BGer 5A_612/2008
 
BGer 5A_612/2008 vom 22.10.2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_612/2008 /biz
Sentenza del 22 ottobre 2008
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
1. A.A.________ e B.A.________,
2. C.________,
3. D.D.________ e E.D.________,
4. F.F.________ e G.F.________,
5. H.H.________ e I.H.________,
6. J.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Rocco Taminelli,
contro
K.K.________ e L.K.________,
opponenti, entrambi patrocinati dall'avv. Cesare Lepori,
M.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Curzio Fontana.
Oggetto
azione possessoria,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 luglio 2008
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che il 2 febbraio 2007 il Pretore del distretto di Bellinzona ha accolto le azioni possessorie presentate da H.H.________, I.H.________ e J.________, A.A.________ e B.A.________, F.F.________ e G.F.________, D.D.________ e E.D.________ e C.________ nei confronti di L.K.________ e K.K.________ e di M.________;
che con sentenza dell'11 luglio 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto gli appelli dei convenuti e ha respinto le istanze degli attori;
che gli attori hanno impugnato la sentenza d'appello con ricorso in materia civile dell'11 settembre 2008;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione e che la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF non si applica nei procedimenti concernenti misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF);
che la nozione di misure provvisionali nel senso dell'art. 46 cpv. 2 LTF corrisponde a quella di misure cautelari dell'art. 98 LTF (sentenza 5A_177/2007 del 1° giugno 2007 consid. 1.3);
che l'azione possessoria è una misura cautelare nel senso dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 638);
che pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, nella fattispecie in esame il termine di ricorso non è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto;
che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera l'11 settembre 2008 (art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo, la decisione cantonale essendo stata notificata al patrocinatore dei ricorrenti già il 18 luglio 2008;
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata sulla non entrata nel merito di ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 ottobre 2008
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Raselli Piatti