BGer 5A_121/2009
 
BGer 5A_121/2009 vom 25.02.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_121/2009
Sentenza del 25 febbraio 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________, c/o clinica X.________,
ricorrente,
contro
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
6900 Lugano.
Oggetto
privazione della libertà a scopo d'assistenza,
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 16 febbraio 2009 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 10 dicembre 2008 A.________ è stata privata della libertà a scopo di assistenza e collocata presso la clinica X.________;
che con scritto 13 gennaio 2009 indirizzato alla predetta clinica A.________ ha chiesto un riesame della situazione, ricordando di essere stata internata contro la sua volontà;
che la Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, a cui la clinica aveva trasmesso il predetto scritto, lo ha considerato un ricorso contro il mantenimento del ricovero e lo ha respinto con decisione 23 gennaio 2009;
che con sentenza 16 febbraio 2009 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha accolto un rimedio di A.________, ha annullato la decisione della predetta Commissione e ha rinviato gli atti alla clinica X.________ affinché si pronunci con decisione formale sulla domanda di riesame;
che con ricorso 18 febbraio 2009 A.________ ha comunicato al Tribunale federale di impugnare la predetta sentenza;
che la sentenza impugnata si limita a rinviare gli atti alla prima istanza, motivo per cui è una decisione incidentale che non causa un danno irreparabile alla ricorrente, poiché ella potrà - qualora dovesse ricevere una decisione negativa - riproporre le sue censure (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 133 III 629 consid. 2.3.1);
che la ricorrente nemmeno sostiene e tanto meno dimostra che l' accoglimento del suo ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 133 III 629 consid. 2.4.2);
che in queste circostanze, non essendo dati i presupposti per impugnare una decisione incidentale notificata separatamente dal merito, il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e può pertanto essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che non si prelevano spese giudiziarie;
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alla ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 25 febbraio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti