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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 7}
K 40/06
Sentenza del 26 luglio 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere
Parti
Cassa Malati Hermes (Groupe Mutuel), Rue du Nord 5, 1920 Martigny, ricorrente,
contro
D.________, opponente,
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio dell'8 febbraio 2006)
Fatti:
A.
Mediante scritto 30 giugno 2005 la Cassa malati Hermes (Groupe Mutuel) ha informato D.________, affiliata per l'assicurazione di base contro le malattie, che, a dipendenza di numerosi attestati di carenza beni nei suoi confronti, sospendeva il versamento delle prestazioni a suo carico. Copia della comunicazione è stata trasmessa all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali quale "avviso all'autorità d'assistenza sociale competente per il canton Ticino".
Per atto 7 ottobre 2005, emanato a seguito di una richiesta 28 settembre 2005 per la quale l'assicurata chiedeva l'emanazione di una decisione formale, la Cassa ha confermato quanto precedentemente comunicato.
Statuendo su opposizione dell'assicurata, gli organi dell'assicurazione hanno il 28 novembre 2005 mantenuto la decisione di sospensione rilevando l'esistenza di un attestato di carenza beni non ancora saldato.
B.
D.________ ha deferito il provvedimento della Cassa con un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Per giudizio 8 febbraio 2006 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto il gravame per il motivo che la sospensione non poteva avvenire prima che l'ufficio preposto al pagamento dei premi in caso di indigenza fosse messo in condizione di effettuare i pagamenti a favore della persona assicurata e prima che lo stesso confermasse la sospensione del versamento degli arretrati. Per il resto, il primo giudice ha rilevato l'esistenza di ulteriori vizi formali: in particolare, l'assicuratore, che inizialmente aveva fatto valere la presenza di 16 attestati di carenza beni non saldati, in sede di decisione si sarebbe basato su un attestato che non era nemmeno stato presentato all'autorità cantonale per il pagamento.
C.
La Cassa malati Hermes interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con il quale rileva che se il disciplinamento applicabile fa obbligo alle casse malati di informare le competenti autorità in materia di assistenza sociale, esso non indica entro quale lasso di tempo l'informazione deve essere fatta e quali siano le modalità dell'informazione. Osserva inoltre che la burocrazia legata alla trattazione dei casi degli assicurati morosi da parte delle autorità competenti potrebbe mettere in forse l'esistenza medesima delle casse malati.
Mentre l'assicurata e l'Ufficio federale della sanità pubblica non si sono determinati, l'Ufficio cantonale dell'assicurazione malattia propone la reiezione del gravame.
Diritto:
1.
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha correttamente ed esaurientemente esposto il disciplinamento applicabile nella fattispecie. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
2.
Allo stesso modo, considerata anche la similitudine dei fatti sottoposti a giudizio, può essere interamente rinviato alla recente sentenza 10 luglio 2006 in re S. (K 38/06) del Tribunale federale delle assicurazioni, in cui questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema oggetto della presente procedura. In tale occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti evidenziato come la giurisprudenza in materia di compensazione dei premi, facente ordine a una cassa che intende compensare premi impagati con prestazioni a suo carico di mettere l'ufficio assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere con la compensazione (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7 [sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]), debba trovare applicazione pure quando si tratti di sospendere il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal, la misura della sospensione essendo nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze per l'assicurato rispetto a quella della compensazione.
3.
Come nella precitata vertenza, anche nella presente evenienza l'assicuratore malattia non ha dato all'autorità competente l'occasione di determinarsi circa le misure da prendersi, la Cassa malati ricorrente essendosi limitata a trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della lettera all'assicurata con cui essa comunicava a quest'ultima che non avrebbe più corrisposto prestazioni. A prescindere dall'incompatibilità di tale operato con il diritto cantonale di esecuzione, che precisa chiaramente che l'assicuratore può applicare la sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta dell'Istituto delle assicurazioni sociali di sospensione del pagamento dei crediti irrecuperabili (sentenza citata del 10 luglio, consid. 3 in fine) e dalla presenza di altri vizi formali evidenziati dal primo giudice, simile modo di procedere è anche altrimenti inaccettabile, l'ordinanza federale indicando esplicitamente che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.
4.
Quanto alla richiesta di sospensione della procedura, formulata dall'assicuratore ricorrente in attesa che venga resa la sentenza di questa Corte in una causa parallela avente per oggetto lo stesso tema, essa domanda non può trovare accoglimento, una sospensione della procedura ostando al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. ed essendo ammessa solo eccezionalmente, e in particolare se si tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva (DTF 130 V 95 consid. 5).
5.
Non vertendo propriamente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni nel caso assicurato, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario; RAMI 2003 no. KV 258 pag. 290 consid. 1.2 [sentenza del 22 agosto 2003 in re N., K 1/03]). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico dell'assicuratore ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico della Cassa malati Hermes (Groupe Mutuel).
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio dell'assicurazione malattia del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 26 luglio 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: