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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_1006/2008 {T 0/2}
Decreto del 2 febbraio 2009
II Corte di diritto sociale
Besetzung
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Scartazzini.
Parteien
I._________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Rossano Bervini, Via S. Damiano 9, 6850 Mendrisio,
contro
1. Cassa malati Assura, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
2. Atupri Cassa Malati, 3000 Berna 65,
3. Avenir Assicurazioni, 1920 Martigny,
4. Concordia Cassa malattia, 6002 Lucerna,
5. Società Cooperativa KPT/CPT, 3000 Berna 22,
6. CSS Assicurazione malattie SA, 6005 Lucerna,
7. Helsana Assicurazioni SA, 6501 Bellinzona,
8. Cassa malati Hermes, 1920 Martigny,
9. Intras Cassa malattia, 1227 Carouge GE,
10. Kolping Cassa malattia, 8600 Dübendorf,
11. Vaudoise Assicurazione malattia e infortuni, 1920 Martigny,
12. Mutuelle Assicurazioni, 1951 Sion,
13. OeKK Assicurazione malattia ed infortuni SA, 7302 Landquart,
14. Cassa malati Progrès, 6500 Bellinzona,
15. Cassa malati Sanitas, 6901 Lugano,
16. Sansan Assicurazioni SA, 6500 Bellinzona,
17. Cassa malati Supra, 1000 Losanna 3,
18. SWICA Organizzazione Sanitaria, 6500 Bellinzona,
19. Universa Cassa malattia ed infortuni, 1920 Martigny,
20. Visana, 3015 Berna,
21. Wincare assicurazioni, 6900 Lugano,
opponenti,
tutte rappresentate dalla Santésuisse, Via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona,
patrocinata dall'avv. Mario Molo, Via Orico 9, 6500 Bellinzona.
Gegenstand
Assicurazione contro le malattie,
ricorso contro il giudizio del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 22 ottobre 2008.
Ritenuto:
la lettera del 23 dicembre 2008, con la quale I._________ ha dichiarato ritirare il ricorso del 4 dicembre 2008 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 22 ottobre 2008,
Considerato:
che il ricorso deve essere radiato dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PCF,
che in virtù dell'art. 66 cpv. 1 e 3 LTF le spese giudiziarie sono da porre a carico del ricorrente,
Per questi motivi, il giudice unico decide:
1.
La causa è radiata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Il presente decreto è comunicato alle parti, al Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Luzern, 2 febbraio 2009
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Scartazzini