BGer 5P.460/2004
 
BGer 5P.460/2004 vom 28.04.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.460/2004 /biz
Sentenza del 28 aprile 2005
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Roberto Badaracco,
contro
B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Daniele Fumagalli,
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano.
Oggetto
art. 9 Cost. (misure secondo l'art. 132 CC),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
l'8 novembre 2004 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con sentenza del 29 novembre 1994 il Pretore del distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da B.________ (nata nel 1931) e A.________ (nato nel 1938) e ha condannato quest'ultimo a versare all'ex moglie un contributo alimentare mensile di fr. 500.--. Il matrimonio è rimasto senza prole, ma A.________ ha avuto nel 1988 un figlio da un'altra donna. Nell'agosto 2002 A.________ ha comunicato all'ex moglie di non poter più pagare il predetto contributo alimentare e l'ha invitata a sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia. Questa non ha aderito a tale richiesta e ha escusso l'ex marito. L'ufficio di esecuzione ha però segnalato di non potere pignorare beni dell'escusso, perché quest'ultimo si era nel frattempo trasferito in Italia.
Il 27 dicembre 2002 A.________ ha presentato un'azione di modifica della sentenza di divorzio, chiedendo già in via cautelare la soppressione del contributo alimentare per l'ex moglie. Con decreto 7 novembre 2003 il Pretore ha respinto la domanda cautelare.
B.
Con decisione del 17 agosto 2004, in integrale accoglimento di un'istanza di avviso ai debitori e garanzia inoltrata da B.________, il Pretore del distretto di Lugano ha ingiunto ad uno specificato istituto di assicurazione di riversare direttamente all'istante la rendita vitalizia di fr. 425 -- corrisposta a A.________ e ha condannato quest'ultimo a prestare una garanzia di fr. 16'286.-- per i contributi scoperti.
C.
L'8 novembre 2004 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la decisione pretorile del 17 agosto 2004. La Corte cantonale ha innanzi tutto ritenuto di non essere vincolata dagli accertamenti dell'autorità di vigilanza sugli uffici di esecuzione. Essa ha poi lasciato indeciso il quesito di sapere se l'obbligato alimentare abbia diritto a conservare il suo minimo vitale, perché ha reputato che in ogni caso tale minimo vitale non era intaccato dalla contestata misura. Ha infine dichiarato irricevibile, per carenza di motivazione, la richiesta di annullare l'obbligo di prestare una garanzia.
D.
Con ricorso di diritto pubblico del 10 dicembre 2004 A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza di appello e la sua riforma nel senso che l'istanza della controparte sia respinta, che non sia ordinato all'istituto di assicurazione di trattenere fr. 425.-- dalla rendita erogatagli e che egli non sia nemmeno obbligato a prestare una garanzia per contributi futuri. Chiede altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Sostiene di non avere alcuna eccedenza rispetto al suo minimo vitale, il quale sarebbe stato stabilito in modo arbitrario dalla Corte di appello. Afferma di abitare con il figlio sedicenne, motivo per cui nel suo minimo vitale dev'essere considerato un importo base più elevato e un supplemento per il figlio. Il Tribunale di appello avrebbe inoltre omesso di includere, nelle spese per l'alloggio, il rimborso del debito verso il fratello e i costi del riscaldamento a gas.
Con risposta 10 gennaio 2005 B.________ propone la reiezione del ricorso, chiede una provisio ad litem e domanda di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E.
Con decreto dell'11 gennaio 2005 il presidente della II Corte civile, in parziale accoglimento dell'istanza del ricorrente, ha conferito effetto sospensivo al ricorso per le trattenute ordinate fino al novembre 2004 compreso. Egli ha altresì dichiarato inammissibile la domanda di provisio ad litem dell'opponente.
Diritto:
1.
1.1 Il 18 febbraio 2005 il patrocinatore dell'opponente ha fatto pervenire di sua sponte al Tribunale federale un allegato intitolato "Duplica". Poiché il Tribunale federale non ha ordinato un secondo scambio di allegati scritti, tale memoriale si rivela irricevibile e non viene preso in considerazione nella presente procedura.
1.2 Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1, con rinvii). Nella misura in cui il ricorrente non si limita a postulare l'annullamento della decisione cantonale, ma ne chiede la riforma, l'impugnativa si rivela di primo acchito inammissibile.
2.
2.1 La Corte cantonale ha ritenuto dubbia, alla luce del divieto generale dei nova previsto dalla legge processuale ticinese, la ricevibilità della sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti, quale autorità di vigilanza, prodotta in appello. Ha comunque ritenuto che gli accertamenti contenuti in tale sentenza non la vincolano e che nemmeno l'incarto dell'ufficio di esecuzione sarebbe di ausilio per il giudizio sulla trattenuta, perché il fabbisogno minimo del diritto civile non coincide necessariamente con quello del diritto esecutivo. Dopo aver lasciato indecisa la questione di sapere se nella procedura dell'art. 132 CC il debitore possa invocare la tutela del suo fabbisogno minimo, i giudici cantonali rimproverano - in sostanza - al ricorrente di non aver provato nella procedura civile che il figlio minorenne viva con lui e che egli debba provvedere al suo sostentamento, atteso che nulla sarebbe noto sulla situazione del ragazzo e sulla capacità contributiva della madre. Essi hanno pertanto stabilito - a differenza delle autorità dell'esecuzione forzata - l'importo base a fr. 990.-- (importo base per una persona sola di fr. 1'100.--, ridotto del 10% in seguito alla residenza estera del ricorrente), senza concedere un supplemento di fr. 450.-- per un figlio minorenne. La I Camera civile ha altresì eliminato l'importo - riconosciuto invece dall'autorità di vigilanza - "concernente spese accessorie connesse con l'uso della casa" per spese di gas ed elettricità, perché ha reputato che siffatte spese siano incluse nel minimo di base. In conclusione, la Corte cantonale ha stabilito il fabbisogno minimo del ricorrente in fr. 1'260.-- (importo base di fr. 990.--, fr. 21.-- di interessi per la casa a Luino e fr. 249.-- di cassa malati). Atteso che lo stesso ricorrente aveva dichiarato di avere un reddito di fr. 1'793.--, la trattenuta di fr. 425.-- lascerebbe intatto il suo minimo vitale, consentendogli, anzi, un'eccedenza di fr. 108.--.
2.2 Il ricorrente, che riconosce espressamente che la Camera civile non è vincolata dagli accertamenti effettuati dalle autorità esecutive, sostiene però che tale circostanza non doveva essere utilizzata per abbassargli il minimo vitale. Ritiene che i giudici civili avrebbero dovuto esaminare se il minimo vitale del diritto esecutivo stabilito in fr. 2'349.25 nella sentenza del 19 novembre 2003 della Camera di esecuzione e fallimenti corrispondesse pure al minimo esistenziale del diritto civile. Afferma inoltre che la convivenza con il figlio sedicenne sarebbe certa e nemmeno contestata dalla controparte. La Camera civile avrebbe altresì omesso di verificare se il ricorrente paga interessi ipotecari e poiché, come risulta dalla sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti, egli avrebbe iniziato a restituire il prestito ricevuto dal fratello in rate mensili di fr. 600.--, tale importo dovrebbe essergli riconosciuto in luogo di una locazione. Sostiene pure che le spese di gas devono essere incluse nel suo minimo vitale, poiché esse concernerebbero spese di riscaldamento. Reputa pertanto di avere un minimo vitale - esclusa la restituzione del prestito al fratello - di fr. 2'317.35 (importo base di fr. 1'125.--, supplemento per il figlio di fr. 450.--, cassa malati di fr. 249.--, spese di riscaldamento di fr. 472.35 ed interessi sull'immobile di fr. 21.--). La sentenza impugnata, che intaccherebbe il suo minimo vitale, sarebbe pertanto arbitraria, considerato inoltre che alla moglie verrebbe coperto l'integrale fabbisogno di fr. 1700.--.
2.3 Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189). Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373, 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii; 123 I 1 consid. 4a pag. 5). Non basta inoltre semplicemente menzionare gli accertamenti di fatto manifestamente contrari agli atti, ma occorre che essi siano concretamente indicati con rinvii precisi e puntuali agli elementi dell'incarto che dimostrerebbero la manifesta contrarietà (sentenza 5P.180/2000 del 29 giugno 2000 consid. 3b, con rinvii).
Con la sua argomentazione il ricorrente pare misconoscere che la Corte cantonale gli rimprovera di non aver provato nella procedura innanzi al giudice civile le spese che vorrebbe vedere incluse nel suo minimo vitale. Egli pare ritenere che basti produrre innanzi all'ultima istanza cantonale una sentenza dell'autorità di vigilanza sugli uffici di esecuzione, per altro di quasi un anno anteriore all'appello, per far sì che la Camera civile proceda d'ufficio ad un esame del suo minimo vitale alla luce di tale giudizio. Sennonché, così facendo, egli nemmeno tenta di dimostrare che l'assunto della Corte cantonale, secondo cui le spese del minimo vitale del debitore della trattenuta debbano essere provate nella procedura di avviso ai debitori e che in sede di appello non vige la massima inquisitoria, sia insostenibile. Egli neppure pretende - nel ricorso in esame - di aver fornito nella procedura civile le prove delle spese che vorrebbe vedere incluse nel suo minimo vitale. Per soddisfare i requisiti di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG non è del resto sufficiente affermare che la controparte non avrebbe contestato la convivenza del ricorrente con il figlio, senza nemmeno indicare in quale memoriale od occasione nel corso della procedura civile egli avrebbe allegato tale circostanza. Ne segue che il ricorso, puramente appellatorio, si rivela inammissibile su questo punto.
3.
Infine, lamentando una violazione del diritto di essere sentito da parte del Pretore, il ricorrente pare misconoscere di unicamente poter impugnare la sentenza dell'ultima istanza cantonale. Per tale motivo pure questa censura si rivela di primo acchito inammissibile.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso risulta integralmente inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente dev'essere respinta, poiché il gravame non aveva fin dall'inizio possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 2 OG). La tassa di giustizia segue pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Vista la difficile situazione economica del ricorrente appare manifesto che le ripetibili dovute alla controparte non potranno da questa essere riscosse, motivo per cui si giustifica accogliere la domanda di assistenza giudiziaria dell'opponente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
4.
La domanda di assistenza giudiziaria dell'opponente è accolta e le è designato quale patrocinatore per la procedura innanzi al Tribunale federale l'avv. Daniele Fumagalli, a cui la cassa del Tribunale federale verserà un onorario di fr. 500.--.
5.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 aprile 2005
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: