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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_687/2009 {T 0/2}
Sentenza del 21 settembre 2009
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.
Parti
O.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione malattia,
Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione sociale cantonale,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 luglio 2009.
Visto:
l'atto del 10 agosto 2009 (timbro postale) con cui O.________ ha presentato ricorso contro il giudizio 7 luglio 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione malattia di diritto cantonale (riduzione dei premi),
lo scritto del 27 agosto 2009 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
la mancata reazione, da parte dell'interessato, allo scritto del 27 agosto 2009,
considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF),
che nel caso di specie, il ricorrente non espone i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto il Tribunale cantonale delle assicurazioni a rendere il giudizio litigioso,
che egli infatti si limita in sostanza a dichiarare di non essere in grado al momento di fare fronte al pagamento dei premi LAMal per l'anno 2009, di cui chiede la riduzione,
che non si può d'altra parte rimproverare al giudice di prime cure di avere interpretato o applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria,
che in tali condizioni il ricorso, manifestamente motivato in maniera insufficiente, non può essere ritenuto ricevibile,
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
che egli può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che viste le circostanze della fattispecie, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 21 settembre 2009
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Frésard Schäuble