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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_61/2009
Sentenza del 12 marzo 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
ricusazione (divisione ereditaria),
ricorso contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nell'ambito della divisione dell'eredità del padre, i fratelli e le sorelle di A.________ hanno in particolare domandato giudizialmente che nell'inventario della successione fosse iscritto un debito di quest'ultimo nei confronti della comunione ereditaria di fr. 250'000.--. Essi hanno pure chiesto che il fratello sia tenuto a collazionare diversi fondi ricevuti dal padre nel 1989 e nel 1990. Le medesime domande sono pure state formulate dal rappresentante della Comunione ereditaria nominato in precedenza.
L'11 settembre 2008 il Pretore del distretto di Riviera ha convocato le parti per il dibattimento finale e l'11 ottobre 2008 A.________ ne ha chiesto la ricusa.
2.
Con sentenza 4 dicembre 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza di ricusa. La Corte cantonale ha ritenuto che il primo motivo di ricusa invocato rasentava la temerarietà, atteso che l'affermazione dell'istante, secondo cui il Pretore avrebbe comunicato nell'estate 2008 all'allora suo difensore che il dibattimento finale sarebbe in un certo senso inutile siccome la causa era già persa, veniva smentita da una lettera agli atti scritta dall'ex patrocinatore. I Giudici cantonali hanno pure ritenuto inconferente l'altro motivo di prevenzione addotto e risalente ad un'altra causa in cui era stata eccepita la falsità di un documento prodotto dall'istante: da un lato hanno ritenuto la domanda tardiva poiché i fatti presentati risalgono a diversi anni fa e, dall'altro, hanno rilevato che la questione del falso non riguarda nessuna delle cause concernenti l'inventario successorio.
3.
Con ricorso 26 gennaio 2009 A.________ ha postulato l'annullamento della decisione cantonale. In via principale ha chiesto l'accoglimento del suo "ricorso" [recte: istanza] e in via subordinata ha domandato il rinvio degli atti al Tribunale d'appello per nuovo giudizio, previa assunzione dei mezzi di prova offerti. Lamenta una violazione del diritto cantonale di procedura e del diritto di essere sentito, perché la Corte cantonale non ha indetto un'udienza. Ritiene poi altresì violato l'art. 30 Cost., perché il Pretore avrebbe anticipato il giudizio di merito e mostrato una prevenzione nei suoi confronti in occasione di una precedente causa.
Con decreto del 12 febbraio 2009 la Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso.
4.
Il giudizio impugnato è una decisione incidentale su una domanda di ricusazione, che non può più essere impugnata ulteriormente (art. 92 LTF). Una decisione incidentale può essere contestata per la medesima via ricorsuale della decisione finale (sentenza 5A_710/2008 del 12 gennaio 2009 consid. 1.2). Atteso che nella fattispecie le decisioni finali verranno emanate in cause in materia successoria con un valore di lite superiore ai fr. 30'000.-- previsti dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) rimedio può essere trattato come un ricorso in materia civile.
5.
In applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la pretesa violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale soltanto se tale censura è stata espressamente invocata e motivata dal ricorrente. Come già sotto l'egida dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, le cui esigenze restano determinanti per le censure sottoposte al principio dell'allegazione secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 638 consid. 2 pag. 639), il ricorrente che lamenta una violazione del divieto d'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 133 III 585 consid. 4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione precisa, che la decisione impugnata si fonda su un'applicazione della legge od un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile (DTF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2 pag. 639; 133 IV 286 consid. 1.4). Non basta, in particolare, che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.; 125 I 492 consid. 1b). Il mancato rispetto di queste esigenze di motivazione conduce all'inammissibilità della censura (DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.).
6.
Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 363 cpv. 1 del Codice di procedura civile (CPC) ticinese, perché la Corte cantonale ha deciso senza indire un'udienza in cui sentiva le parti.
Occorre innanzi tutto rilevare che un ricorso in materia civile può essere proposto per violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include i diritti costituzionali dei cittadini, atteso che nella fattispecie in esame i motivi previsti dall'art. 95 lett. b-e LTF non entrano in linea di conto. Ne segue che la violazione del diritto cantonale non costituisce un motivo di ricorso. Tuttavia, come già nel diritto previgente, un ricorrente può lamentarsi di un'applicazione arbitraria del diritto cantonale, poiché il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) costituisce un diritto costituzionale (DTF 133 II 249 consid. 1.2.1). Ora, il ricorrente nemmeno sostiene che la legge processuale cantonale sarebbe stata applicata in modo arbitrario, ma si limita ad affermare che essa sarebbe stata violata. A titolo abbondanziale si può poi rilevare che l'art. 363 cpv. 1 CPC/TI recita che "il pretore notifica l'istanza alle parti e le cita entro breve ad una discussione" e il ricorrente non spende una parola per spiegare per quale motivo tale norma, che menziona esplicitamente il pretore, sarebbe pure applicabile ad una procedura che si svolge innanzi al Tribunale di appello. Ne segue che la censura, insufficientemente motivata, si rivela inammissibile.
7.
7.1 Omettendo di convocare le parti ad un'udienza, il ricorrente ritiene altresì che la Corte cantonale lo abbia privato della possibilità di concretizzare la richiesta di assumere quali testi i suoi precedenti patrocinatori. In questo modo sarebbe stato leso il suo diritto di essere sentito.
7.2 L'art. 29 cpv. 2 Cost., come peraltro l'art. 8 CC nell'ambito dei litigi concernenti un diritto soggettivo privato sgorgante da una norma di diritto materiale federale, dà la possibilità a una parte di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove. Sennonché le predette norme non impongono al giudice di assumere prove che non sono rilevanti ai fini del giudizio e non escludono un apprezzamento anticipato delle prove (DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 25). Il giudice viola il diritto di essere sentito della parte unicamente se il suo apprezzamento anticipato della prova offerta è inficiato d'arbitrio (DTF 131 I 153 consid. 3 con rinvii).
7.2.1 Nella fattispecie, considerato che negli atti figura una lettera in cui l'ex patrocinatore del ricorrente nelle cause successorie nega espressamente che il Pretore gli abbia comunicato che il processo era perso, i giudici cantonali potevano non procedere all'audizione del legale, senza che il loro apprezzamento anticipato della prova offerta si riveli arbitrario.
7.2.2 I giudici cantonali potevano pure - senza cadere nell'arbitrio - rinunciare all'audizione dell'avvocato che difendeva il ricorrente in un'altra vertenza risalente a diversi anni or sono, perché la sua deposizione, come si dirà nel seguente considerando, sarebbe in ogni caso risultata del tutto irrilevante per il giudizio sulla ricusa.
8.
Con riferimento alle pretese esternazioni fatte dal Pretore l'ambito di un'altra causa risalente a diversi anni fa e concernenti un'eccezione di falso, il ricorrente pare sostenere che esse giustificherebbero la ricusa di tale magistrato solo se aggiunte al primo motivo invocato. Ora, come osservato, il Tribunale cantonale poteva, senza cadere nell'arbitrio, ritenere inesistente la pretesa anticipazione del giudizio da parte del giudice di primo grado, motivo per cui già in base alla stessa argomentazione ricorsuale le affermazioni attribuite al Pretore nell'ambito di un'altra causa non bastano per giustificarne la ricusa.
Infine, anche qualora si volesse ammettere che secondo il ricorrente tali asserzioni giustificherebbero da sole la ricusazione del Pretore, occorre osservare che - come rilevato nella sentenza impugnata - la buona fede impone di far valere i motivi di ricusa appena possibile (DTF 126 III 249 consid. 3c pag. 254; 119 I 221 consid. 5a pag. 228), ciò che manifestamente non è avvenuto nella fattispecie, poiché il ricorrente ha atteso la convocazione al dibattimento finale per prevalersi di motivi che conosceva già da anni.
9.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui risulta ammissibile, si rivela infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 marzo 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti