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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 7}
I 873/05
Sentenza del 19 maggio 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
Parti
O.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco Probst,
via Motta 24, 6900 Lugano,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 25 ottobre 2005)
Fatti:
A.
O.________, nata nel 1958, attiva a tempo parziale quale impiegata d'ufficio, ha nel dicembre 2001 chiesto l'assegnazione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
Per decisione 4 agosto 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha negato il riconoscimento di una rendita così come il diritto a provvedimenti d'ordine professionale.
Mediante decisione su opposizione 22 marzo 2005 l'UAI ha tutelato il precedente provvedimento.
B.
Tramite l'avv. Elisa Conte Bombardieri l'assicurata ha deferito la decisione su opposizione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino postulando il diritto a tre quarti di rendita o a una rendita intera oppure il rinvio della causa all'amministrazione per complemento di istruttoria.
Con giudizio 25 ottobre 2005 l'istanza giudiziaria cantonale ha respinto il gravame.
C.
Rappresentata dall'avv. Marco Probst, l'interessata interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera in base ad un'invalidità di almeno il 70% e, in via subordinata, il rinvio della causa all'amministrazione per l'allestimento di accertamenti completivi dal profilo medico ed economico.
Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi, l'UAI propone la reiezione del ricorso.
Diritto:
1.
Il giudice di prime cure ha correttamente esposto il disciplinamento applicabile, indicando segnatamente come vada valutata l'invalidità di una persona esercitante solo parzialmente un'attività lucrativa e che svolga nel contempo le consuete mansioni casalinghe (metodo misto) e ricordando come la valutazione di cui si tratta debba essere operata sulla base della situazione di fatto e di diritto vigente al momento decisivo della resa della decisione su opposizione da parte dell'amministrazione. A questa esposizione può essere fatto riferimento.
2.
Al giudizio di prime cure deve essere prestata adesione pure nella misura in cui ha applicato esso disciplinamento nell'evenienza concreta.
Per quel che attiene l'attività lucrativa, a conferma di quanto stabilito dall'amministrazione il primo giudice ha in considerazione del referto 17 marzo 2004 del Servizio accertamento medico dell'assicurazione invalidità (SAM) - il quale faceva tra l'altro capo a due consultazioni specialistiche a cura del dott. F.________, specialista di psichiatria, e B.________, specialista di reumatologia - constatato essere l'assicurata portatrice principalmente di fibromialgia, gonalgie bilaterali, sindrome cervicospondilogena, sindrome lombospondilogena cronica così come di distimia endoreattiva, turbe queste causali di incapacità lavorativa del 20% nella precedente attività d'impiegata d'ufficio nonché in altre attività analoghe confacenti.
Per quel che concerne l'attività nell'ambito dell'economia domestica, l'autorità giudiziaria cantonale, sempre condividendo l'avviso dell'amministrazione, la quale si era fondata su un rapporto d'inchiesta economica presso il domicilio dell'interessata esperita il 17 giugno 2004, ha ammesso l'esistenza di una limitazione del 24%. La medesima poteva comunque per il primo giudice anche essere portata al 30%, come reputato dal dott. B.________.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni a buon diritto ha considerato irrilevanti ai fini del giudizio gli atti medici prodotti in sede di procedura di ricorso. I rapporti 24 agosto 2004 e 28 aprile 2005 del prof. S.________, specialista di fisiatria e riabilitazione, medico curante, che in particolare concludevano per un tasso d'inabilità sensibilmente maggiore, non potevano mettere in forse le asserzioni del dott. B.________ né le constatazioni fatte in sede dell'inchiesta a domicilio: l'avviso del medico configurava una diversa valutazione di una situazione già conosciuta e vagliata dai medici del SAM. Il rapporto 1° giugno 2005 del dott. I.________, specialista di ortopedia, pure egli medico curante, attestava anch'esso turbe già prese in considerazione dai medici del SAM. Il dott. R.________, specialista di medicina generale, indicava in un atto pure del 1° giugno 2005 di essere intervenuto nel marzo di quell'anno a dipendenza di una sindrome lombovertebrale acuta, senza tuttavia indicarne il decorso né il grado di inabilità derivantene. Nel suo rapporto 24 maggio 2005, infine, il dott. M.________ del Centro per la terapia del dolore presso l'Ospedale X.________ menzionava la presenza di una forte componente depressiva; ora, se questo medico alludeva a turbe non diagnosticate dal dott. F.________ in sede di esami presso il SAM, si trattava di disturbi insorti dopo la data decisiva dell'emanazione della decisione su opposizione, per cui essi avrebbero potuto se del caso essere presi in considerazione in occasione di una eventuale nuova domanda di prestazioni per motivi psichici.
Il giudice di prime cure ha quindi tutelato la commisurazione dell'invalidità fatta dagli organi dell'assicurazione: ritenuta la ripartizione del tempo lavorativo tra attività lucrativa e mansioni domestiche ammessa dall'amministrazione, ossia del 50% in entrambi gli ambiti d'occupazione, si otteneva un grado di invalidità del 22% (20 x 50% + 24 x 50%).
Praticamente allo stesso risultato si giungeva ritenendo un quota parte riservata all'attività lucrativa del 70%, come postulato in sede di procedura di opposizione, e un grado di inabilità del 30% per le mansioni casalinghe, come ammesso dal dott. B.________: se ne deduceva un tasso d'invalidità del 23% (20 x 70% + 30 x 30%).
3.
Con il ricorso di diritto amministrativo l'assicurata non fa valere elementi di giudizio suscettibili di infirmare la pronunzia cantonale.
L'interessata contesta in sostanza le valutazioni del SAM producendo ulteriore documentazione sanitaria, più precisamente un certificato 22 novembre 2005 del dott. A.________, capoclinica del Servizio di psichiatria e di psicologia medica di V.________, un rapporto 18 novembre 2005 del dott. M.________, un attestato medico 15 novembre 2005 della dr.ssa L.________, specialista di medicina interna, e un referto 1° dicembre 2005 del prof. S.________.
Nel certificato del dott. A.________ si accerta che l'assicurata è in cura presso il Servizio di V.________ dal 20 luglio 2005 e si indica essere l'interessata inabile al lavoro nella misura del 50% dal 20 luglio 2005; al certificato viene allegato un rapporto della psicologa N.________ riferentesi a colloqui avuti con la paziente il 20 e il 27 luglio 2005. Nel rapporto del dott. M.________, il quale indica che la paziente è stata operata nel settembre 2005 di neurinoma, viene consigliata la continuazione dei colloqui con la psicologa N.________ e messo in rilievo come dal profilo psichico permangano il senso di frustrazione e la rabbia nei confronti della particolare situazione in cui si trova; la situazione è comunque descritta come invariata dal 19 settembre 2005. Nell'attestato della dr.ssa L.________ si elencano le diagnosi di discopatia degenerativa monosegmentale L3/L4 con possibile irritazione senza compressione all'uscita della radice L4 destra, di importante sindrome fibromialgica e di stato dopo operazione per neuromi di Morton nell'autunno 2005. Nel referto del prof. S.________ si insiste sull'interazione dell'affaticamento e della sintomatologia algica e si precisa essere le patologie invalidanti la fibromialgia, prevalentemente, l'osteoporosi e la gonartrosi; per lo specialista, se queste patologie sono state prese in considerazione, non è stato debitamente valutato il loro reciproco ampliamento.
L'Ufficio cantonale AI ha sottoposto i documenti sanitari summenzionati al Sevizio medico regionale dell'AI, il cui medico dott. E.________ si è espresso dettagliatamente al riguardo in un rapporto 6 febbraio 2006 allegato alla risposta dell'amministrazione.
Relativamente al certificato del Servizio di psichiatria e psicologia medica, il sanitario osserva che nel medesimo si accerta incapacità lavorativa posteriore alla data della decisione su opposizione e che dalla relazione della psicologa risultano prevalere problemi reattivi, senza che sia documentato in modo adeguato e verosimile un eventuale peggioramento dello stato psichico dell'assicurata. A proposito del rapporto del dott. M.________, rileva che dal medesimo non emergono fatti nuovi, eccezion fatta per quel concerne la circostanza che l'interessata si è fatta operare nel settembre 2005, quindi sempre dopo la data della decisione decisiva, di neurinoma, notando come la diagnosi di neurinoma di Morton fosse già stata posta nella perizia del SAM e precisando che un simile intervento causa di regola un'inabilità lavorativa inferiore a tre mesi. Per quanto attiene al rapporto della dr.ssa L.________, riferisce che essa evidenzia quale "nuova" patologia una discopatia monosegmentale L3/L4, diagnosticata con RMI il 5 aprile 2005, dunque ancora dopo il periodo sottoposto al potere cognitivo del giudice, notando però che una diagnosi in tale senso era già stata posta nella perizia del SAM a seguito di una radiografia convenzionale. Circa infine il referto del prof. S.________, asserisce che il medesimo non apporta nuovi elementi clinici o diagnostici, ma si limita alla sua tesi circa la natura e le ripercussioni della fibromialgia, e ricorda come in concreto la fibromialgia sia stata debitamente valutata in modo multidisciplinare in occasione della perizia del SAM.
Il dott. E.________ conclude dicendo che l'attuale documentazione presentata in fase di ricorso non rende verosimile una modifica dello stato di salute precedente la decisione su opposizione rispetto alla perizia del SAM e che anche per il periodo successivo alla decisione su opposizione i dati oggettivi presentati sono assai scarsi e non comprovano un evidente e sostanziale peggioramento dello stato di salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Questa Corte non vede motivo di dipartirsi dall'avviso convincente del sanitario del Servizio medico regionale dell'AI, per lo meno limitatamente al periodo decorso sino al 22 marzo 2005.
Né si giustifica un complemento di istruttoria, la documentazione contenuta nell'incarto essendo sufficiente ai fini del giudizio: la medesima consente di affermare non essere l'inabilità della ricorrente suscettibile di determinare invalidità di rilievo entro la data determinante della resa della decisione su opposizione.
4.
Diversa potrebbe eventualmente invece apparire la situazione dopo la data suddetta.
In effetti, l'assicurata è portatrice, come si evince dall'abbondante documentazione in atti, prevalentemente di fibromialgia. Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale, ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un'esagerazione dei sintomi.
Nell'evenienza concreta, se i requisiti suddetti non sono adempiuti entro la data della decisione su opposizione, difettando segnatamente allora una componente psichiatrica di rilievo, non può essere escluso che tali presupposti siano successivamente realizzati.
Se è vero che il dott. E.________ ha in fine del suo rapporto espresso il parere che verosimilmente lo stato dell'esaminata non si è poi aggravato, è altrettanto vero che il dott. M.________, in particolare, come nota il primo giudice, ha in data 24 maggio 2005 menzionato la presenza di una forte componente depressiva, anche se simile asserzione è stata relativizzata nel certificato 18 novembre 2005 prodotto in sede di procedura federale in cui egli semplicemente allude a "senso di frustrazione" e a "rabbia".
Sempre come osservato dal giudice cantonale giova quindi rilevare come all'assicurata sia data la possibilità, se del caso, di presentare una nuova domanda di prestazioni all'amministrazione.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 maggio 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: