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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_193/2008
Decreto del 27 febbraio 2009
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.
Parti
R.________, Italia,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 gennaio 2008.
Visto:
lo scritto 23 febbraio 2009 con cui R.________ ha ritirato il ricorso 7 marzo 2008 (timbro postale) contro il giudizio 28 gennaio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
considerando:
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF),
che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali,
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 27 febbraio 2009
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Frésard Schäuble