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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.209/2005 /biz
Sentenza del 21 ottobre 2005
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione
Giudici federali Hohl, presidente,
Meyer, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
comminatoria di fallimento,
ricorso LEF contro la decisione emanata il 16 settembre 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità
di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza 16 settembre 2005 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato da A.________ contro una comminatoria di fallimento notificatagli nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla B.________AG. L'autorità di vigilanza ha reputato che l'affermazione secondo cui l'escusso non avrebbe "alcuna specifica" concernente il debito sarebbe smentita dagli atti e in particolare dall'opposizione interposta al precetto esecutivo e rigettata in via provvisoria dal Pretore di Lugano. Ha poi indicato di non essere competente ad esaminare l'asserita prescrizione del credito posto in esecuzione, trattandosi di una questione che doveva essere sottoposta al giudice del rigetto dell'opposizione e che per il resto la comminatoria di fallimento è conforme alle norme del diritto esecutivo.
2.
Con scritto del 26 settembre 2005 A.________ indica di ricorrere al Tribunale federale e sostiene che per quanto ricorda sono passati almeno dai 15 ai 18 anni dall'ultimo prestito bancario o dal rilascio di una fideiussione e di aver diritto di vedere la sua firma su un documento di cui non ha "alcuna copia sia per traslochi che per il tempo che è passato". Afferma inoltre che vi sarebbero società di recupero crediti che non danno spiegazioni sul debito e che confidano sull'incapacità del debitore di difendersi. Ritiene inoltre ingiusto essere messo in fallimento solo perché iscritto a registro di commercio.
3.
Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG, l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione.
In concreto il ricorso, che non si confronta in alcun modo con gli argomenti menzionati nella decisione dell'autorità di vigilanza, non soddisfa i suddetti requisiti di motivazione e si rivela inammissibile. A titolo del tutto abbondanziale si può rilevare che non spetta all'Ufficio di esecuzione verificare se il credito per il quale il creditore procedente ha ottenuto il rigetto provvisorio dell'opposizione sia valido o firmato dall'escusso, e che per esplicita norma di legge (art. 39 cpv. 1 n. 5 LEF) l'esecuzione promossa contro un debitore iscritto, come in concreto, a registro di commercio in qualità di socio gerente di una società a garanzia limitata dev'essere proseguita come esecuzione ordinaria in via di fallimento.
4.
Non si preleva tassa di giustizia, ma si ricorda che la parte che agisce in modo temerario o in malafede può essere condannata a una multa fino a 1'500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 1 LEF).
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Comunicazione al ricorrente, alla controparte (B.________AG), all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 21 ottobre 2005
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere: