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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_389/2007 {T 0/2}
Sentenza del 20 giugno 2008
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.
Parti
S.__________, Italia,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Luigi Potenza, Via della Repubblica 23, 73054 Presicce, Italia,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 1° maggio 2007.
Fatti:
A.
S.__________, cittadina italiana nata nel 1949, ha lavorato in Svizzera nel periodo dal 1970 al 2000 in qualità di addetta alle pulizie solvendo regolari contributi all'AVS/AI. Con effetto al 31 dicembre 2000, l'interessata ha disdetto il suo ultimo rapporto di lavoro per rientrare in Italia.
In data 23 novembre 2004 l'assicurata ha presentato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'AI svizzera. Visitata presso i servizi dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS) di C.________, dove le è stata posta la diagnosi di spondiloartrosi diffusa a lieve incidenza funzionale, ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, sindrome ansioso depressiva di modesta entità in trattamento e sovrappeso corporeo, l'interessata, pur venendo dichiarata invalida al 50%, è stata ritenuta in grado di svolgere a tempo pieno sia l'ultima professione esercitata sia qualsiasi altra attività, anche pesante, adatta alle sue condizioni.
Esperiti i necessari accertamenti e preso atto dell'ulteriore documentazione versata agli atti, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), fondando il proprio giudizio sulla valutazione fornitagli dal suo servizio medico, e più precisamente dal dott. L.________, che dopo avere inizialmente attestato un'incapacità lavorativa del 5% in ambito domestico, aveva ritenuto pienamente abile l'interessata sia nella precedente occupazione sia in ambito domestico, ha respinto la domanda di prestazioni per carenza di invalidità pensionabile (decisione del 15 settembre 2005 e decisione su opposizione del 27 marzo 2006).
B.
Per pronuncia del 1° maggio 2007 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il gravame dell'assicurata.
C.
Patrocinata dall'avv. Luigi Potenza, S.__________ ha presentato ricorso al Tribunale federale, al quale ribadisce la sua domanda di rendita.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF), ciò che però non si realizza nel caso di specie.
2.
2.1 La ricorrente rimprovera essenzialmente alle precedenti istanze di avere fondato il proprio giudizio sulla valutazione del dott. L.________. L'insorgente contesta in particolare l'attendibilità delle sue conclusioni e osserva come alle stesse, peraltro considerate di parte, non possa essere riconosciuto il necessario valore probatorio. Criticando il contenuto delle conclusioni del servizio medico dell'UAI e il loro apprezzamento, la ricorrente censura l'accertamento dei fatti da parte della precedente istanza. Accertamento che il Tribunale federale può riesaminare solo a condizioni restrittive (v. consid. 1).
Contrariamente a quanto invocato, va innanzitutto precisato che il dott. L.________ non può essere considerato quale medico di parte. L'insorgente dimentica infatti che secondo costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209). I referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono essere considerati di parte (DTF 123 V 175; 122 V 157). Il solo fatto quindi che il dott. L.________ sia in concreto intervenuto in qualità di sanitario del servizio medico dell'UAI non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.
Per il resto, l'argomentazione dell'interessata non mette in evidenza un accertamento manifestamente inesatto dei fatti da parte dei primi giudici, i quali, sulla base dell'ampia documentazione agli atti e in particolare delle valutazioni del dott. Lüthi, che aveva ricondotto le alterazioni dell'apparato locomotorio alla normale usura fisiologica e non aveva ravvisato altri segni clinici patologici che potessero giustificare una limitazione funzionale di rilievo, potevano validamente, senza cadere nell'arbitrio, sostenere la tesi della piena capacità lavorativa della ricorrente nell'attività di casalinga. Tesi che peraltro, giova ricordare, trovava riscontro, seppur in maniera parzialmente contraddittoria, anche nella precedente valutazione dell'incaricata dell'INPS di C.________ che aveva ritenuto l'interessata in grado di svolgere regolarmente anche lavori pesanti.
2.2 Manifestamente infondata risulta infine anche la contestazione - peraltro sollevata per la prima volta in questa sede - circa la scelta del metodo specifico (art. 8 cpv. 3 LPGA, art. 28 cpv. 2bis LAI, art. 27 OAI [DTF 130 V 99; 125 V 146 consid. 2c pag. 150 con riferimenti) operata dalle precedenti istanze per determinare l'invalidità della ricorrente. A tal proposito è sufficiente il rinvio al giudizio di primo grado che ha sufficientemente evidenziato come l'abbandono dell'attività lavorativa in Svizzera nel dicembre 2000 sia stato dettato dalla decisione dell'assicurata di rientrare in Italia e non tanto dalle sue condizioni di salute (a conferma di ciò si veda pure l'attestazione 26 aprile 2005 dell'ex datore di lavoro in cui sono elencate le assenze per malattia della ricorrente durante gli ultimi due anni).
3.
Per i motivi illustrati, il gravame si avvera manifestamente infondato. La causa va pertanto decisa seconda la procedura dell'art. 109 cpv. 2 a LTF.
4.
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 giugno 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti