BGer 5P.309/2005
 
BGer 5P.309/2005 vom 21.04.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.309/2005 /biz
Sentenza del 21 aprile 2006
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
assicurazione B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Francesco Laghi,
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano.
Oggetto
art. 9 e 29 Cost. (contratto di assicurazione),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 24 giugno 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ acquistò in leasing tramite la società C.________, in data 12 luglio 1999, un'automobile Audi A6. Per l'assicurazione di questo veicolo - casco totale compreso, trattandosi di veicolo acquisito in leasing -, si rivolse all'assicurazione D.________, presso la quale un altro suo veicolo era assicurato; quest'ultima rifiutò tuttavia telefonicamente la copertura, considerando la Audi A6 un veicolo a rischio, specialmente di furto. A.________ concluse allora una nuova copertura assicurativa per entrambi i suoi veicoli con l'assicurazione B.________ nel corso del mese di agosto 1999.
Coinvolto in un incidente in Croazia il 2 agosto 2000, A.________ informò del danno l'assicurazione. Quest'ultima gli comunicò il valore d'indennizzo, precisando che lo avrebbe versato direttamente alla società di leasing, riservandosi tuttavia di prendere definitivamente posizione in merito al proprio intervento una volta completato l'incarto. In seguito, l'assicurazione B.________, invocando una reticenza dell'assicurato per aver sottaciuto il rifiuto dell'assicurazione D.________ di assicurargli l'Audi A6, comunicò ad A.________ di svincolarsi dal contratto con effetto al 17 agosto 1999.
B.
Adito da A.________ con petizione 12 febbraio 2002, il Pretore di Lugano ha ritenuto che l'attore non avesse commesso alcuna reticenza ed ha condannato l'assicurazione B.________ al versamento dell'importo di fr. 23'500.-- oltre interessi, dopo aver segnatamente ammesso la legittimazione attiva dell'attore, contestata dall'assicurazione B.________, nonché respinto l'eccezione di prescrizione pure sollevata dall'assicurazione.
C.
Su appello proposto dall'assicurazione B.________, il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la petizione dell'attore per carenza di legittimazione attiva ed, abbondanzialmente, per intervenuta prescrizione, esimendosi dall'esaminare la questione della pretesa reticenza dell'attore.
D.
Contro la pronuncia dell'ultima istanza cantonale, l'attore ha interposto presso il Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico ed un ricorso per riforma. Con il primo, contesta come arbitrario e lesivo del principio della parità di trattamento l'accertamento di fatto ritenuto dal Tribunale di appello, secondo il quale egli avrebbe ceduto a' sensi dell'art. 164 CO le proprie pretese nei confronti dell'assicurazione B.________ alla società di leasing C.________. Con il ricorso per riforma, egli contesta invece l'interpretazione data dal Tribunale di appello agli articoli di legge relativi alla cessione, siccome applicati al suo caso.
Non sono state chieste risposte al ricorso di diritto pubblico.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 131 III 667 consid. 1 pag. 668; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 s.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag. 174).
Di regola, il Tribunale federale soprassiede alla sentenza sul ricorso per riforma fino a decisione di un ricorso di diritto pubblico (art. 57 cpv. 5 OG). Nel caso di specie, non si configurano eccezioni tali (DTF 117 II 630) da derogare al principio esposto.
Il gravame, proposto tempestivamente contro una sentenza emanante dalla suprema autorità giudiziaria cantonale da parte che ha interesse pratico ed attuale all'annullamento della decisione impugnata, appare ricevibile nell'ottica degli artt. 86 cpv. 1, 88 e 89 cpv. 1 OG.
2.
Nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non esamina d'ufficio l'incostituzionalità di un atto cantonale, ma si limita a discutere soltanto censure formulate in modo chiaro ed esauriente nonché, per quanto possibile, dimostrate (art. 90 cpv. 1 lit. b OG; DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con rinvii; 122 I 70 consid. 1c pag. 73; 110 Ia 1 consid. 2a pag. 3 seg.). Il principio dell'applicazione d'ufficio del diritto non ha spazio nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31, 125 I 71 consid. 1c pag. 76). Nella misura in cui il ricorrente accusa i giudici cantonali di arbitrio, non basta che egli affermi semplicemente la presunta arbitrarietà della decisione impugnata: in particolare, egli non può accontentarsi di sottoporre la sentenza cantonale ad una semplice critica, come lo farebbe in una procedura di appello, nell'ambito della quale l'istanza ricorsuale esamina liberamente il diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312, 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12).
Peraltro, una sentenza è arbitraria non già quando un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì quando appaia manifestamente insostenibile, in evidente contrasto con la situazione di fatto, in aperta violazione di una norma o di un indiscusso principio di legge, o ancora in inconciliabile contraddizione con il sentimento della giustizia. Arbitrio è dato solamente quando un giudizio appaia insostenibile non unicamente per la motivazione, bensì anche per l'esito concreto (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii).
3.
3.1 Come detto, il ricorrente contesta in primo luogo come arbitrario e lesivo del principio della parità di trattamento l'accertamento di fatto ritenuto dal Tribunale di appello, secondo il quale egli avrebbe ceduto a' sensi dell'art. 164 CO le proprie pretese nei confronti della convenuta alla società di leasing.
3.2 I Giudici di appello hanno espressamente specificato che l'attore non aveva contestato di aver ceduto, stipulando il contratto di leasing, alla società di leasing i suoi diritti sull'assicurazione casco totale. In altri termini, l'esistenza della cessione non è stata ritenuta dalla Corte cantonale in base ad una valutazione delle prove raccolte, ma per il fatto che essa non è stata contestata. Ora, con il proprio rimedio il ricorrente non sostiene di aver contestato innanzi al Pretore o ai Giudici cantonali tale cessione, né afferma che in base al diritto procedurale cantonale, la Corte cantonale non avrebbe potuto dare per acquisita una circostanza rimasta incontestata. Egli neppure tenta di discutere l'ulteriore accertamento della Corte di appello, secondo il quale la cessione era chiaramente indicata anche nella polizza assicurativa. Questa censura appare dunque in toto insufficientemente motivata, e si rivela pertanto inammissibile, senza necessità di esprimersi sugli indizi che il ricorrente adduce in favore della propria lettura dei fatti.
4.
4.1 Secondariamente, il ricorrente scorge una violazione dell'obbligo della parità di trattamento e del principio del parallelismo delle forme nel fatto che mentre l'autorità cantonale avrebbe dato la cessione delle sue pretese risarcitorie alla società di leasing per scontata, alla prova dell'asserita avvenuta retrocessione delle medesime pretese al ricorrente il Tribunale di appello avrebbe posto esigenze severe e molto più rigorose che non quelle poste a controparte.
4.2 Cosa il ricorrente intenda, parlando di obbligo della parità di trattamento e di principio di parallelismo delle forme, non è chiaro. Comunque, quand'anche lo fosse, il richiamo astratto di principi, avulso da ogni e qualsiasi contestualizzazione, non può essere di alcun ausilio per il ricorrente, il quale avrebbe per contro dovuto confrontarsi dettagliatamente con l'argomentazione della Corte cantonale. Ora, quest'ultima si è limitata a constatare che la cessione necessita della forma scritta, e che la mancanza agli atti del contratto di leasing rende impossibile accertare l'esistenza di un eventuale patto di trasferimento della proprietà dell'automobile al termine del contratto, rispettivamente di una condizione risolutiva in virtù della quale la retrocessione della pretesa assicurativa al cedente avverrebbe con il trasferimento a lui della proprietà dell'autoveicolo. Tale conclusione non appare per nulla arbitraria, bensì - al contrario - perfettamente coerente con le constatazioni di fatto che la precedono, segnatamente con la constatazione che la cessione della pretesa assicurativa dal ricorrente alla società di leasing non era stata contestata (supra, consid. 3).
Chiaramente insostenibile sarebbe esigere che la Corte cantonale, in virtù della parità di trattamento, sia tenuta a considerare incontestata, al pari dell'originaria cessione, anche la retrocessione, non foss'altro perché argomento espressamente sollevato dall'opponente nel proprio appello cantonale.
4.3 Ne discende che pure questa censura è da ritenersi insufficientemente motivata, e come tale va respinta in ordine.
5.
In conclusione, il ricorso di diritto pubblico si appalesa interamente inammissibile, e come tale va evaso, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente (art. 156 cpv. 1 OG). Non sono dovute ripetibili a controparte, che non è stata invitata a rispondere al ricorso e che dunque non è incorsa in spese per la procedura di ricorso di diritto pubblico (art. 159 cpv. 1 OG).
Il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 21 aprile 2006
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: