BGer 2C_767/2008
 
BGer 2C_767/2008 vom 02.07.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_767/2008
Sentenza del 2 luglio 2009
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Müller, Presidente,
Karlen, Zünd,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Paola Bottinelli Raveglia,
contro
Comune di Arbedo-Castione,
rappresentato dal Municipio e patrocinato
dall'avv. Marco Broggini.
Oggetto
Contributi di miglioria,
ricorso in materia di diritto pubblico contro
la sentenza emanata il 18 settembre 2008 dal
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 5 maggio 2003 il Consiglio comunale di Arbedo-Castione ha approvato il progetto relativo alla costruzione di un canale di gronda nella tratta X.________, ha concesso il credito di costruzione nonché disposto il prelievo di contributi di miglioria in ragione del 40 % della spesa determinante. Detto progetto s'inseriva nelle opere di premunizione contro le acque meteoriche di cui era promotore il Comune.
B.
Dando seguito a tale risoluzione, dal 2 maggio al 2 giugno 2005 il Municipio di Arbedo-Castione ha pubblicato il prospetto dei contributi, notificando anche un avviso personale ai proprietari interessati. Tra questi i coniugi AB.________, comproprietari in ragione di ½ ciascuno della particella n. 734 e comproprietari per 1/9 della particella n. 737, quest'ultima descritta quale strada, sono stati assoggettati al pagamento di contributi di miglioria di, rispettivamente, fr. 19'274.70.-- e di fr. 639.70.--. Il reclamo da loro interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio il 24 maggio 2006.
C.
I coniugi AB.________ si sono allora rivolti al Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino il quale, dopo aver preso atto che nelle more della procedura B.________ era deceduta e che suo marito, unico suo erede, le era subentrato nel procedimento, ha respinto il gravame con sentenza del 18 settembre 2008. In primo luogo ha considerato che l'argomentazione secondo cui il pericolo di esondazioni derivava dalla costruzione difettosa della strada forestale da parte del Consorzio Y.________, a cui dovevano pertanto essere addebitati i costi per le opere di premunizione invece che ai singoli proprietari, si riferiva al principio dell'imposizione. Quest'aspetto sfuggiva però al suo sindacato, poiché di competenza esclusiva del legislativo comunale, le cui risoluzioni andavano, se del caso, contestate dinanzi al Consiglio di Stato. In concreto il principio del prelievo dei contributi di miglioria e la quota imponibile erano stati decisi il 5 maggio 2003, motivo per cui ogni censura al riguardo era irrimediabilmente tardiva e quindi irricevibile. La Corte cantonale ha poi osservato che l'opera in questione, mettendo al riparo da possibili esondazioni di acqua e detriti in caso di forti precipitazioni i fondi interessati procurava ai loro proprietari un vantaggio particolare, motivo per cui si giustificava di prelevare contributi di miglioria. Infine ha spiegato che una pretesa violazione del principio della parità di trattamento andava esaminata nel contesto della medesima procedura di prelievo e non per rapporto ad altre opere eseguite dal Comune.
D.
Il 20 ottobre 2008 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che gli atti vengano rinviati alla Corte ticinese per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. In via subordinata domanda la riforma del giudizio contestato nel senso che sia esentato dal pagare contributi di miglioria. Adduce, in sostanza, un diniego di giustizia formale, la violazione del divieto dell'arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale, la disattenzione del principio della parità di trattamento nonché di quello della buona fede.
Chiamato ad esprimersi il Tribunale di espropriazione, senza formulare osservazioni, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Da parte sua il Comune di Arbedo-Castione ha proposto la reiezione dell'impugnativa e ha preteso l'assegnazione di ripetibili.
E.
Con decreto presidenziale del 13 novembre 2008 è stata accolta l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
Diritto:
1.
Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa da un'autorità che in tema di contributi di miglioria funge da ultima istanza cantonale (art. 13 cpv. 2 della legge ticinese sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 [LCM] in relazione con l'art. 60 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 [LPAmm]; cfr. pure art 86 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Esso è inoltre stato presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, il quale ha senz'altro un interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF). Fondata sulla pretesa violazione, sotto diversi aspetti, del diritto federale (art. 95 lett. a LTF; cfr. DTF 133 III 462 consid. 2.3), l'impugnativa è pertanto di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
2.
Innanzitutto il ricorrente si duole di un accertamento dei fatti manifestamente errato.
2.1 In linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF), ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252); occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
Tocca alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata il compito di esporre in maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute queste condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF). Se essa si prevale di un accertamento dei fatti arbitrario, le esigenze di motivazione del ricorso corrispondono a quelle vigenti per l'art. 106 cpv. 2 LTF, ovverosia a quelle che valevano sotto l'egida dell'OG per il ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove (DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 e 1.4.3).
2.2 Nella presente fattispecie il ricorrente espone in primo luogo i pregiudizi derivanti dalla costruzione, a suo dire difettosa, della strada forestale, gli interventi dei proprietari interessati e gli incontri con le autorità nonché i motivi per i quali il Consorzio Y.________ dovrebbe sopportare integralmente i costi delle opere di premunizione e riferisce poi dello svolgimento della procedura concernente il prelievo dei contributi di miglioria. Egli tuttavia non specifica né dimostra in che e perché i fatti così come esposti nella sentenza cantonale - i quali trattano unicamente del procedimento relativo al prelievo dei contributi di miglioria - sarebbero inficiati d'arbitrio, cioè manifestamente inesatti, chiaramente insostenibili, in evidente contrasto con la fattispecie, fondati su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità. Infondata, la censura va pertanto respinta.
3.
3.1 Il ricorrente ripropone la sua tesi secondo cui incomberebbe al Consorzio Y.________ sopportare interamente i costi dei lavori in questione siccome, oltre ad essere all'origine (per via della costruzione carente della strada forestale) delle esondazioni che hanno portato alla costruzione delle opere di drenaggio e d'incanalamento delle acque meteoriche, esso verrebbe liberato dall'onere di risarcire i proprietari dei fondi sottostanti alla strada, ciò che costituirebbe proprio il suo vantaggio particolare. Secondo il ricorrente, il rifiuto del Tribunale di espropriazione di esaminare nel merito la citata argomentazione costituirebbe un diniego di giustizia formale nonché sarebbe fondato su di un'interpretazione del tutto arbitraria del diritto cantonale applicabile. Infatti, se riconosce che la legge ticinese sui contributi di miglioria prevede due tappe distinte che portano alla percezione dei contributi di miglioria, il ricorrente afferma però che la suddivisione effettuata dalla Corte ticinese è arbitraria. Adduce che è nella seconda tappa - e non nella prima come ritenuto a torto dal Tribunale di espropriazione - che vanno individuati i proprietari e i fondi soggetti ai contributi di miglioria. Motivo per cui non si può impedire a un proprietario figurante nel prospetto dei contributi di contestare, in questa seconda fase, la sua inclusione e, all'occorrenza, d'indicare altri soggetti e altri fondi che andrebbero sottoposti al pagamento del contributo di miglioria, come in concreto il Consorzio Y.________, proprietario della strada forestale, il quale, grazie alle opere in questione, è liberato dall'obbligo di risarcire i proprietari dei fondi sottostanti inondati dalle acque meteoriche provenienti dalla strada in parola.
3.2 Riguardo al preteso diniego di giustizia va osservato che, come rileva a ragione il Comune nelle sue osservazioni, la Corte cantonale ha compiutamente esposto i motivi per i quali non riteneva di potere esaminare nel merito la censura concernente la responsabilità del Consorzio Y.________. Detti motivi potrebbero essere errati o arbitrari, ma questo aspetto non attiene al diniego di giustizia formale. Su questo punto il ricorso, infondato, dev'essere respinto.
3.3 Come esposto nella sentenza impugnata, i Comuni sono tenuti per legge a prelevare contributi di miglioria presso i proprietari dei fondi che grazie alle opere in questione beneficiano di un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 e 5 cpv. 1 LCM): la giustificazione dell'imposizione è quindi il beneficio economico che i fondi traggono dall'opera. Se si seguisse la tesi del ricorrente, il Consorzio Y.________ non verrebbe assoggettato perché fondi di sua proprietà situati nel perimetro determinante beneficierebbero di vantaggi particolari, ma perché liberato dall'onere di risarcire i proprietari in quanto responsabile (in virtù del principio di causalità, rispettivamente dagli art. 58 CO e 679 CC) dei danneggiamenti. In altre parole, al di fuori del quadro legislativo ben definito dei contributi di miglioria dovuti dai proprietari per opere pubbliche che aumentano il valore dei loro fondi, il ricorrente tenta d'introdurre asserite pretese di diritto privato, le quali oltre ad essere ipotetiche e incerte, esulano dall'oggetto del litigio. Non può quindi essere seguito il ricorrente quando tenta di dimostrare che la Corte cantonale avrebbe interpretato in modo arbitrario la legge cantonale, rispettivamente che sarebbe arbitrariamente stato privato della possibilità di contestare la sua inclusione nel prospetto dei contributi. Egli non adduce che il Consorzio Y.________ dovrebbe anche lui essere incluso nel prospetto, perché proprietario di fondi protetti dalle opere di premunizione, ma unicamente perché tali opere lo liberano dall'onere di risarcire i proprietari dei fondi toccati da esondazioni provocate dalla strada: orbene, come illustrato in precedenza detto tema esula dall'oggetto del litigio.
Infine, il ricorrente non riesce a dimostrare che la tesi della Corte cantonale - secondo cui egli in realtà cercava di ridiscutere le basi della procedura di prelievo e che le sue censure erano tardive poiché avrebbero dovuto essere sollevate contro la rispettiva decisione del legislativo comunale - sarebbe manifestamente insostenibile e, di conseguenza, inficiata d'arbitrio. Visto quel che precede, anche su questo punto il ricorso si rivela pertanto infondato e deve quindi essere respinto.
4.
4.1 Il ricorrente lamenta di seguito un'interpretazione arbitraria dell'art. 4 cpv. 1 lett. b e c LCM, siccome contesta che dalle opere in questione gli deriverebbe un vantaggio particolare, cioè economico. Considera invece di essere penalizzato due volte: la prima perché ha dovuto sopportare per anni i danni originati dal carattere difettoso della strada forestale, la seconda perché è chiamato a pagare contributi che in realtà dovrebbero essere corrisposti dal Consorzio Y.________, il quale sarebbe l'unico a fruire di un vantaggio particolare, cioè essere liberato dall'obbligo di risarcire i proprietari danneggiati.
4.2 Riservati i casi dell'art. 95 lett. c-e LTF, la violazione del diritto cantonale o comunale non costituisce di per sé un motivo di ricorso, ma può configurare una violazione del diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF, segnatamente qualora disattenda il divieto dell'arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 134 II 349 consid. 3). Chiamato a esaminare l'applicazione di una norma del diritto cantonale o comunale sotto il profilo dell'arbitrio, il Tribunale federale si scosta quindi dalla soluzione ritenuta dall'ultima istanza cantonale solo se appaia manifestamente insostenibile, in palese contraddizione con la situazione effettiva, non sorretta da ragioni oggettive e lesiva di un diritto certo. Non basta, inoltre, che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel suo risultato (DTF 134 II 124 consid. 4.1; 133 II 257 consid. 5.1), ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 133 II 396 consid. 3.2).
4.3 Il Tribunale di espropriazione ha ricordato in primo luogo che i Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari (art. 1 cpv. 1 LCM), tra cui si annoverano anche le opere di premunizione e di bonifica (art. 3 cpv. 1 lett. b LCM) come i canali di gronda in quanto non contemplati nel piano generale delle canalizzazioni (art. 24 LCM). Esso ha poi rilevato che un vantaggio particolare di un'opera di premunizione è da ritenersi presunto, in quanto detta opera è finalizzata a riparare i fondi dal pericolo di caduta di materiale franoso, di valanghe, di allagamenti e di alluvioni; in altre parole essa ne migliora lo stato di sicurezza ed elimina inconvenienti ed oneri (art. 4 cpv. 1 lett. b e c LCM). La Corte cantonale ha poi rilevato che nel caso specifico lo scopo dichiarato dell'opera - non prevista dal piano generale delle canalizzazioni - era di ovviare ai disagi lamentati dai proprietari a causa di esondazioni di acqua e detriti in occasione di forti precipitazioni. Orbene, con la costruzione di un canale di gronda, la realizzazione di un canale di deviazione e la sistemazione dell'alveo mediante briglie e gabbioni, lo scopo era stato raggiunto, a beneficio dei fondi interessati tra cui quelli del ricorrente. Ha poi aggiunto che il vantaggio particolare andava esaminato per rapporto all'opera eseguita: a suo parere, era evidente che il canale di gronda aveva migliorato il deflusso delle acque meteoriche, mettendo i fondi interessati al riparo da esondazioni di acqua e detriti in caso di forti precipitazioni.
Di fronte a questa argomentazione, non solo sostenibile ma addirittura oggettivamente fondata il ricorrente si limita ancora una volta a mettere in avanti l'asserita responsabilità del Consorzio Y.________ nei confronti dei proprietari danneggiati, a suo dire, in seguito alla costruzione carente della strada forestale. In proposito ci si limita pertanto a rinviare a quanto già spiegato in precedenza (cfr. consid. 3). Anche su questo punto il gravame si rivela infondato e va pertanto respinto.
5.
Richiamandosi alla DTF 132 II 371 il ricorrente considera che l'essere assoggettato al pagamento del contributo litigioso allorché il Consorzio Y.________ ne viene esentato, viola il principio di causalità. A torto. Come ben osserva il Comune nella sua risposta, oltre al fatto che il menzionato principio era espressamente previsto dalla normativa applicabile nella fattispecie richiamata dal ricorrente, cioè dalla legge federale sulla protezione dell'ambiente, la quale tuttavia non trova applicazione in concreto, l'attuale vertenza essendo retta esclusivamente dalla legge ticinese sui contributi di miglioria, detto principio andrebbe, se del caso, considerato nell'ambito della decisione sul principio dell'imposizione, di competenza esclusiva dell'organo legislativo comunale, la cui relativa risoluzione non è stata in casu contestata, come ammesso dal ricorrente. Anche in proposito il ricorso si avvera infondato e deve pertanto essere respinto.
6.
6.1 Il ricorrente si duole poi della violazione del principio della parità di trattamento: da un lato, perché nel 2005 il Comune avrebbe realizzato altri lavori simili senza riscuotere contributi presso i proprietari confinanti e, dall'altro, perché il Consorzio Y.________ non sarebbe stato sottoposto all'obbligo di pagare dei contributi benché sia l'unico beneficiario dell'opera di premunizione la quale lo sgrava dall'onere di provvedervi personalmente quale responsabile dello stato di fatto che ha creato la necessità degli interventi.
6.2 Nella misura in cui lamenta una disparità di trattamento scaturente dalla non inclusione del Consorzio Y.________ nella cerchia degli assoggettati al pagamento dei contributi di miglioria, il ricorrente solleva una nuova censura che non ha presentato dinanzi alle istanze cantonali: la stessa è pertanto inammissibile. Per quanto concerne il secondo aspetto, ossia la mancata imposizione di altri proprietari per opere simili, ci si limita a rinviare alla pertinente argomentazione sviluppata in proposito dalla Corte cantonale nel giudizio qui contestato, che va qui interamente condivisa (cfr. sentenza impugnata pag. 4 consid. 5). Anche in proposito il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, risulta pertanto infondato e va respinto.
7.
Il ricorrente censura infine la disattenzione del principio della buona fede in quanto le autorità comunali avrebbero contravvenuto alla promessa di convocare tutti i proprietari per discutere e risolvere i problemi legati alla strada forestale. A prescindere dal fatto che detta censura, nuova, sarebbe inammissibile, va osservato che la stessa non adempie manifestamente le esigenze di motivazione di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF e sfugge comunque ad un esame di merito.
8.
8.1 In base alle considerazioni che precedono il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinto.
8.2 Secondo soccombenza le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti intervenute in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali, segnatamente al Comune (art. 68 cpv. 3 LTF). Al riguardo occorre precisare che la prassi relativa alla previgente legge federale sull'organizzazione giudiziaria, applicata nel quadro dei ricorsi di diritto pubblico, che accordava ripetibili ai comuni che non disponevano, in ragione della loro dimensione, di un'infrastruttura amministrativa e giuridica sufficiente per procedere senza l'assistenza di un avvocato, non si giustifica più nell'ambito del ricorso in materia di diritto pubblico (DTF 134 II 117 consid. 7).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Non si assegnano ripetibili per la sede federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.
Losanna, 2 luglio 2009
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:
Müller Ieronimo Perroud