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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.355/2005 /biz
Sentenza del 16 settembre 2005
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Betschart, Wurzburger,
cancelliere Bianchi.
Parti
A.A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
autorizzazioni di soggiorno (ricongiungimento familiare),
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza
del 26 aprile 2005 del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Coniugato e padre di quattro figli, il cittadino macedone A.A.________ (1960) ha lavorato in Svizzera come stagionale dal 1991 al 1996. Vistosi negare il rilascio di un permesso di dimora annuale, il 10 dicembre 1996 ha fatto ritorno in patria, dove il 30 maggio dell'anno seguente ha divorziato dalla moglie.
Il 12 agosto 1999 A.A.________ si è sposato in Macedonia con la cittadina elvetica D.________ (1947). Per vivere in Svizzera assieme alla nuova consorte, il 10 novembre 1999 è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale, poi trasformato in permesso di domicilio dal 10 novembre 2004.
B.
Il 14 luglio 2004 A.A.________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino di poter essere raggiunto in Svizzera dai due figli minori, B.A.________, nata il 17 novembre 1987, e C.A.________, nato il 27 agosto 1990, affidatigli con sentenza del 18 maggio 2004 del Tribunale principale di Tetovo (Macedonia). Il 26 gennaio 2005 la richiesta è stata respinta, poiché giudicata tardiva e volta soltanto ad offrire ai figli migliori condizioni di vita.
Impugnata dall'interessato, la risoluzione dipartimentale è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato, il 2 marzo 2005, e successivamente dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 26 aprile 2005.
C.
Il 30 maggio 2005 A.A.________ ha interposto un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e la concessione dell'autorizzazione di soggiorno a favore di entrambi i figli o quantomeno del minore dei due. Censura, in sintesi, la violazione dell'art. 17 cpv. 2 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20) e dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si riconferma nella motivazione e nelle conclusioni della propria sentenza mentre il Consiglio di Stato e l'Ufficio federale della migrazione propongono di respingere il ricorso.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 131 II 137 consid. 1, 58 consid. 1).
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o su un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; DTF 130 II 388 consid. 1.1, 281 consid. 2.1).
1.2 Giusta l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS, i figli celibi di età inferiore ai 18 anni hanno diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, se vivono con loro. In concreto, il ricorrente è titolare di un permesso di domicilio ed i suoi due figli minori avevano rispettivamente 16 e 13 anni al momento, determinante, dell'introduzione della domanda (DTF 129 II 249 consid. 1.2, 11 consid. 2). I presupposti per potersi prevalere della norma menzionata risultano dunque adempiuti. Ne segue che il ricorso di diritto amministrativo, inoltrato tempestivamente (art. 97 cpv. 1 OG) da una persona senz'altro legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG), è, da questo profilo, ammissibile.
1.3 In tali circostanze, può rimanere indeciso il quesito di sapere se il gravame sia parimenti ricevibile nell'ottica dell'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare (cfr. anche l'art. 13 cpv. 1 Cost., di analoga portata: DTF 130 II 281 consid. 3.1; 126 II 377 consid. 7). Non occorre pertanto determinare se il ricorrente intrattenga con i figli una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa).
2.
Con il ricorso di diritto amministrativo può essere fatta valere la violazione del diritto federale, che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 126 III 431 consid. 3; 123 II 385 consid. 3), i trattati internazionali (DTF 130 II 337 consid. 1.3; 126 II 506 consid. 1b) nonché l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). Il Tribunale federale verifica comunque d'ufficio l'applicazione di tale diritto (art. 114 cpv. 1 OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. Con il medesimo rimedio può inoltre venir censurato l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti (art. 104 lett. b OG). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola tuttavia il Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati appurati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG).
3.
3.1 L'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS ha per scopo di consentire la convivenza familiare. Concepita essenzialmente per permettere il ricongiungimento dell'intero nucleo familiare, tale norma è comunque applicabile anche in situazioni in cui i genitori sono separati o divorziati. In questi casi non esiste però un diritto incondizionato del figlio che vive all'estero a raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera. Occorre per contro ch'egli intrattenga proprio con questo genitore le relazioni familiari più intense (DTF 130 II 137 consid. 2.2; 129 II 249 consid. 2.1, 11 consid. 3.1.3). Nella valutazione di questo aspetto assumono rilevanza non solo le circostanze passate, ma anche eventuali cambiamenti intervenuti così come le prospettive future. Pur non essendo determinante il fatto che il figlio si sia creato all'estero il centro della propria vita, va comunque considerato presso quale dei genitori abbia vissuto, rispettivamente chi ne detenga l'autorità parentale (DTF 129 II 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585 consid. 2a). Il ricongiungimento a posteriori con il genitore residente nel nostro paese deve inoltre trovare giustificazione in ragioni familiari particolarmente valide, come un mutamento nelle possibilità di cura ed assistenza (DTF 130 II 137 consid. 2.2, 1 consid. 2.2; 129 II 11 consid. 3.1.3).
Le finalità dell'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS risultano invero disattese se lo straniero domiciliato in Svizzera vive volontariamente separato dai figli per lungo tempo e pretende di farsi raggiungere da questi poco prima che compiano diciotto anni. In tal caso si presume in effetti che lo scopo perseguito non sia in realtà la vita familiare in comune, ma il miglioramento delle prospettive di formazione o professionali dei figli. L'autorizzazione a risiedere è quindi accordata soltanto se validi motivi, risultanti dalle circostanze del caso concreto, hanno impedito in precedenza il ricongiungimento familiare (DTF 130 II 1 consid. 2.1; 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a e 2d).
3.2 Nemmeno dall'art. 8 CEDU può essere dedotto un diritto incondizionato all'ottenimento di un permesso di soggiorno, soprattutto se il comportamento degli interessati rivela che alla base della richiesta vi sono primariamente obiettivi differenti dalla volontà di condurre una vita familiare comune (DTF 119 Ib 81 consid. 4a; 115 Ib 97 consid. 4). Anche da questo profilo, il diniego di un'autorizzazione al figlio di uno straniero stabilitosi in Svizzera non presta il fianco a critiche se la separazione dalla famiglia è il risultato della libera volontà del genitore, se non sussistono interessi familiari preponderanti a favore di una modifica dei rapporti esistenti, rispettivamente se un cambiamento non risulta imperativo, ed infine se da parte delle autorità non vi sono ostacoli al mantenimento invariato delle relazioni familiari (DTF 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a; 122 II 385 consid. 4b).
4.
4.1 Nel caso concreto, B.A.________ e C.A.________, nati il 17 novembre 1987 e il 27 agosto 1990, hanno sempre vissuto in Macedonia con la madre ed i fratelli maggiori, nati nel 1984 e nel 1986. La presenza del padre, già limitata sin dal 1991 quando ha scelto di lavorare come stagionale in Svizzera, non ha comportato una significativa vita in comune nemmeno al suo ritorno in patria alla fine del 1996, considerato che dopo pochi mesi i coniugi hanno divorziato e la prole è rimasta con la madre. La separazione si è ancor più accentuata dal 1999, quando il ricorrente si è risposato ed è venuto a risiedere stabilmente in Svizzera. A quel momento egli non ha d'altronde intrapreso alcunché per farsi raggiungere nel nostro paese dai figli, benché dal profilo giuridico, pur restandogli preclusa la possibilità offerta dall'art. 17 LDDS, avrebbe comunque di per sé potuto appellarsi all'art. 8 CEDU, avendo un diritto certo al rinnovo del permesso di dimora (art. 7 cpv. 1 LDDS; DTF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 215 consid. 4.1). Il ricongiungimento è invece stato chiesto soltanto sette anni dopo il divorzio e cinque dopo il trasferimento definitivo in Svizzera. Anche ammettendo che nel frattempo il ricorrente si sia impegnato a sostenere finanziariamente i figli e abbia reso loro regolarmente visita, per gli stessi la madre ha indubbiamente continuato a rappresentare la principale persona di riferimento. Per contro la relazione con il padre non solo non risulta preponderante, ma nemmeno è minimamente dimostrato che sia particolarmente intensa.
Giungendo in Svizzera per soggiornarvi, i due figli minori del ricorrente verrebbero inoltre allontanati dal contesto familiare e sociale in cui sono nati e cresciuti ed hanno finora frequentato le scuole. A parte la presenza del padre, essi non hanno per contro legami con la Svizzera. Data l'età, non solo la ragazza ormai quasi maggiorenne, ma anche il figlio, pure prossimo all'entrata nel mondo del lavoro, si troverebbero perciò con tutta probabilità confrontati con rilevanti problemi d'integrazione e con difficoltà dal profilo professionale oltre che, se del caso, scolastico (DTF 129 II 249 consid. 2.2, 11 consid. 3.3.2).
4.2 In queste circostanze, la decisione resa il 18 maggio 2004 dal Tribunale macedone sull'affidamento dei figli al padre non può costituire un elemento nuovo suscettibile di sovvertire la situazione preesistente dal profilo della polizia degli stranieri. Già di per sé, tale pronuncia giudiziaria non presuppone peraltro che le condizioni di cura ed educazione finora offerte dalla madre abbiano subito un importante mutamento per ragioni legate alla sua persona, come ad esempio un aggravamento dello stato di salute, comunque non necessariamente determinante vista l'età e i relativi modesti bisogni di custodia dei figli (DTF 129 II 249 consid. 2.2; sentenza 2A.233/2000 del 16 gennaio 2001, riassunta in: RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c). La decisione della Corte estera riflette invece la volontà comune ed univoca dei genitori di poter offrire ai figli migliori opportunità sul piano materiale, considerato che la madre ha addotto di non disporre di sufficienti mezzi di sostentamento. Pur comprensibile, questo auspicio non è tuttavia atto a giustificare l'esigenza di un ricongiungimento familiare parziale in Svizzera a distanza di parecchi anni, poiché la richiesta non è dettata in primo luogo dal desiderio e dal bisogno di vita familiare congiunta. Nulla impedisce d'altronde al ricorrente di continuare a sostenere economicamente i figli, oltre che di mantenere le attuali relazioni personali, anche se questi rimangono in Macedonia.
4.3 Per le ragioni che precedono, negando il rilascio dei permessi richiesti, il Tribunale amministrativo ticinese non ha pertanto violato né l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS né l'art. 8 CEDU, ma ha al contrario rettamente applicato i principi giurisprudenziali che ne derivano. A non averne dubbi, questa conclusione s'impone in relazione ad entrambi i figli ancora minorenni del ricorrente.
5.
Ne discende che l'impugnativa si avvera infondata e deve perciò essere respinta, con la conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 16 settembre 2005
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: