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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1C_580/2008
Sentenza del 16 marzo 2009
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Raselli, Eusebio,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. Gabriela Tank Weber,
contro
D.________ e E.________,
patrocinati dall'avv. Corrado Cavalli,
Municipio di Brione s/Minusio, casella postale 158, 6645 Brione s/Minusio,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Oggetto
licenza edilizia,
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata
il 31 ottobre 2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 12 novembre 2007 D.________ e E.________ hanno presentato al Municipio di Brione s/Minusio una domanda di costruzione per una casa di abitazione unifamiliare sul fondo part. n. 155, situato nella zona residenziale semi-estensiva e sulla cui parte inferiore già sorge un edificio ad uso abitativo. Il progetto prevede l'edificazione di una casa strutturata su due piani ed un sottotetto agibile mediante un soppalco.
A.________, proprietaria di due fondi confinanti (part. n. 675 e 156), si è opposta alla domanda. Acquisito il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 15 febbraio 2008 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo nel contempo l'opposizione della vicina. Questa decisione è stata confermata l'11 giugno 2008 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino su ricorso dell'opponente.
B.
Dopo l'esperimento di un sopralluogo, con sentenza del 31 ottobre 2008 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso dell'opponente contro la risoluzione governativa. Ha in particolare ritenuto il progetto conforme alle norme comunali sia per quanto concerne le distanze dai confini e dai muri di sostegno sia riguardo alle altezze della costruzione e dei locali. La Corte cantonale ha inoltre rilevato che nulla si opponeva alla soppressione di una condotta in disuso esistente sulla particella, che la superficie utile lorda e quella edificabile erano state determinate correttamente e che la deroga all'obbligo di realizzare un secondo posteggio era giustificata.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Postula in via subordinata che la causa sia rinviata alla precedente istanza per un nuovo giudizio. La ricorrente fa valere la violazione degli art. 6, 10 e 19 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), degli art. 38 e 39 della legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991 (LE), degli art. 10 e 11 del regolamento di applicazione della LE, del 9 dicembre 1992 (RLE), oltre la violazione degli art. 9 e 29 Cost.
D.
La Corte cantonale e il Municipio di Brione s/Minusio si riconfermano nelle loro decisioni. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre gli istanti in licenza chiedono di respingere il gravame nella misura della sua ammissibilità.
E.
Con decreto presidenziale del 20 gennaio 2009 è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo.
Diritto:
1.
Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana. Non vi sono motivi per scostarsi da questa regola, né la ricorrente lo chiede espressamente. Nonostante il gravame sia steso in tedesco, questo giudizio è quindi redatto in italiano.
2.
2.1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in ambito edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 segg. LTF. Nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF è infatti realizzata e l'art. 34 cpv. 1 LPT, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007, stabilisce che i rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (cfr. DTF 133 II 353 consid. 2, 409 consid. 1.1). I requisiti degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF sono adempiuti. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), semplicemente indicato nel titolo del gravame, è di conseguenza inammissibile.
2.2. La ricorrente ha partecipato al procedimento in sede cantonale (art. 89 cpv. 1 lett. a LTF) e, quale proprietaria dei fondi part. n. 675 e 156, confinanti con quello dedotto in edificazione, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata che conferma il rilascio della licenza edilizia (art. 89 cpv. 1 lett. b LTF). Occorre inoltre ch'essa possa prevalersi di un interesse personale degno di protezione all'annullamento di tale decisione (art. 89 cpv. 1 lett. c LTF), ciò che non si avvera quando fa valere l'applicazione arbitraria di disposizioni che non hanno alcuna influenza sulla sua situazione di vicina, come è per esempio il caso delle norme riguardanti la conformazione interna di un edificio vicino (DTF 133 II 249 consid. 1.3.2). La ricorrente non è quindi legittimata a fare valere la violazione dell'art. 8 NAPR sull'altezza minima dei locali, lamentando l'altezza insufficiente del sottotetto. In effetti, premesso che l'altezza dell'edificio in quanto tale non è contestata, la ricorrente non sostiene che l'altezza ridotta del piano ammezzato mirerebbe ad eludere le norme sugli indici. Risulta del resto che anche la superficie di tale piano è stata computata nella superficie utile lorda. La conformazione del sottotetto concerne quindi unicamente la sistemazione interna dell'edificio e non tocca la ricorrente nella veste di vicina. Essa è per contro legittimata a contestare il progetto sotto il profilo delle distanze dai confini e tra gli edifici, nonché per quanto concerne l'ampiezza della superficie edificabile del fondo. In quanto parte nella procedura cantonale, la ricorrente è in ogni caso legittimata a fare valere una violazione dei suoi diritti di parte dinanzi alla precedente istanza, in particolare un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.3.2 e 1.3.3).
2.3. Riservati i casi disciplinati dall'art. 95 lett. c-e LTF, la violazione del diritto cantonale o comunale non costituisce di per sé un motivo di ricorso, ma può costituire una violazione del diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF, segnatamente qualora disattenda il divieto dell'arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 134 II 349 consid. 3). Da questo profilo, la legge sul Tribunale federale non comporta alcuna modifica del potere cognitivo del Tribunale federale rispetto alla situazione previgente sotto l'egida della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (DTF 133 II 249 consid. 1.2.1). Chiamata a vagliare l'applicazione di una norma del diritto cantonale o comunale sotto l'angolo dell'arbitrio, questa Corte si scosta quindi dalla soluzione adottata dall'ultima istanza cantonale solo se appaia manifestamente insostenibile, in palese contraddizione con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo. Non basta inoltre che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, occorrendo che lo sia anche nel suo risultato (DTF 134 II 124 consid. 4.1, 133 II 257 consid. 5.1), ciò che spetta alla ricorrente dimostrare in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 133 II 396 consid. 3.2).
Il giudizio impugnato è essenzialmente fondato sulle norme comunali di attuazione del piano regolatore. Nella misura in cui la ricorrente non si confronta con le argomentazioni contenute in tale giudizio, spiegando per quali ragioni il diritto comunale sarebbe stato applicato in modo manifestamente insostenibile, il gravame è inammissibile. Laddove la ricorrente critica genericamente i fatti posti a fondamento del giudizio impugnato, disattende che il Tribunale federale statuisce di principio sulla base dei fatti accertati dall'autorità precedente, a meno che gli accertamenti siano stati svolti in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. art. 105 LTF). Le spettava quindi spiegare per quali ragioni l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero chiaramente insostenibili, in evidente contrasto con gli atti, fondati su una svista manifesta o in urtante contraddizione con il sentimento di giustizia e dell'equità (cfr. DTF 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1 e rinvii).
3.
3.1. La ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito siccome, a una sua richiesta del 26 novembre 2008 di trasmetterle per consultazione tutti gli atti, la Corte cantonale le ha semplicemente comunicato ch'essi erano a disposizione presso la cancelleria del Tribunale. Reiterata la domanda il 3 dicembre 2008, le sarebbe stata trasmessa parte degli atti, ma non in particolare gli allegati scritti concernenti la procedura di ricorso dinanzi alla Corte cantonale e il verbale del sopralluogo.
3.2. La ricorrente non sostiene che il suo diritto di essere sentito sarebbe stato violato nel corso della procedura dinanzi alla precedente istanza, ma lamenta il mancato invio di taluni atti dopo l'emanazione del giudizio impugnato. Essa al riguardo non fa valere l'applicazione arbitraria del diritto processuale cantonale, che disciplina in primo luogo la natura ed i limiti del diritto di essere sentito, ma invoca l'art. 29 Cost., dal quale sono direttamente desumibili unicamente i requisiti minimi della garanzia (DTF 126 I 15 consid. 2a e rinvii). Sotto questo profilo, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che l'avvocato può di massima esigere, sulla base del principio della parità di trattamento, che gli atti gli siano consegnati solo se l'invio dell'incarto corrisponde alla prassi generale dell'autorità (DTF 122 I 109 consid. 2b; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4aed. 2008, pag. 879). La ricorrente non fa esplicitamente valere una disparità di trattamento e non adduce l'esistenza di una prassi in tal senso da parte del Tribunale cantonale amministrativo. Risulta del resto che il diritto di consultare gli atti sancito dall'art. 20 cpv. 1 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, è considerato soddisfatto già quando l'interessato ha potuto esaminare gli atti presso la sede dell'autorità giudicante (MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, 1997, pag. 103). In tali circostanze, non si può ritenere che il diritto di essere sentito della ricorrente sia stato disatteso dai giudici cantonali. Essi le hanno comunque successivamente inviato gli atti, dando seguito alla sua richiesta. Gli allegati e il verbale di sopralluogo concernenti la procedura dinanzi alla Corte cantonale stessa, di cui la ricorrente lamenta la mancata trasmissione, erano d'altra parte già in suo possesso.
4.
4.1. La ricorrente censura la mancata presa in considerazione di un corso d'acqua, che chiamerebbe distanza e che non potrebbe essere computato nella superficie edificabile del fondo dedotto in edificazione. Benché secco, il canaletto sarebbe visibile sul terreno e censito come corso d'acqua nel registro fondiario. Esso sarebbe destinato al deflusso di acque provenienti dal vicino torrente Navegna e rientrerebbe nel demanio pubblico del Cantone Ticino.
4.2. La ricorrente disattende che la Corte cantonale ha accertato che il corso d'acqua non è rilevato negli atti pianificatori e costituisce la parte a cielo aperto di una condotta ormai in disuso, proveniente dal torrente Navegna, ove esiste una piccola presa non più utilizzata. In sede di sopralluogo, al quale ha pure partecipato un funzionario dell'Ufficio dei corsi d'acqua, non è per contro stata accertata alcuna relazione sia con un piccolo ruscello situato 200 m più a valle sia con eventuali acque meteoritiche che defluirebbero dal fondo della ricorrente. In questa sede, la ricorrente non mette seriamente in dubbio tali accertamenti, ribadendo genericamente l'assenza di un atto di estinzione della demanialità del corso d'acqua pubblico. Un'eventuale estinzione della demanialità presupporrebbe tuttavia che il canaletto rientri nelle acque pubbliche (cfr. art. 1 lett. a in relazione con l'art. 8 della legge cantonale sul demanio pubblico, del 18 marzo 1986), ciò che non è appunto qui il caso. Come ha rettamente ritenuto la Corte cantonale, la descrizione nel registro fondiario non è d'altra parte decisiva, essendo determinante la situazione effettiva dei luoghi. Non si può quindi concludere che la precedente istanza ha ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento ritenendo che il canale potesse essere soppresso e la sua area computata nella superficie edificabile del fondo.
5.
5.1. Richiamando gli art. 10 e 11 RLE, la ricorrente sostiene che i piani di costruzione sarebbero incompleti siccome non indicherebbero il prospetto di un muro di sostegno a confine con il suo fondo part. n. 156, che sarebbe alto più di 3 m e che dovrebbe quindi rispettare la distanza minima di 3 m dal confine. Né sarebbero indicate le distanze del progetto di costruzione dai confini, segnatamente dal confine con l'altro suo fondo part. n. 675.
5.2. Giusta l'art. 10 cpv. 3 lett. b RLE, il piano di situazione allegato alla domanda di costruzione deve specificare l'ubicazione delle opere previste, le loro dimensioni, le distanze dai confini e dagli edifici esistenti o progettati, gli accessi stradali e, quando occorra, le aree riservate per il gioco dei bambini e per i posteggi. L'art. 11 cpv. 1 RLE prevede che i progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda.
5.3. Nel gravame presentato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, la ricorrente aveva essenzialmente contestato il muro di sostegno del passaggio pedonale che funge da accesso all'abitazione progettata. Al riguardo, la precedente istanza ha rilevato ch'esso è alto appena 20 cm e non deve quindi rispettare la distanza minima di 3 m dal confine. Ha inoltre accertato che il muro di sostegno verso la strada è alto al massimo 3 m ed è pertanto conforme all'art. 10 cpv. 1 lett. a NAPR. La ricorrente non si confronta con queste argomentazioni, spiegando per quali ragioni sarebbero arbitrarie, ma critica ora piuttosto il tratto di muro direttamente a confine con la particella n. 156 di sua proprietà, sostenendo che sarebbe alto più di 3 m. La censura concerne una nuova circostanza di fatto ed estende in modo inammissibile l'oggetto del litigio, sicché non deve essere esaminata (art. 99 LTF). Essa consiste comunque unicamente in una deduzione della ricorrente, basata in modo generico sulla differenza di quota dei fondi part. n. 155 e 156 rispetto alla strada sottostante, senza un chiaro riferimento alle caratteristiche del manufatto contestato.
Laddove lamenta la mancata indicazione sul piano di situazione della distanza della costruzione progettata dal confine con la particella n. 675, la ricorrente disattende che il rispetto della distanza minima di 3 m dal confine è chiaramente deducibile dai piani. In particolare, la pianta in scala 1:100 riporta con una linea tratteggiata l'arretramento minimo di 3 m dai confini dei fondi circostanti, inclusa la particella n. 675. Per il resto, criticando genericamente il piano di situazione, la ricorrente non precisa in che consisterebbero le manchevolezze, né dimostra che le misurazioni e gli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato sarebbero arbitrari. I piani e gli atti della domanda di costruzione non hanno d'altra parte impedito alla ricorrente di sollevare le contestazioni sugli aspetti che le interessavano, sicché non si può ragionevolmente ritenere che l'estensione e la portata del progetto non siano stati da lei compresi e che la Corte cantonale abbia arbitrariamente disatteso gli art. 10 e 11 RLE.
6.
6.1. La ricorrente lamenta un superamento dell'indice di sfruttamento previsto per la zona residenziale semi-estensiva siccome a torto non è stata computata nella superficie utile lorda (SUL) la superficie del locale deposito al pianterreno dell'edificio esistente.
6.2. In sede di sopralluogo, alla presenza della ricorrente e della sua patrocinatrice, è stato accertato che il locale è stato ricavato dalla precedente autorimessa con l'autorizzazione del Municipio e si presentava colmo di mercanzie e di altro materiale depositato. I giudici cantonali hanno quindi ritenuto che, non essendo abitabile, non andava conteggiato nella SUL. Qualificando il vano in questione come locale di lavoro, destinato ad ospitare anche animali domestici, ed insistendo sulla presenza di due finestre, la ricorrente non dimostra, né rende minimamente verosimile, che la valutazione della Corte cantonale sarebbe chiaramente in contrasto con la situazione effettiva e si fonderebbe su un'interpretazione manifestamente insostenibile della nozione di SUL disciplinata dall'art. 38 cpv. 1 LE.
7.
Ne segue che il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità, mentre il ricorso sussidiario in materia costituzionale deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), che è tenuta a versare alle controparti private un'indennità per ripetibili (art. 68 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.
2.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
3.
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà a D.________ e E.________ un'indennità complessiva di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Brione s/Minusio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 16 marzo 2009
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Féraud
Il cancelliere: Gadoni