BGer 2C_412/2008
 
BGer 2C_412/2008 vom 29.01.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_412/2008
Sentenza del 29 gennaio 2009
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Müller, presidente,
Zünd e Donzallaz,
cancelliere Bianchi.
Parti
A.________,
per sé e in rappresentanza della figlia
B.________,
ricorrenti, patrocinate dall'avv. Patrick Untersee,
contro
Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Cantone Ticino, via Lugano 4, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
autorizzazione di soggiorno (ricongiungimento familiare),
ricorso in materia di diritto pubblico contro
la sentenza emanata il 17 aprile 2008
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Dopo avervi già soggiornato alcuni mesi nel 1997, la cittadina colombiana A.________ è rientrata in Svizzera il 26 aprile 2002 per sposarsi, il 15 giugno seguente, con C.________, cittadino peruviano titolare di un permesso di domicilio. Con sé ha portato anche i figli D.________, nato da una relazione con un connazionale nel frattempo deceduto, e E.________, avuto dal futuro marito. A seguito delle nozze all'interessata è stato rilasciato dapprima un permesso di dimora e quindi, dal 15 giugno 2007, il permesso di domicilio.
B.
Il 23 agosto 2007 A.________ ha chiesto di poter essere raggiunta in Svizzera da una terza figlia, B.________, nata il 2 agosto 1994 da un'ulteriore relazione. A giustificazione della richiesta ha invocato le sfavorevoli condizioni di salute della nonna paterna, con cui la figlia viveva, e l'impossibilità del padre di occuparsene, per motivi di lavoro.
Con decisione del 31 ottobre 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha respinto la domanda, ritenendola tardiva e presentata senza dimostrare l'esistenza di cambiamenti rilevanti per la custodia della figlia. Su ricorso detta pronuncia è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato, l'11 dicembre 2007, e successivamente dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 17 aprile 2008.
C.
Il 28 maggio 2008 A.________ ha interposto un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, per sé ed in rappresentanza della figlia. Lamentando la violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS (RU 1991 1043) e dell'art. 8 CEDU, chiede di annullare la pronuncia del Tribunale amministrativo e di rilasciare il permesso di dimora alla figlia.
Chiamati ad esprimersi, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino e l'Ufficio federale della migrazione postulano la reiezione del gravame, il Tribunale amministrativo si riconferma nelle motivazioni e conclusioni della propria sentenza ed il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale.
Diritto:
1.
1.1 Contro le decisioni cantonali di ultima istanza in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
1.2 Un simile diritto va ricercato innanzitutto nella legge sulla dimora ed il domicilio degli stranieri (CS 1 117 e modifiche seguenti) che, malgrado la sua abrogazione con l'entrata in vigore della legge sugli stranieri (LStr; RS 142.20; cfr. Allegato n. I LStr), rimane applicabile alle domande presentate, come in concreto, prima del 1° gennaio 2008 (cfr. art. 126 cpv. 1 LStr e RU 2007 5487). Ora, secondo l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto d'essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, se vivono con loro. Di principio, B.________ può perciò pretendere di risiedere in Svizzera con la madre. In effetti quando è stata interposta la domanda di ricongiungimento familiare quest'ultima era già titolare del permesso di domicilio e la figlia aveva tredici anni. Il gravame, presentato in tempo utile da ricorrenti entrambe pacificamente legittimate, è quindi di massima ammissibile.
Visto che la ricevibilità va ammessa già in base all'art. 17 LDDS, non occorre peraltro chiedersi se il diritto al rilascio di un permesso potrebbe derivare anche dalla garanzia della vita privata e famigliare sancita dall'art. 8 CEDU, rispettivamente dall'art. 13 Cost. (cfr. DTF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid. 4.1).
2.
2.1 L'art. 17 cpv. 2 LDDS è concepito essenzialmente per permettere il ricongiungimento dell'intero nucleo familiare, ossia dei figli con entrambi i genitori. Questo scopo non può essere raggiunto se i genitori sono separati o divorziati e uno di essi risiede in Svizzera mentre l'altro si trova all'estero con i figli. Le domande vanno perciò valutate secondo parametri differenti se riguardano la riunificazione in Svizzera con entrambi oppure con un solo genitore. Nel primo caso, fatta salva la riserva generale dell'abuso di diritto, il ricongiungimento con i figli minorenni è di per sé ammesso in ogni tempo, senza che occorra giustificare in modo particolare un qualsiasi ritardo nell'inoltro della richiesta. Nel secondo caso, non vi è per contro un diritto incondizionato a far venire presso il genitore in Svizzera figli che sono cresciuti all'estero nella cerchia familiare dell'altro genitore o presso persone di fiducia, tra cui in particolare i nonni. In queste situazioni, l'accoglimento della domanda presuppone che siano intervenuti importanti cambiamenti delle circostanze, segnatamente d'ordine familiare, come ad esempio un mutamento nelle possibilità di cura e presa a carico educativa all'estero (DTF 133 II 6 consid. 3.1; 130 II 137 consid. 2.2, 1 consid. 2.2; 129 II 249 consid. 2.1, 11 consid. 3.1).
2.2 L'esistenza di motivi che impongono il trasferimento dei figli va valutata con rigore. In particolare la prova della mancanza di possibilità alternative di custodia in patria soggiace ad esigenze tanto più severe quanto più il figlio si avvicina alla maggiore età e più grande è il rischio che vada incontro a difficoltà d'integrazione. Occorre comunque procedere ad una ponderazione globale degli interessi, tenendo segnatamente conto anche degli anni vissuti all'estero dal figlio, dei legami famigliari, culturali e sociali che si è creato, dell'intensità della relazione con il genitore stabilitosi in Svizzera, del livello scolastico, delle conoscenze linguistiche o ancora delle ragioni che hanno indotto a differire il ricongiungimento e delle condizioni effettive di presa a carico in Svizzera (DTF 133 II 6 consid. 3 e 5; 129 II 11 consid. 3.3.2).
2.3 Stabiliti essenzialmente in relazione all'art. 17 cpv. 2 LDDS, questi principi valgono anche quando si tratta di esaminare sotto il profilo degli art. 8 CEDU e 13 Cost. una domanda di ricongiungimento (parziale) di figli di genitori separati o divorziati. Il Tribunale federale ha del resto precisato e confermato questa giurisprudenza anche alla luce della più recente prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo (segnatamente la sentenza n. 60665/00 del 1° dicembre 2005 nella causa Tuquabo-Tekle e llcc. contro Paesi Bassi; cfr. DTF 133 II 6 consid. 5; sentenza 2A.525/2006 del 26 aprile 2007 consid. 5.1, in RtiD 2007 II pag. 181).
3.
3.1 Nella fattispecie, secondo gli accertamenti di principio vincolanti della Corte cantonale (cfr. art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF), la madre ha lasciato il suo paese d'origine e scelto di stabilirsi in Svizzera assieme al marito e agli altri due figli nell'aprile del 2002. B.________, che all'epoca aveva sette anni, è rimasta in patria, affidata alla custodia del padre e soprattutto della nonna paterna. Soltanto dopo diversi anni madre e figlia hanno chiesto di potersi ricongiungere e di vivere assieme in Svizzera. Esse non hanno tuttavia adeguatamente comprovato che in Colombia le possibilità di assicurare l'educazione e la cura della figlia siano radicalmente mutate. In effetti, al di là che nulla è dato di sapere su un'eventuale presa a carico da parte di altri parenti, non è stato nemmeno dimostrato che le condizioni di salute della nonna non permettano più di rispondere in modo conveniente ai peraltro diminuiti bisogni di custodia della nipote. Certo, il certificato medico prodotto dinanzi alla Corte cantonale attesta che l'interessata, di cui neppure si conosce l'età, presenta un precario stato di salute con frequenti dolori osteomuscolari. In definitiva tale certificato raccomanda però semplicemente moderazione nello svolgimento delle faccende domestiche. Sotto questo profilo, il trasferimento in Svizzera non appare quindi realmente necessario.
3.2 Più in generale, va tenuto conto che la separazione durava già da oltre cinque anni quando è stata introdotta la domanda di ricongiungimento e che durante questo periodo, ad eccezione di un soggiorno di un mese in Svizzera effettuato dalla figlia tra il dicembre 2005 ed il gennaio 2006, non sono documentati periodi di vita in comune. Indipendentemente dagli asseriti frequenti contatti telefonici e dall'eventuale sostegno finanziario fornito, la relazione tra madre e figlia non può pertanto venir considerata particolarmente intensa né tantomeno preponderante rispetto ai legami intessuti dalla figlia stessa in patria. Quest'ultima ha inoltre sempre vissuto in Colombia ed aveva già compiuto tredici anni al momento dell'inoltro dell'istanza, all'incirca un anno e mezzo orsono. Ella verrebbe perciò sradicata dall'unico contesto sociale e culturale a lei familiare nell'età dell'adolescenza ed ormai a relativamente breve termine dalla conclusione della scolarità obbligatoria. È quindi prevedibile che si troverebbe confrontata a problemi d'integrazione e a difficoltà dal punto di vista scolastico e del futuro inserimento professionale, aggravate peraltro dall'ignoranza della lingua italiana.
3.3 Considerati tutti questi aspetti, i motivi che hanno condotto alla separazione non possono assumere importanza decisiva. L'assenza di ragioni sufficienti per ammettere il ricongiungimento familiare andrebbe quindi confermata anche se la separazione non fosse frutto di una libera scelta ma, come sostenuto nel gravame e dichiarato dal diretto interessato, fosse in realtà stata imposta dal rifiuto del padre all'espatrio della figlia. In effetti questo ostacolo non potrebbe comunque sovvertire la valutazione complessiva, a fronte in particolare della possibilità tuttora esistente di continuare a vivere e crescere in patria e dei problemi di adattamento che la ragazza incontrerebbe in Svizzera. D'altronde, come già rilevato dai giudici cantonali, è lecito chiedersi se la madre si sia dimostrata davvero determinata a voler allevare personalmente sua figlia. Ella non ha infatti mai segnalato alle autorità svizzere di polizia degli stranieri l'esistenza di B.________ prima della domanda di visto per il soggiorno del dicembre 2005. Inoltre, e soprattutto, dagli atti non risulta che abbia mai formalmente insistito con il padre per ottenerne il consenso né tantomeno che abbia avviato procedure giudiziarie per poter ovviare a questa situazione e ciò nonostante l'asserito crescente disinteresse del genitore nei confronti della figlia.
3.4 Nemmeno le ulteriori ragioni addotte per giustificare l'importante differimento della richiesta di ricongiungimento familiare portano infine a conclusioni differenti. In effetti l'attesa fino all'ottenimento del permesso di domicilio non può costituire un motivo plausibile in quanto la madre si è sposata con uno straniero egli stesso titolare di una tale autorizzazione di soggiorno. Sulla base dell'art. 8 CEDU ella avrebbe quindi potuto pretendere sin dal mese di giugno del 2002 di venir raggiunta dalla figlia. La ricorrente evoca inoltre il miglioramento della situazione finanziaria della famiglia. Concretamente tuttavia non illustra l'entità di questo mutamento. Considerato poi che ella ha rapidamente trovato un lavoro con cui integrare il salario del marito, già nei primi tempi dopo il trasferimento in Svizzera la situazione non poteva oggettivamente risultare a tal punto precaria da dover rinunciare ad occuparsi della figlia per mere ragioni finanziarie.
3.5 La domanda di ricongiungimento familiare appare quindi dettata innanzitutto dall'interesse ad offrire alla figlia migliori opportunità formative e professionali. Per quanto comprensibile, questa motivazione non può risultare preminente rispetto all'interesse pubblico a praticare una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri. Il diniego dell'autorizzazione postulata non viola pertanto né l'art. 17 cpv. 2 LDDS né l'art. 8 CEDU.
4.
In base alle considerazioni esposte, l'impugnativa si avvera infondata e deve di conseguenza essere respinta.
Secondo soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico delle ricorrenti, con responsabilità solidale (art. 65 e 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti, in solido.
3.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 29 gennaio 2009
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Müller Bianchi