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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
I 599/04
Sentenza del 28 luglio 2005
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere
Parti
C.________, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 19 agosto 2004)
Fatti:
A.
C.________, nato nel 1963, da ultimo alle dipendenze dell'Albergo S.________ in qualità di aiuto cucina e aiuto giardiniere, ha presentato in data 23 marzo 2001 una domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità lamentando una inabilità lavorativa addebitabile a disturbi di natura fisica e psichica.
Dopo avere ordinato l'allestimento di una perizia presso il Servizio X.________, con decisione 19 settembre 2003 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha respinto la domanda di rendita per carenza di invalidità pensionabile e, meglio, perché l'assicurato, secondo gli accertamenti compiuti, risultava reintegrabile nell'attività svolta da ultimo nella misura di almeno il 70%.
L'amministrazione ha sostanzialmente confermato la propria posizione il 15 marzo 2004 anche in seguito all'opposizione 1° ottobre 2003 interposta dall'interessato.
B.
C.________ ha impugnato quest'ultimo provvedimento presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, con pronuncia del 19 agosto 2004, senza necessità di procedere a ulteriori accertamenti specialistici, ha respinto il gravame, aderendo sostanzialmente alle conclusioni dei periti del Servizio X.________.
C.
Producendo un certificato del medico curante, C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento di una rendita d'invalidità per un grado d'incapacità al guadagno da stabilire mediante perizia giudiziaria.
L'amministrazione propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
1.1 Nei considerandi del querelato giudizio, l'autorità cantonale ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'erogazione di una rendita presuppone un'invalidità pari almeno al 40% e che, giusta l'art. 16 LPGA, in vigore dal 2003, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, e il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
1.2 E' inoltre opportuno ricordare che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Per quanto attiene al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, giova infine soggiungere che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee).
1.3 Giova infine rammentare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità della decisione amministrativa deferitagli sulla base dei fatti avvenuti fino al momento in cui essa venne emanata. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
2.
2.1 Nel caso in esame il primo giudice ha fondato la sua pronunzia sulle risultanze della perizia del Servizio X.________. Posta la diagnosi (con ripercussioni sulla capacità al lavoro) di sindrome del dolore somatoforme, fibromialgia, decondizionamento psicofisico importante, modiche alterazioni degenerative lombari e sindrome da disadattamento, con reazione depressiva prolungata, attualmente in remissione, il rapporto, datato 17 ottobre 2002, evidenzia che le affezioni lamentate dal ricorrente non impediscono, dal profilo medico, una ripresa professionale nella misura di almeno il 70% nell'attività di uomo tuttofare presso l'Albergo S.________ (attività, questa, cessata definitivamente nel mese di settembre del 2000) o in altri mestieri, anche più leggeri.
2.2 Questa Corte non ha motivo di scostarsi dalle predette conclusioni. La valutazione della capacità lavorativa da parte del Servizio X.________ è scaturita da approfonditi e completi accertamenti medico-sanitari e dall'esame dei consulti specialistici di natura psichiatrica e reumatologica appositamente richiesti. Il Servizio X.________ ha inoltre avuto l'opportunità di vagliare una ampia documentazione medica.
3.
Le censure mosse dal ricorrente contro la pronunzia cantonale e avverso la valutazione del servizio medico non convincono. Non basta infatti il diverso apprezzamento delle capacità di lavoro da parte del medico curante, dott. T.________, il cui certificato è stato prodotto in sede federale, per scalfire gli accertamenti e le convincenti conclusioni dei periti del Servizio X.________. A prescindere dal fatto che esso è posteriore di oltre sette mesi rispetto alla data della decisione amministrativa impugnata, che delimita, come detto, il potere cognitivo dell'autorità giudiziaria, detto rapporto sembra voler dedurre il riconoscimento di un grado d'incapacità pari almeno al 50% pure dalla circostanza che questa percentuale si otterrebbe dalla somma delle singole inabilità lavorative. Sennonché, giova rammentare al ricorrente che la determinazione del grado di incapacità lavorativa globale di un assicurato affetto da diverse patologie deve avvenire sulla base di una valutazione complessiva, come hanno attentamente e prudentemente fatto i periti del Servizio X.________, e non può conseguire dalla mera addizione matematica delle singole inabilità parziali (DTF 123 V 50 consid. 3b, 98 V 171 consid. 4a; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 138 seg.).
Ne consegue che il certificato prodotto dall'interessato non può assurgere a mezzo di prova suscettibile di mettere in discussione la pronunzia cantonale, a sua volta suffragata da convincenti e approfonditi pareri medico-peritali.
4.
Nemmeno può essere accolta la richiesta dell'assicurato tendente all'allestimento di una perizia giudiziaria. La censura di violazione del diritto di essere sentito invocata dal ricorrente, per il motivo che la giurisdizione cantonale a torto si sarebbe basata sulla perizia del Servizio X.________ senza fare esperire una nuova indagine specialistica, è infondata. Secondo la costante giurisprudenza, ad un rapporto del Servizio X.________ può infatti essere riconosciuta, dal profilo della garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei periti incaricati, piena affidabilità. Segnatamente, per quanto riguarda detto servizio non esiste un vincolo per cui il centro medico di accertamento sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c). Va inoltre osservato che se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b e 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Sulla base di tali principi, non si può ritenere che la Corte cantonale abbia compiuto un'incompleta constatazione dei fatti non procedendo ad ulteriori atti istruttori. Tutti gli elementi ai fini di un giudizio corretto sullo stato di salute dell'assicurato, al momento decisivo in cui venne emanato il provvedimento in lite, erano già disponibili nell'incarto per cui la chiesta perizia risulta superflua.
5.
Dato quanto precede, il giudizio cantonale merita tutela. Si ricorda tuttavia al ricorrente che la presente sentenza non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell'assicurazione federale per l'invalidità sorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite, la quale, sia nuovamente rilevato, delimita nel tempo il potere cognitivo del giudice (cfr. consid. 1.3).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 28 luglio 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: p. Il Cancelliere: