BGer 4P.28/2005
 
BGer 4P.28/2005 vom 27.06.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
4P.28/2005 /biz
Sentenza del 27 giugno 2005
I Corte civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Klett, Rottenberg Liatowitsch,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.A.________,
ricorrente,
patrocinata e dall'avv. Marco Frigerio,
contro
M.N.________,
opponente,
patrocinata dagli avv. Gabriele Ferrari e Adriano A. Sala,
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
art. 9 e 29 Cost., art. 6 CEDU (procedura civile; apprezzamento delle prove; applicazione del diritto straniero),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 17 dicembre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 4 luglio 1996 A.A.________ - figlia e unica erede di B.A.________, deceduto il 17 settembre 1995 a S.________(IT) - ha adito la Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud onde ottenere, a convalida di un sequestro, la condanna di M.N.________ - anch'essa cittadina italiana domiciliata in Italia, come i A.________ - al pagamento di fr. 649'300.--, oltre interessi, e il rigetto definitivo dell'opposizione.
La vertenza trae origine da alcuni versamenti che B.A.________ avrebbe effettuato tra il 1993 e il 1995 a favore di M.N.________, cui era legato sentimentalmente. Durante questo periodo B.A.________ ha infatti accreditato complessivi fr. 649'300.-- su di un conto (xxx) intestato al di lei figlio, N.N.________, presso il banca L.________ di Chiasso, conferendogli contestualmente l'incarico di trasferire tutte quelle somme alla madre al momento della sua morte. Nel giugno 1995, poco prima che B.A.________ morisse, N.N.________ ha trasferito tutti gli averi presenti sul conto xxx sul conto yyy, aperto da M.N.________ presso il medesimo istituto bancario.
La petizione è stata accolta il 10 dicembre 2003. Il Pretore ha infatti ammesso che l'operazione appena descritta era costitutiva di una donazione ai sensi dell'art. 769 CCIt. Non essendo stata ossequiata la forma dell'atto pubblico (cfr. art. 782 CCIt.) egli l'ha considerata nulla e ha pertanto obbligato M.N.________ a restituire la somma indebitamente percepita (art. 2033 CCIt.).
B.
Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale con sentenza 17 dicembre 2004 ha riformato la pronunzia di primo grado, respingendo integralmente la petizione.
Come il primo giudice, anche la massima istanza ticinese ha ammesso la tesi di una liberalità a carattere donativo inter vivos sottoposta al diritto italiano. A differenza del Pretore, però, il Tribunale d'appello ha ravvisato gli estremi di una donazione indiretta, la quale se pure è sottoposta alle norme di carattere sostanziale che regolano le donazioni, non sottostà invece alle norme riguardanti la forma di queste.
C.
Contro questa decisione A.A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 21 gennaio 2005, presentando un unico allegato intitolato "Ricorso per riforma subordinatamente ricorso per nullità e Ricorso di diritto pubblico".
Con il ricorso di diritto pubblico, fondato sulla violazione degli art. 9 e 29 Cost. nonché dell'art. 6 CEDU, postula - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento e la modifica della sentenza cantonale nel senso di respingere l'appello e, quindi, di confermare la pronunzia di prime cure. Essa ha inoltre preannunciato la volontà di esprimersi sulle osservazioni di controparte.
L'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo è stata dichiarata senza oggetto il 1° febbraio 2005, l'introduzione parallela del ricorso per riforma sospendendo per legge l'esecuzione della sentenza impugnata (art. 54 cpv. 2 OG). Il 14 aprile 2005 il Presidente della Corte adita ha confermato tale decreto.
Nella risposta del 12 aprile 2005 M.N.________ ha proposto la reiezione del ricorso di diritto pubblico nella misura in cui ricevibile, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a determinarsi.
Il 12 maggio 2005 A.A.________ ha presentato di sua iniziativa un allegato di replica.
Diritto:
1.
Prima di chinarsi sul ricorso di diritto pubblico è necessario formulare le seguenti considerazioni preliminari.
1.1 In data odierna il ricorso per riforma introdotto parallelamente - ed esaminato per primo, in deroga al principio stabilito dall'art. 57 cpv. 5 OG - è stato dichiarato inammissibile.
1.2 Ai fini del presente giudizio non si terrà conto dell'allegato di replica introdotto spontaneamente dalla ricorrente, senza l'autorizzazione del Tribunale federale.
L'art. 93 cpv. 3 OG stabilisce infatti che un secondo scambio di scritti ha luogo solo eccezionalmente. Contrariamente a quanto pare ritenere la ricorrente - la quale ha chiesto di essere ammessa a presentare una replica ancor prima della risposta di controparte - l'applicazione di questa norma non dipende dalla complessità della vertenza bensì dal contenuto dell'allegato di controparte. Solamente qualora in questo vengano sollevati per la prima volta degli argomenti rilevanti può entrare in linea di conto un secondo scambio di allegati (sentenza non pubblicata del 4 febbraio 2005 nella causa 4P.236/2004 consid. 3). Questa eventualità non è realizzata nella fattispecie, né la ricorrente sostiene il contrario. Anzi, essa dichiara esplicitamente che l'introduzione della replica è giustificata dalla particolarità della fattispecie, che necessita un serio e definitivo approfondimento, sennonché non si tratta di una circostanza emersa per la prima volta in sede federale.
2.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico (DTF 130 II 65 consid. 1 pag. 67 con rinvii).
2.1 Salvo ipotesi estranee al presente caso - e che la ricorrente non allega - il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria. Ciò significa che, di principio, il Tribunale federale può solamente annullare una decisione contraria alla Costituzione, non invece modificarla o sostituirla con la propria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 pag. 131 seg. con rinvii).
Nella misura in cui propone conclusioni diverse dal semplice annullamento della sentenza impugnata, il ricorso di diritto pubblico si avvera pertanto d'acchito irricevibile (DTF 129 I 173 consid. 1.5).
2.2 Dal canto suo, l'opponente propone di dichiarare il gravame irricevibile già per il fatto che la ricorrente ha proposto in un unico allegato tre rimedi di diritto, motivandoli in maniera sostanzialmente identica. Tale richiesta non può essere accolta.
È vero che nella DTF 116 II 92 il Tribunale federale ha spiegato che chi cumula più ricorsi in uno solo, senza tenere conto delle caratteristiche tipiche del singolo rimedio, si espone alla censura di abuso nella presentazione degli stessi, con il rischio che nessuno di essi venga esaminato. Preso atto delle critiche suscitate da questa giurisprudenza, il Tribunale federale ha successivamente precisato - nella DTF 116 II 745 consid. 2a - che in questi casi l'inammissibilità dei gravami non va ascritta tanto al loro contenuto identico quanto all'impossibilità di determinare con chiarezza le argomentazioni presentate nei diversi rimedi. Se, dunque, nonostante la commistione delle censure sollevate, la motivazione delle impugnative appare sufficientemente chiara e adempie i requisiti legali, esse possono essere vagliate (cfr. anche DTF 118 IV 293 consid. 2a).
Nel caso in rassegna questa condizione è adempiuta: la ricorrente motiva infatti in maniera chiara e distinta i tre rimedi, sicché l'introduzione degli stessi in un unico allegato non osta di per sé al loro esame.
3.
La ricorrente si prevale principalmente della violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove, nell'accertamento dei fatti, nell'applicazione del diritto processuale cantonale e nell'applicazione del diritto italiano.
Prima di esaminare i singoli argomenti ricorsuali appare allora utile esporre i principi che reggono il ricorso di diritto pubblico.
3.1 In primo luogo vanno ricordati i rigorosi requisiti di motivazione. Con il ricorso di diritto pubblico non viene proseguita la procedura cantonale; si tratta di un rimedio giuridico straordinario, che dà luogo ad una procedura giudiziaria indipendente, destinata esclusivamente a controllare la costituzionalità degli atti cantonali (DTF 117 Ia 393 consid. 1c pag. 395). Per questo motivo, nel quadro di tale ricorso, il Tribunale federale vaglia solo le critiche che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure sancito dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cosiddetto "Rügeprinzip"), giusta il quale ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 130 I 258 consid. 1.3).
Ne discende, come rettamente osservato dall'opponente, che nella misura in cui la ricorrente rinvia ad argomentazioni esposte nel quadro del parallelo ricorso per riforma, le sue allegazioni sono irrilevanti (DTF 129 I 113 consid. 2.1, anche se riferito al rinvio agli atti cantonali).
3.2 Un gravame fondato sull'art. 9 Cost., com'è quello in esame, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui la parte ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione d'appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312).
3.3 L'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost., non si realizza infatti già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Il Tribunale federale annulla una sentenza per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice cantonale emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità ( DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii).
3.4 Per quanto riguarda, più specificatamente, la valutazione delle prove - che in concreto viene abbondantemente criticata - va rammentato che, per giurisprudenza invalsa, il giudice cantonale beneficia di un ampio potere discrezionale. Il Tribunale federale annulla pertanto una sentenza cantonale per violazione del divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove solo se il giudice risulta aver abusato del suo potere. Anche in questo caso, tocca alla parte ricorrente allegare e dimostrare che il giudice non ha tenuto conto, senza alcuna seria ragione, di un elemento di prova atto a modificare il suo giudizio; che si è sbagliato manifestamente sul senso e la portata di un determinato mezzo di prova; oppure che ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
4.
Come preannunciato nella parte dedicata all'esposizione della fattispecie, la Corte cantonale ha stabilito che l'operazione di accredito del conto dell'opponente posta in atto da B.A.________ tramite l'intervento di N.N.________, configura una liberalità inter vivos sottoposta al diritto italiano.
La Corte ticinese ha intravisto nella nota operazione un contratto a favore di terzi ai sensi dell'art. 1411 CCIt., oppure una donazione modale giusta l'art. 793 CCIt., per la quale, siccome l'onere modale è stato apposto a vantaggio di un terzo, fa pure stato la disciplina del contratto a favore di terzi.
Ciò vale - hanno precisato ancora i magistrati cantonali - a prescindere dal fatto che inizialmente la sua esecuzione dovesse avvenire solo al momento della morte di B.A.________, ma in seguito - su suggerimento di quest'ultimo - sia stata attuata anticipatamente. Poiché la giurisprudenza italiana ha già avuto modo di stabilire che il contratto a favore del terzo, nella misura in cui comporta una liberalità a favore del medesimo - come nel caso di specie - è sempre costitutivo di una donazione indiretta, che non sottostà alle norme riguardanti la forma delle donazioni (segnatamente all'esigenza dell'atto pubblico), la Corte ticinese ha escluso di poter considerare l'operazione in questione nulla per vizio di forma.
5.
La ricorrente critica in primo luogo l'accertamento secondo il quale la decisione di procedere al trasferimento dei beni prima della morte di B.A.________ è stata presa da quest'ultimo.
Sarebbe infatti arbitrario, nonché lesivo dell'art. 228 CPC/TI, riconoscere valenza probatoria alla dichiarazione resa in tal senso da N.N.________ e M.N.________ in sede d'interrogatorio penale. Ammettendo per certo questo fatto, non addotto dall'opponente nei modi e nei tempi prescritti dal diritto procedurale ticinese né comprovato, la Corte ticinese avrebbe legittimato un'operazione contraria al sistema legale di riferimento. La ricorrente conclude dichiarando che si giungerebbe al medesimo risultato svolgendo il ragionamento in forza dell'art. 29 cpv. 2 Cost., che garantisce il diritto ad una motivazione confortata da riscontri probatori.
5.1 La censura concernente la violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. si avvera d'acchito inammissibile per carente motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG).
Si può comunque osservare che il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), non è stato violato. Se è vero che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, esso l'autorizza ad occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (DTF 126 I 97 consid. 2b). Una motivazione può dunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 129 I 232 consid. 3.2 con rinvii).
Questi requisiti sono senz'altro adempiuti nel caso in rassegna; la motivazione della sentenza impugnata è lineare e coerente e ha permesso alla ricorrente di comprenderne la portata, prova ne sia il fatto che la critica in tutti i suoi punti. Dal tenore dell'impugnativa si evince comunque che la ricorrente non intende dolersi di una motivazione insufficiente quanto di una motivazione sbagliata, questione che rientra nella censura di arbitrio.
5.2 La ricorrente non ha miglior fortuna laddove si prevale della violazione del diritto processuale cantonale, segnatamente dell'art. 78 CPC/TI (che prescrive alle parti di presentare i loro argomenti nella fase delle allegazioni) e dell'art. 321 CPC/TI (che esclude la facoltà di presentare nuovi fatti in sede d'appello).
5.2.1 Essa rimprovera ai giudici cantonali di aver fondato il loro giudizio su circostanze che l'opponente avrebbe menzionato per la prima volta in sede di conclusioni, rispettivamente in sede d'appello. L'opponente avrebbe infatti sollevato la tesi della donazione modale, non soggetta all'obbligo di forma notarile, per la prima volta con le conclusioni. Prima di allora aveva argomentato che le liberalità costituivano l'esecuzione anticipata di un legato, individuato nella lettera 9 aprile 1994.
5.2.2 La censura è pretestuosa. In virtù del principio iura novit curia, sancito in Ticino dall'art. 87 CPC/TI, il giudice non è vincolato dalle motivazioni giuridiche, talvolta erronee, prospettate in causa dalle parti ed è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 87 CPC/TI). Poco importa, quindi, quale sia stata la qualificazione giuridica proposta inizialmente dall'opponente, posto come, in ogni caso, essa abbia sempre asseverato la gratuità dell'operazione di accredito sul suo conto e la volontà del padre della ricorrente di beneficarla.
5.3 La ricorrente rileva inoltre come il fatto decisivo che B.A.________ avrebbe acconsentito ad un trasferimento anticipato di quanto depositato sul conto xxx non sarebbe mai stato esplicitamente asseverato dall'opponente durante lo scambio degli allegati dinanzi al primo giudice.
In effetti, tale accertamento poggia sull'apprezzamento delle prove effettuato dalla massima istanza cantonale e va ricondotto ad una dichiarazione in tal senso rilasciata da N.N.________ nel quadro di un procedimento penale. A questo proposito la ricorrente rimprovera alla Corte ticinese una duplice violazione del divieto dell'arbitrio: nell'applicazione del diritto processuale e nell'apprezzamento delle prove.
5.3.1 Essa si prevale della violazione dell'art. 228 CPC/TI, giusta il quale i discendenti di una parte non possono esser sentiti come testimoni. Invano.
Non risulta infatti che la Corte ticinese abbia trattato N.N.________ alla stessa stregua di un regolare teste in ambito civile. Come osservato dall'opponente nell'allegato di risposta, la dichiarazione di N.N.________, così come quella di M.N.________, era contenuta nell'incarto penale richiamato giusta l'art. 215 CPC/TI. Il fatto ch'egli e la madre non potessero essere sentiti come testi non priva di ogni valore le loro asserzioni, delle quali i giudici cantonali potevano tenere conto nel quadro dell'apprezzamento delle prove.
5.3.2 Secondo la ricorrente, l'affermazione di N.N.________ sarebbe inoltre sconfessata dagli atti, nei quali si troverebbero indicazioni contrarie, suscettibili di dimostrare che il contesto in cui si è svolto il trasferimento degli averi depositati sul conto xxx era ben diverso da quello da lui descritto. Dalla lettera 9 aprile 1994 emerge infatti chiara la volontà di B.A.________ di beneficare l'opponente solo dopo il decesso, mentre non vi è alcun indizio a favore dell'asserita decisione di anticipare gli effetti del trasferimento, prova ne sia anche il fatto che B.A.________ non risulta essersi recato presso l'istituto bancario nel periodo determinante. La ricorrente sottolinea infine lo stato di salute precario in cui versava il padre in quel momento.
Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, queste circostanze non inducono a ritenere manifestamente insostenibile l'accertamento operato dalla Corte cantonale secondo cui è stato B.A.________ a suggerire a N.N.________ di trasferire i soldi nel giugno 1995. Il fatto che nell'aprile 1994 egli avesse espresso la volontà di procedere in tal senso solo dopo la sua morte non esclude che più tardi egli abbia modificato le sue intenzioni, né si vede per quale motivo avrebbe dovuto comunicare personalmente questo mutamento alla banca, visto che il conto xxx era intestato a N.N.________. Per quanto concerne infine il suo stato di salute, l'opponente rileva come lo stesso teste citato dalla ricorrente abbia dichiarato che in quel periodo, vale a dire nel giugno 1995, egli era in buone condizioni.
5.3.3 La decisione dei giudici cantonali di dar credito alla dichiarazione di N.N.________ può anche apparire discutibile, ma non insostenibile se si considera il fatto che la volontà di B.A.________ di attribuire all'opponente i beni presenti sul conto xxx è assodata. Nemmeno la ricorrente l'ha mai messa in discussione. Dinanzi al Tribunale federale essa osserva che anticipando il trasferimento N.N.________ avrebbe privato suo padre della possibilità di revocare le precedenti disposizioni. Non sostiene, però, che prima della sua morte B.A.________ avrebbe espresso il desiderio di ritornare sulla sua decisione e di riappropriarsi di quegli averi. Ne discende che la tesi per cui trasferendoli sul conto yyy N.N.________ ha dato seguito alla volontà del padre della ricorrente è sostenibile.
6.
La questione centrale verte dunque sulla validità - secondo il diritto italiano - dell'operazione che B.A.________ ha posto in atto nel giugno 1995 con la collaborazione di N.N.________, a favore della di lui madre.
6.1 Ciò rende privi di pertinenza gli argomenti che la ricorrente adduce in merito alla qualificazione giuridica dell'accordo inizialmente intervenuto tra suo padre e N.N.________, ch'essa definisce mandato post mortem, inammissibile nel diritto italiano. Tale accordo risulta infatti superato dai successivi avvenimenti, come del resto ammesso anche dalla ricorrente stessa in sede cantonale, laddove - nelle osservazioni all'appello di controparte - scriveva che, essendo l'operazione avvenuta in vita di B.A.________, i trasferimenti non potevano che essere delle donazioni (atti inter vivos) e criticava i tentativi dell'opponente di interpretare l'operazione secondo le regole del diritto successorio.
6.2 Come già esposto, i giudici ticinesi hanno in definitiva considerato l'operazione controversa come una donazione indiretta ai sensi dell'art. 809 CCIt., attuata mediante un contratto a favore di terzi (art. 1411 CCIt.), la quale se pure è sottoposta alle norme di carattere sostanziale che regolano le donazioni, non sottostà invece alle norme riguardanti la forma di queste. Donde la validità, anche sotto il profilo formale, della donazione e, di conseguenza, la reiezione della pretesa della ricorrente.
A mente della ricorrente la qualificazione giuridica operata dalla Corte cantonale sarebbe arbitraria perché assimilerebbe inammissibilmente un contratto con mera prestazione a un terzo, come è quello in esame, al contratto a favore di terzi, che presuppone invece il trasferimento di un diritto. Sennonché l'accordo intervenuto tra B.A.________ e N.N.________ prevedeva - su questo non vi è alcuna contestazione - che all'opponente sarebbero stati trasferiti tutti gli averi depositati sul conto xxx. Non si trattava dunque di una semplice prestazione o di un vantaggio economico, come asserito dalla ricorrente, bensì di un diritto: mediante il trasferimento l'opponente avrebbe infatti acquisito la proprietà di tali beni. Diverso sarebbe stato il caso, ad esempio, qualora B.A.________ avesse incaricato N.N.________ di utilizzare i beni depositati sul conto xxx per portare in vacanza sua madre.
La conclusione dei giudici ticinesi trova d'altro canto conforto nella dottrina e giurisprudenza italiane, secondo cui costituiscono donazioni indirette, o meglio liberalità atipiche, tutti quegli atti che, posti in essere per spirito di liberalità (animus donandi), producono il medesimo risultato - l'arricchimento (in senso economico) del donatario con un correlativo depauperamento del donante - della donazione contrattuale (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice Civile, Milano 2002, n. I.1 ad art. 809 CCIt.). Tra gli strumenti più frequentemente utilizzati per realizzare una donazione indiretta la dottrina indica appunto il contratto a favore di terzi (Cian/Trabucchi, op. cit., 2002, n. I.2 ad art. 809 CCIt.), precisando che per la configurabilità di un contratto a favore di terzi non è sufficiente che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma è necessario che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo, nel senso che i soggetti stessi nella qualità di contraenti abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto come elemento del sinallagma (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice Civile, Complemento giurisprudenziale, Milano 2003, n. II.4 ad art. 1411 CCIt.). Questo è proprio quanto risulta essersi verificato in concreto.
Ne discende che l'applicazione del diritto italiano contenuta nella sentenza impugnata resiste alla censura di arbitrio.
7.
In conclusione, il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto nella misura in cui è ammissibile.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 8'500.-- è posta a carico della ricorrente la quale rifonderà all'opponente fr. 9'500.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 giugno 2005
In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: