BGer 5P.111/2006
 
BGer 5P.111/2006 vom 26.06.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.111/2006 /biz
Sentenza del 26 giugno 2006
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Massimiliano Parli,
contro
B.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Flavia Vassalli Garcia Fernandez,
C.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Rocco Olgiati,
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano.
Oggetto
art. 9 Cost. (rivendicazione di proprietà mobiliare),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 2 febbraio 2006 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a A.________ era dal 1987 direttore amministrativo e dal 1992 membro del consiglio di amministrazione delle Officine X.________S.A. Il rapporto di lavoro è terminato il 31 luglio 1998. C.________ era allora direttore tecnico, vicepresidente del consiglio di amministrazione e possessore di 297 azioni nominative su 1000 della società, gravate da usufrutto in favore della madre, mentre B.________ è stato revisore dell'azienda fino al marzo 1999.
A.b Il 18 ottobre 1989 D.________, B.________ e una società vodese, che agiva fiduciariamente per conto di un cliente di un avvocato ticinese, hanno fondato le Officine Y.________S.A. Le 100 azioni al portatore di tale società sono poi state cedute in via fiduciaria con un contratto 28 luglio 1995 da C.________ alla E.________Anstalt. Il 30 agosto seguente quest'ultima è stata autorizzata da C.________ a cedere ad A.________ tale pacchetto azionario per fr. 350'000.-- e lo stesso giorno è pure stato sottoscritto il contratto di compravendita fra la E.________Anstalt e A.________, nonché una convenzione "put and call" in cui A.________ si impegnava a vendere e C.________ a comperare i menzionati titoli a determinate condizioni. Agli atti figura pure una dichiarazione non datata, ma firmata, dal seguente tenore:
Il sottoscritto C.________ dichiara di avere ricevuto da A.________ la totalità del pacchetto azionario di Officine Y.________S.A., con sede a Z.________. A sua volta il sottoscritto A.________ dichiara di aver ricevuto da C.________ la totalità del prezzo di cessione pattuito.
Con lettera del 20 giugno 1996 B.________ ha confermato ad A.________ di aver depositato "a favore del cliente" il certificato azionario n. 1, rappresentante 97 azioni delle Officine Y.________S.A., da questi ricevuto.
A.c Il 17 settembre 1998 A.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano B.________, chiedendo la restituzione delle 100 azioni al portatore delle Officine Y.________S.A. e di una serie di documenti. Nella sua risposta B.________ aveva fra l'altro affermato di aver consegnato il predetto certificato azionario a C.________. Il 30 novembre 1999 A.________ ha quindi presentato un'ulteriore petizione, con cui ha domandato al Pretore di condannare C.________ a consegnargli le 100 azioni al portatore delle Officine Y.________S.A. Dopo aver congiunto i due procedimenti, il Pretore ha respinto entrambe le azioni con sentenza 28 agosto 2003.
B.
La I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita da A.________, ha confermato con sentenza 2 febbraio 2006 il giudizio pretorile. La Corte cantonale ha ritenuto che l'attore non è riuscito a sovvertire la presunzione di proprietà (art. 930 CC) delle azioni a favore di C.________. A mente dei giudici cantonali egli non ha potuto dimostrare di aver messo personalmente a disposizione il capitale utilizzato per la costituzione della società. Inoltre, anche qualora l'attore avesse realmente pagato il 21 settembre 1995 alla E.________Anstalt fr. 350'000.-- per l'acquisto del pacchetto azionario delle Officine Y.________S.A., tale circostanza sarebbe irrilevante ai fini del giudizio, poiché egli avrebbe retrocesso le azioni a C.________. Infatti, l'affermazione secondo cui la citata dichiarazione non datata sarebbe stata allestita utilizzando un foglio da lui firmato in bianco è sprovvista di qualsiasi prova, né vi sarebbero agli atti altri documenti o deposizioni idonee a sovvertire la presunzione di proprietà. Sempre secondo i giudici cantonali, l'intera operazione aveva per scopo di nascondere il legame esistente fra le Officine Y.________S.A. e C.________ rispettivamente le Officine X.________S.A.
C.
Con ricorso di diritto pubblico del 13 marzo 2006 A.________ si prevale di una violazione dell'art. 9 Cost. e postula l'annullamento della sentenza cantonale, perché ritiene di aver rovesciato la presunzione di proprietà. Egli afferma di aver provato di essere divenuto proprietario delle azioni delle Officine Y.________S.A., acquistandole il 30 agosto 1995 dalla E.________Anstalt. La sua proprietà risulterebbe pure presso l'Ufficio dei registri di Mendrisio e dal fatto che egli ha dichiarato la predetta compera all'Ufficio circondariale di tassazione. Anche l'interpretazione data dalla Corte cantonale alle lettere agli atti sarebbe arbitraria e, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici cantonali, la tesi ricorsuale non verrebbe nemmeno smentita dal notaio che ha rogato un atto di compravendita per le Officine Y.________S.A. C.________ non avrebbe quindi potuto beneficiare della presunzione di cui all'art. 930 cpv. 1 CC, ma avrebbe dovuto provare di essere il proprietario delle azioni, cosa che non ha invece fatto. Neppure la citata dichiarazione non datata sarebbe idonea a provare che C.________ abbia acquisito la proprietà delle azioni. Conclude indicando che la spiegazione fatta propria dalla sentenza impugnata, secondo cui si sarebbe trattato di un'operazione fiduciaria finalizzata a celare l'appartenenza delle Officine Y.________S.A. a C.________ o alle Officine X.________S.A. appare inverosimile, perché quale direttore amministrativo e membro del consiglio di amministrazione di quest'ultime il ricorrente era facilmente a loro collegabile.
Diritto:
1.
Il tempestivo ricorso diretto contro una decisione finale emanata dall'ultima istanza cantonale e fondato sulla violazione dell'art. 9 Cost. è ammissibile dal profilo degli art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG.
2.
2.1 L'autorità cantonale ha dapprima rilevato che l'affermazione del ricorrente secondo cui egli sarebbe stato fin dall'inizio azionista delle Officine Y.________S.A. perché avrebbe messo personalmente a disposizione il capitale per la loro costituzione non solo non è provata, ma è pure in contraddizione con il successivo acquisto, avvenuto nell'agosto 1995, da parte del ricorrente del medesimo pacchetto azionario - già asseritamente di sua proprietà - dalla E.________Anstalt. I giudici cantonali hanno però reputato che tale compravendita sia irrilevante ai fini del giudizio, perché il ricorrente ha poi retrocesso le azioni a C.________. Infatti, a mente della Corte cantonale, non appare verosimile che, come invece sostenuto dal ricorrente, la nota dichiarazione non datata sarebbe stata scritta su un foglio da lui firmato in bianco nel 1990 nell'ambito di un'operazione immobiliare che ha poi portato nel 1995 all'acquisto di un fondo a Z.________ da parte delle Officine Y.________S.A.: se il ricorrente fosse stato - come da lui asserito - il reale beneficiario del diritto di prelazione su tale fondo, che è stato iscritto a registro fondiario il 22 febbraio 1990 a nome di C.________, sarebbe toccato a quest'ultimo rilasciare una firma in bianco per garantire un'ulteriore cessione di tale diritto al ricorrente. Secondo la Corte cantonale la citata dichiarazione sarebbe invece stata redatta quando sono anche stati firmati il contratto di compravendita delle azioni con la E.________Anstalt, la convenzione di "put and call" e la ricevuta di pagamento rilasciata dalla predetta Anstalt, senza che titoli o denaro siano effettivamente stati mossi. Tale circostanza è stata confermata dalla deposizione del notaio nel cui ufficio sono stati siglati i documenti e dalla somiglianza d'aspetto fra la citata dichiarazione e la ricevuta di pagamento.
2.2 Il ricorrente afferma di aver "rovesciato la presunzione di proprietà" di C.________, perché avrebbe provato di essere il proprietario delle azioni. Egli considera quanto successo prima del 30 agosto 1995 irrilevante ai fini del giudizio, perché in tale data avrebbe acquistato le azioni dalla E.________Anstalt. La sua proprietà delle azioni risulterebbe pure dal fatto che egli ha annunciato all'Ufficio circondariale di tassazione il suo acquisto già nel settembre 1995, circostanza pure attestata dall'autorità fiscale. Ribadisce che la nota dichiarazione non datata agli atti sarebbe stata allestita utilizzando una firma richiesta per ottenere l'iscrizione di un diritto di prelazione in favore di C.________. Ritiene poi del tutto inverosimile l'argomentazione relativa ad un'operazione fiduciaria intesa a celare il legame fra le Officine Y.________S.A. e le Officine X.________S.A., atteso che, quale direttore amministrativo e membro del consiglio di amministrazione di tale società, egli poteva facilmente essere collegato a quest'ultima. Afferma altresì che l'autorità cantonale avrebbe basato la tesi della proprietà fiduciaria unicamente sull'inattendibile deposizione del notaio che ha rogato l'atto con cui le Officine Y.________S.A. avevano acquistato un fondo a Z.________, trascurando che il medesimo notaio aveva inviato all'Ufficio dei registri documentazione attestante invece che il proprietario delle azioni fosse il ricorrente medesimo.
2.3 Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189). Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii). Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non vige quindi il principio iura novit curia, ma il Tribunale federale si limita ad esaminare le censure concernenti la violazione di diritti costituzionali invocate e sufficientemente motivate nell'atto ricorsuale (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 125 I 71 consid. 1c).
In concreto occorre innanzi tutto rilevare che il rimedio, in larghissima misura appellatorio, rispetta solo in minima parte le predette esigenze di motivazione: per soddisfare tali esigenze non è ad esempio sufficiente rimproverare arbitrio all'autorità cantonale e semplicemente sostenere che C.________ avrebbe "più volte ribadito di non aver versato alcunché" al ricorrente per le Officine Y.________S.A. senza minimamente indicare in quale allegato si troverebbe una siffatta affermazione. Il ricorrente, che si limita a fornire una propria interpretazione delle risultanze istruttorie, senza però dimostrare che l'apprezzamento delle prove agli atti contenuto nella sentenza impugnata sia manifestamente insostenibile, pare misconoscere l'argomento centrale della Corte cantonale: questa ha constatato, basandosi sul fascicolo processuale, che, in ogni caso, dopo aver acquistato dalla E.________Anstalt nell'agosto 1995 il conteso pacchetto azionario, il ricorrente lo ha nuovamente ceduto a C.________. Il ricorrente omette infatti segnatamente di prendere posizione sia sulla motivazione della sentenza impugnata che fa apparire del tutto inverosimile la tesi secondo cui, per allestire la nota dichiarazione non datata da cui l'autorità cantonale ha dedotto la retrocessione, sarebbe stato utilizzato un foglio da lui firmato per tutt'altro scopo, sia sulla somiglianza riscontrata fra tale dichiarazione e la ricevuta di pagamento rilasciatagli dalla E.________Anstalt, che secondo i giudici cantonali conferma la deposizione del notaio, il quale aveva rogato l'acquisto di un fondo da parte delle Officine Y.________S.A. e aveva indicato che la predetta dichiarazione, il contratto di compravendita con la relativa ricevuta della E.________Anstalt e il contratto "put and call" erano stati firmati nel suo studio. Si può inoltre ribadire che, come già indicato nella sentenza cantonale, tale notaio non aveva attestato che il ricorrente fosse proprietario delle azioni di tale società, ma si era limitato ad allegare all'istanza di iscrizione a registro fondiario del trapasso di proprietà del fondo una dichiarazione in cui lo stesso ricorrente affermava di essere il proprietario del pacchetto azionario. Poiché la constatazione che il pacchetto azionario è stato retrocesso a C.________ non appare arbitraria, poco importa che il ricorrente abbia presenziato alle assemblee delle Officine Y.________S.A. in qualità di azionista, atteso che egli avrebbe partecipato in tale veste anche qualora avesse ricevuto fiduciariamente le azioni da C.________. Altrettanto irrilevante ai fini del presente giudizio si rivela in queste circostanze la questione inerente alla credibilità delle spiegazioni (nascondere il legame fra le Officine Y.________S.A. e le Officine X.________S.A.) date dagli opponenti e fatte proprie dall'autorità cantonale sui motivi che hanno indotto le parti a procedere in un modo così poco trasparente.
3.
Il ricorrente invoca pure l'art. 9 CC e sostiene di aver apportato "la piena prova" della sua proprietà, perché presso l'Ufficio dei registri di Mendrisio egli figurerebbe quale proprietario delle azioni e perché vi sarebbero delle "comunicazioni" ufficiali dell'autorità fiscale. Ora, qualora egli abbia inteso prevalersi di una violazione dell'art. 9 CC, la censura si rivela di primo acchito inammissibile perché, concernendo l'applicazione del diritto federale, avrebbe dovuto essere proposta in un ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1 OG). Per il resto, il ricorrente pare misconoscere che lo scritto all'autorità fiscale in cui dichiara di aver acquistato il pacchetto azionario è stato spedito, con l'istanza di iscrizione di trapasso di proprietà, all'Ufficio registri nella prospettiva di un esame della compera del fondo sulla base della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE), atteso che l'autorità distrettuale di prima istanza competente a segnatamente decidere sull'obbligo di autorizzazione ha sede presso tale Ufficio (art. 7 della legge ticinese di applicazione della LAFE). Nemmeno il ricorrente sostiene poi esplicitamente - a giusta ragione - che il registro fondiario contenga indicazioni sull'azionariato di una società anonima. Si può infine ancora aggiungere che l'autorità fiscale si era limitata ad attestare che il ricorrente le ha dichiarato le 100 azioni delle Officine Y.________S.A., e ha quindi unicamente confermato che il ricorrente aveva fatto un annuncio. Ne segue che tale censura si rivela del tutto infondata.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, si rivela infondato e come tale va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili agli opponenti, che non essendo stati invitati a produrre osservazioni, non sono incorsi in spese per la procedura federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 26 giugno 2006
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: