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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_360/2009
Sentenza del 25 giugno 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Blenio, 6716 Acquarossa,
opponente.
Oggetto
avviso d'incanto,
ricorso contro la decisione emanata il 4 maggio 2009 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Riferendosi alla pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino degli avvisi d'incanto ("bando") di 4 fondi di sua proprietà, A.________ è insorta con un ricorso per denegata giustizia (art. 17 cpv. 3 LEF) del 15 aprile 2009 dinanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, lamentandosi di non aver ricevuto un elenco oneri impugnabile. Essa ha espressamente richiamato i tre capoversi dell'art. 140 LEF e ha chiesto che l'Ufficio di esecuzione emani "una decisione idoneo [recte: suscettiva] di ricorso secondo l'art. 140 LEF (con perizia non più vecchia di un anno, un elenco di tutti pegni gravanti sui fondi...)".
2.
Con sentenza 4 maggio 2009 l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, indicando che l'elenco oneri non può essere allestito e tanto meno comunicato prima della scadenza del termine delle insinuazioni, che in concreto scadeva il 20 aprile 2009 e cioè 5 giorni dopo l'introduzione del rimedio dell'escussa.
3.
Con ricorso del 25 maggio 2009 A.________ chiede al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di ordinare all'Ufficio di inviarle una stima recente, non più vecchia di un anno, con una decisione suscettiva di ricorso. Indica che l'Ufficio si sarebbe basato sulle stime allestite negli anni 2005/2006, che sarebbero troppo basse. Afferma che l'art. 140 LEF le conferirebbe, in qualità di debitrice, il diritto di ricevere prima della pubblicazione degli avvisi d'incanto le stime dei fondi, che non possono essere così vecchie da non più corrispondere ai valori attuali.
La Presidente della Corte adita ha conferito, nella misura in cui la domanda non è divenuta privo d'oggetto perché l'Ufficio aveva già annullato i previsti incanti, effetto sospensivo al ricorso con decreto 11 giugno 2009.
4.
Il 18 giugno 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha evaso, quale autorità di vigilanza, una segnalazione della qui ricorrente nel senso che ha ordinato all'Ufficio, "a scanso di equivoci", di far allestire nuove perizie - o far aggiornare quelle esistenti - prima di nuovamente pubblicare le aste.
5.
Giova innanzi tutto rilevare che con la predetta decisione del 18 giugno 2009, il ricorso in materia civile al Tribunale federale pare essere divenuto senza oggetto per quanto attiene all'esistenza di una stima recente dei fondi da realizzare.
Con riferimento alla decisione impugnata occorre invece osservare che nell'ambito della realizzazione di fondi nelle esecuzioni in via di pignoramento e in quelle di realizzazione del pegno (v. il rinvio contenuto nell'art. 156 cpv. 1 LEF), l'avviso di incanto ("bando") viene pubblicato almeno un mese prima dell'asta (art. 138 cpv. 1 LEF). Il bando deve contenere l'ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli interessati di insinuare all'Ufficio di esecuzione entro 20 giorni le loro pretese sul fondo (art. 138 cpv. 2 n. 3 LEF). Decorso tale termine e prima dell'incanto, l'Ufficiale constata in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (art. 140 cpv. 1 LEF) ed allestisce l'elenco oneri in modo che possa essere depositato contemporaneamente alle condizioni d'incanto (art. 33 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi; RS 281.42; RFF), che devono essere esposte presso l'Ufficio di esecuzione almeno 10 giorni prima dell'asta (art. 134 cpv. 2 LEF). L'elenco oneri viene comunicato ai creditori pignoranti, ai creditori pignoratizi, ai titolari di diritti annotati e al debitore, assegnando loro il termine di 10 giorni per impugnare l'esistenza, l'estensione, il grado o l'esigibilità di una pretesa (art. 140 cpv. 2 LEF; art. 37 cpv. 1 e 2 RFF), permettendo così se del caso di iniziare la cosiddetta procedura di appuramento dell'elenco oneri. Giusta gli art. 140 cpv. 3 LEF e 44 RFF, una volta terminata tale procedura l'Ufficiale dovrà stabilire se il valore del fondo ha subito modificazioni, segnatamente in seguito ad eliminazione di aggravi, e comunicare la stima agli interessati.
Ne segue che - contrariamente a quanto ritiene la ricorrente - le operazioni contemplate dall'art. 140 LEF sono posteriori alla pubblicazione degli impugnati avvisi d'incanto. Inoltre, a giusta ragione la ricorrente non contesta che il suo rimedio all'autorità cantonale sia anteriore alla scadenza del termine per le insinuazioni. Così stando le cose, l'autorità di vigilanza non ha violato il diritto respingendo il rimedio della ricorrente, fondato su un asserito diniego di giustizia dell'Ufficio per non aver - ancora - inviato l'elenco oneri con la stima dei fondi alla debitrice.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, si rivela infondato e come tale dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 25 giugno 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti