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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_304/2008 {T 0/2}
Sentenza del 31 marzo 2009
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.
Parti
C.________, Italia,
ricorrente, patrocinato dal Patronato INCA, Ufficio legale, Rebgasse 1, 4005 Basilea,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 15 febbraio 2008.
Fatti:
A.
Mediante decisione del 22 luglio 1999, accertato come l'interessato fosse affetto da disturbo ipocondriaco e disturbo depressivo di grado medio in soggetto con disturbo di personalità anancastica, l'Ufficio AI del Cantone Neuchâtel ha posto C.________, cittadino italiano nato nel 1956, al beneficio di una rendita intera di invalidità, per un grado di incapacità al guadagno del 100%, con effetto dal 1° aprile 1998.
Con comunicazione del 4 novembre 2002 l'Ufficio AI del Cantone Neuchâtel ha confermato il diritto alla rendita intera al termine di una prima procedura di revisione.
Il 24 agosto 2005 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), divenuto nel frattempo competente in seguito al rimpatrio dell'assicurato, ha avviato una nuova procedura di revisione. Preso atto della relazione di visita psichiatrica 29 settembre 2005 del dott. R.________ - resa per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di B.________ e attestante un tasso di invalidità del 50% per disturbo misto ansioso-depressivo, di grado medio, cronicizzato -, come pure delle conclusioni della perizia medica particolareggiata 3 ottobre 2005 del dott. O.________ - anch'esso incaricato dall'INPS di B.________ -, il quale, posta la diagnosi di disturbo misto ansioso-depressivo, di grado medio, cronicizzato ed esiti di ernioplastica inguinale bilaterale, aveva attestato un tasso di invalidità del 50% sia nell'ultima professione svolta (verniciatore di carrozzerie) sia in ogni altra attività sostitutiva confacente allo stato di salute dell'interessato, e del dott. A.________ del servizio medico dell'amministrazione, che aveva rilevato un miglioramento dello stato di salute, l'UAI ha sostituito la rendita intera con una mezza prestazione a partire dal 1° gennaio 2007 (decisione del 1° novembre 2006).
B.
Per pronuncia del 15 febbraio 2008 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il gravame dell'assicurato.
C.
Patrocinato dall'avv. Maria Rita Aceto, C.________ insorge al Tribunale federale, al quale, previo complemento istruttorio, chiede che gli venga riconosciuto il diritto alla rendita intera anche dopo il 1° gennaio 2007.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).
Per il resto, possono essere addotti fatti e mezzi nuovi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). A sostegno del proprio ricorso, l'insorgente ha prodotto una serie di certificati medici successivi alla data della pronuncia impugnata. Si tratta di mezzi di prova inammissibili ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (cfr. ULRICH MEYER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 43 all'art. 99 LTF, pag. 979).
2.
Oggetto del contendere è la modifica del diritto alla rendita, da intera a mezza, del ricorrente. A tal proposito il giudizio impugnato espone correttamente le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali una decisione di assegnazione di rendita cresciuta in giudicato può essere modificata per via di revisione (art. 17 LPGA), i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (cfr. DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
3.
3.1 Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (v. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).
3.2 Orbene, l'istanza precedente, dopo attento esame degli atti, ha accertato, in maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), che il ricorrente dev'essere ritenuto abile al lavoro nella misura del 50% nell'ultima attività svolta a decorrere dal 29 settembre 2005 (data del referto psichiatrico del dott. R.________).
3.3 Nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF. Le censure ricorsuali, nella misura in cui non si limitano a riprendere le obiezioni mosse dinanzi al Tribunale amministrativo federale ed efficacemente smontate dall'autorità giudiziaria di prima istanza, si esauriscono infatti in una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica appellatoria dell'accertamento compiuto dai giudici di prime cure.
3.4 Ad ogni modo si osserva che il richiamo alla relazione medica 14 luglio 2006 dell'Ospedale X.________ non è tale da rendere manifestamente errato l'accertamento dei primi giudici, non fosse altro perché tale relazione, nella misura in cui non si pronuncia sul grado di incapacità lavorativa riconducibile ai disturbi lamentati, si dimostra incompleta.
3.5 Per il resto, il fatto che la diagnosi psichiatrica evidenziata dal predetto centro corrisponda a quella inizialmente posta a fondamento della decisione iniziale di assegnazione della rendita intera non significa ancora automaticamente che le ripercussioni sulla capacità lavorativa debbano essere le medesime. Occorre infatti ricordare al ricorrente che la patologia psichiatrica (ma non solo) da lui accusata è di natura evolutiva e labile, vale a dire è suscettibile di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento (cfr. a contrario DTF 111 V 21 consid. 2c pag. 22). Il che non esclude che la medesima patologia possa a distanza di anni incidere in maniera differente sulla (in)capacità lavorativa.
4.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 31 marzo 2009
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti