (art. 81 cpv. 1 lett. a LTF) e il ricorso tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
2.
2.1 Secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente, che non rientrano nella fattispecie dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile soltanto se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).
2.2 L'adempimento della condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF in materia penale dev'essere interpretato restrittivamente. In questo campo, detta norma riprende la regola dell'art. 87 cpv. 2 OG (DTF 134 IV 43 consid. 2.1; 133 IV 288 consid. 3.1-3.3), fondata su motivi di economia processuale e tendente a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4). Secondo la citata giurisprudenza, un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, nocumento quest'ultimo peraltro non invocato dalla ricorrente, non rappresentano un siffatto danno (DTF 134 IV 43 consid. 2; 133 IV 288 consid. 3.2).
2.3 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata comporterebbe un pregiudizio irreparabile, poiché le impedirebbe di ottenere un controllo della decisione del PP, che le nega, sebbene parte civile, l'accesso agli atti fino alla definitiva determinazione dell'esistenza dei presupposti dell'azione penale. Ciò rappresenterebbe una violazione del suo diritto di essere sentita, vizio che nemmeno il Tribunale federale potrebbe sanare. L'assunto manifestamente non regge. Essa potrà infatti esercitare i suoi diritti, segnatamente l'accesso ad atti decisivi per il procedimento, nel prosieguo della procedura, se del caso impugnando la decisione di merito del PP. Del resto, di massima, né le decisioni incidentali che riguardano l'assunzione di prove (sentenza 1P.418/2006 del 24 luglio 2006 consid. 1.5-1.7) né un rifiuto di concedere l'effetto sospensivo (sentenza 1P.172/2003 del 2 aprile 2003 consid. 1.2-1.3) arrecano all'interessato un pregiudizio irreparabile, poiché egli potrà richiedere l'assunzione di eventuali prove al più tardi ancora in sede di dibattimento (DTF 133 IV 288 consid. 3.2, 139 consid. 4 in fine) o adottando i rimedi ammissibili contro la decisione inerente a un'eventuale prescrizione.
2.4
La ricorrente sostiene nondimeno che nell'ipotesi in cui fosse definitivamente stabilita la non sussistenza dei presupposti dell'azione penale, essa, come parte civile, potrebbe essere confrontata con un decreto di non luogo a procedere, per cui le sue pretese civili sarebbero respinte ed essa dovrebbe far capo a una procedura probatoria complessa e defatigante, che l'accoglimento del ricorso in esame potrebbe evitare.
2.4.1 Al riguardo occorre ricordare che il Tribunale federale deve esprimersi soltanto su questioni concrete e non su semplici ipotesi, come quelle prospettate dalla ricorrente. Per di più essa, in tale ambito, richiama semplicemente la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, che riprende la disciplina prevista dal previgente art. 50 cpv. 1 OG e che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 134 II 142 consid. 1.2.3; 133 II 409 consid. 1.2). Ora, se dalla decisione impugnata o dalla natura della causa è manifesto che il proseguimento della procedura esigerà un lasso di tempo considerevole e implicherà spese significative, si può rinunciare a una lunga dimostrazione dell'assolvimento della citata condizione d'ammissibilità. Per contro, se, come nella fattispecie, ciò non è il caso, la parte ricorrente deve indicare in maniera dettagliata quali questioni di fatto sono ancora litigiose e quali sarebbero le prove dispendiose e costose che dovrebbero ancora essere assunte (DTF 133 III 629 consid. 2.4.2; 133 IV 288 consid. 3.3). In concreto, la ricorrente neppure tenta di dimostrare l'adempimento di dette condizioni, rilevato peraltro che l'accoglimento del ricorso in esame non comporterebbe comunque immediatamente una decisione finale, ma semmai il proseguimento del procedimento penale.
2.4.2 Per di più, il Tribunale federale ha sottolineato che in ambito penale l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF dev'essere interpretato in maniera particolarmente restrittiva, poiché altrimenti occorrerebbe riconoscere l'ammissibilità di ricorsi diretti contro le differenti decisioni determinanti la procedura, decisioni che secondo la prassi non possono essere impugnate immediatamente, non da ultimo proprio per non rallentare eccessivamente il procedimento (DTF 133 IV 288 consid. 3.2, 139 consid. 4 pag. 141; sentenza 6B_782/2008 del 12 maggio 2009).
2.4.3 Inoltre, quando un ricorso è diretto contro un decreto di sospensione della procedura e l'insorgente non invochi, come nella fattispecie, una violazione del principio della celerità (diniego di giustizia formale o rifiuto di decidere), ma la violazione di altre garanzie costituzionali relative all'applicazione del diritto di procedura penale, dev'essere adempiuta la condizione di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, vale a dire la possibilità di causare un pregiudizio irreparabile (DTF 134 IV 43 consid. 2), requisito, come si è visto, che non è adempiuto in concreto.
La ricorrente si limita a richiamare l'art. 282 cpv. 2 CPP/TI, secondo cui il GIAR decide sollecitamente con sentenza succintamente motivata, senza tuttavia censurare ch'egli non avrebbe deciso entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.). Essa non insiste infatti tanto su un diniego di giustizia formale o il rifiuto di decidere, visto che il GIAR ha deciso, ma sulla tesi secondo cui il CPP/TI non prevederebbe la possibilità di sospendere d'ufficio un reclamo inoltrato contro l'operato del PP. Il ricorso è quindi inammissibile anche sotto questo profilo (DTF 134 IV 43 consid. 2.3-26).
3.
Ne segue, che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
Losanna, 10 dicembre 2009
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Féraud Crameri