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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_351/2009
Sentenza del 10 luglio 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, presidente,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. dott. Arnaldo Bolla,
opponente,
Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Leventina, 6760 Faido.
Oggetto
esecuzione del pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 aprile 2009
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Considerando:
che, in parziale accoglimento del ricorso presentato il 6 marzo 2009 da A.________ contro l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Leventina nell'ambito della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti dal fratello B.________ per l'incasso di fr. 3'350.--, il 27 aprile 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha svincolato dal pignoramento l'autovettura marca Nissan X-Trail e pignorato l'interessanza spettante a A.________ nella divisione della comunione ereditaria composta da lui stesso, C.________, B.________ e D.________;
che contro questa decisione il 18 maggio 2009 A.________ ha interposto ricorso al Tribunale federale;
che l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo presentata contestualmente al gravame è stata respinta con decreto del 22 maggio 2009, "facendo difetto il requisito delle possibilità di successo del rimedio";
che nella medesima occasione il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo spese di fr. 700.-- entro il 2 giugno 2009;
che, essendo questo termine scaduto infruttuoso e non avendo il ricorrente - nello scritto del 2 giugno 2009 - dimostrato l'esistenza di motivi particolari atti a giustificare la rinuncia all'anticipo spese (art. 62 cpv. 1 LTF) da lui auspicata, con decreto del 4 giugno 2009 gli è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile di 10 giorni per procedere al versamento dell'anticipo spese (cfr. art. 62 cpv. 3 LTF);
che con lettera del 13 giugno 2009 A.________ ha rinnovato sia la richiesta tendente all'esonero dal versamento dell'anticipo spese sia quella relativa alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;
che gli argomenti da lui addotti, peraltro riferiti ad altre procedure giudiziarie, non inducono a riconsiderare quanto deciso il 4 giugno 2009;
che, in queste circostanze, visto il mancato versamento dell'anticipo spese entro il termine assegnato, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile;
che trattandosi di un ricorso manifestamente inammissibile si può decidere di non entrare nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a OG;
che con l'evasione del gravame la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto;
che le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF);
che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo nemmeno stato invitato a determinarsi;
per questi motivi, la presidente pronuncia:
1.
La domanda di riconsiderazione del decreto 4 giugno 2009 è respinta.
2.
Il ricorso è inammissibile.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Leventina.
Losanna, 10 luglio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La presidente: La cancelliera:
Hohl Gianinazzi