BGer 7B.212/2005
 
BGer 7B.212/2005 vom 11.11.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
7B.212/2005 /viz
Sentenza dell'11 novembre 2005
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione
Giudici federali Hohl, presidente,
Meyer, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
proseguimento di un'esecuzione,
ricorso LEF contro la decisione emanata il
25 maggio 2005 dalla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 16 marzo 2004 A.________ ha fatto spiccare nei confronti dell'avv. B.________ un precetto esecutivo che è stato notificato alla segretaria di tale legale il 29 marzo 2004. Il giorno della notifica, l'escusso si è recato all'Ufficio di esecuzione di Locarno dove ha consegnato a un funzionario il suo esemplare del precetto, completato con la sua firma, l'indicazione "si fa OPPOSIZIONE" e la data "Locarno, 29.3.04".
2.
Il 1° dicembre 2004 A.________ ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione, allegando all'istanza l'esemplare del precetto esecutivo per il creditore, che le è stato inviato il 26 aprile 2004 e da cui non risulta alcuna opposizione da parte del debitore.
Il 3 dicembre 2004 l'Ufficio di esecuzione comunicava alla procedente di non poter dar seguito alla sua domanda, perché il debitore aveva interposto opposizione e che la copia a lui destinata era stata per errore spedita alla creditrice il 29 marzo 2004. L'Ufficio indicava altresì che il "duplo" del precetto esecutivo trasmessole il 26 aprile 2004 era da considerare non valido.
3.
Con sentenza 25 maggio 2005 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso con cui la creditrice affermava che la copia del precetto su cui risulta l'opposizione era il frutto di una manomissione. L'autorità di vigilanza ha indicato che, nonostante l'istruttoria esperita, non è stato possibile stabilire il contenuto dell'invio raccomandato 29 marzo 2004 alla creditrice o il motivo per cui sull'esemplare del precetto destinato a quest'ultima non figuri alcuna opposizione. Dalle risultanze istruttorie, ed in particolare dalla "stampa degli eventi dell'esecuzione" prodotta dall'Ufficio, risulta tuttavia che il 29 marzo 2004 il debitore ha effettivamente fatto opposizione, motivo per cui l'Ufficio ha agito correttamente respingendo la domanda di proseguimento dell'esecuzione.
4.
Con ricorso ai sensi dell'art. 19 LEF del 10 giugno 2005 - trasmesso dall'autorità di vigilanza al Tribunale federale unicamente il 19 ottobre 2005 - A.________ postula l'annullamento della decisione cantonale e chiede che l'esecuzione sia proseguita. Afferma che sia l'esemplare del precetto destinato al debitore, notificatole il 29 marzo 2004, sia quello per il creditore, inviatole il 26 aprile 2004, non menzionavano alcuna opposizione e sostiene che l'esemplare agli atti recante un'opposizione sia stato falsificato e "manomesso" dall'Ufficio, la cui parzialità risulterebbe pure dal fatto che questi nelle sue osservazioni al rimedio cantonale aveva erroneamente preteso che il ricorso era stato inoltrato dal debitore. Indica altresì che nella procedura ricorsuale sarebbero state violate, a più riprese, norme del CPC ticinese e della PC federale, segnatamente a causa della mancata tempestiva intimazione di atti. La ricorrente ritiene altresì che la sentenza impugnata violi una serie di garanzie costituzionali e norme della CEDU. Infine, ella analizza le deposizioni dell'escusso e di un funzionario dell'Ufficio, rilevando delle contraddizioni, e asserisce che la "stampa degli eventi dell'esecuzione" dev'essere falsa, atteso che i dati riportati non sarebbero veri.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
5.
Con un ricorso ai sensi dell'art. 19 LEF può unicamente essere fatta valere la violazione del diritto federale. Ciò preclude al Tribunale federale la possibilità di rivedere nella presente procedura l'applicazione del diritto cantonale (DTF 125 III 247). Nemmeno la violazione di norme della Costituzione federale e della CEDU - che ha pure rango costituzionale (DTF 124 III 205 consid. 3b) - può essere proposta in questa sede, atteso che per tali censure la legge riserva espressamente il ricorso di diritto pubblico (combinati art. 81 e 43 cpv. 1 OG). Ne segue che, nella misura in cui la ricorrente lamenta la violazione di disposti cantonali, costituzionali o della CEDU, il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile. Giova inoltre aggiungere che del tutto inconferente si appalesa l'asserita violazione di articoli della legge di procedura civile federale, atteso che questa disciplina - in primo luogo - la procedura nelle cause civili giudicate dal Tribunale federale come istanza unica (art. 1 cpv. 1 PC) e che la LEF non contiene alcun rinvio ai disposti di tale legge.
6.
Adito come nella fattispecie con un ricorso fondato sull'art. 19 cpv. 1 LEF, il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservata la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente ad una svista (combinati art. 81 e 63 cpv. 2 OG). Contro la valutazione delle prove agli atti è unicamente aperta la via del ricorso di diritto pubblico per arbitrio (DTF 120 III 114 consid. 3a).
Ora, l'argomentazione ricorsuale, che discute le deposizioni dell'escusso e di un funzionario dell'Ufficio e critica l'attendibilità della "stampa degli eventi dell'esecuzione", attiene unicamente all'apprezzamento delle prove effettuato dall'autorità di vigilanza e si rivela per questo motivo inammissibile nella procedura in esame. Atteso che la ricorrente non invoca nessuna delle eccezioni che permettono al Tribunale federale di scostarsi dalla fattispecie riportata nella sentenza impugnata, ai fini della presente sentenza risulta, in base ai vincolanti accertamenti di fatto dell'autorità di vigilanza, che l'escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo il giorno medesimo della sua ricezione. L'autorità di vigilanza non ha pertanto violato il diritto federale, respingendo un ricorso contro il rifiuto dell'Ufficio di proseguire l'esecuzione avviata dalla ricorrente.
7.
Da quanto precede discende che il ricorso, privo di censure ricevibili, dev'essere dichiarato inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Comunicazione alla ricorrente, alla controparte (avv. B.________), all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 11 novembre 2005
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere: