BGer 5A_392/2009
 
BGer 5A_392/2009 vom 02.07.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_392/2009
Sentenza del 2 luglio 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci,
2. C.________,
rappresentato dal curatore Francesco Massei, e patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari,
3. D.________,
patrocinato dall'avv. Roberta Soldati,
4. Commissione tutoria regionale 1,
opponenti.
Oggetto
diritto di visita della zia,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 maggio 2009 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che la Commissione tutoria regionale 1 ha negato a A.________ un diritto di visita nei confronti del nipote C.________, figlio di B.________ e di D.________;
che contro tale decisione A.________ è invano insorta dinanzi all'autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino;
che il 15 maggio 2009 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli l'appello di A.________ per mancato pagamento dell'anticipo spese;
che con scritto 4 maggio 2009 (recte: 4 giugno 2009) A.________ ha comunicato al Tribunale federale di voler "appellare" la sentenza dell'ultima istanza cantonale e ha chiesto il riconoscimento del "diritto di un bambino di 6 anni di conoscere e di giocare insieme a tutta la propria famiglia";
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione;
che infatti nella fattispecie la ricorrente lamenta un errore nella designazione delle parti e si duole del mancato riconoscimento del diritto di visita, ma non spende una parola per censurare la motivazione della Corte cantonale secondo cui l'appello non poteva essere esaminato a causa del mancato versamento dell'anticipo spese;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 luglio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti