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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.52/2005 /biz
Sentenza del 12 aprile 2005
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Lorenzo Fornara,
contro
Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
Oggetto
estradizione alla Repubblica Serba e Montenegro,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
31 gennaio 2005 dell'Ufficio federale di giustizia.
Fatti:
A.
A.________, cittadino serbo-montenegrino, è stato arrestato il 25 luglio 2004 a Chiasso sulla base di un ordine d'arresto provvisorio ai fini estradizionali spiccato il 29 novembre 2002 da Interpol Belgrado. Il 28 luglio 2004 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha ordinato la detenzione estradizionale dell'interessato, che si è opposto all'estradizione semplificata. In occasione del suo interrogatorio l'arrestato ha rilevato d'aver chiesto, il 25 luglio 2004, per ragioni politiche ed economiche, asilo alla Svizzera. Il 30 luglio 2004 l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR), contattato dall'UFG, ha comunicato che l'interessato non era registrato presso detto Ufficio.
B.
Con nota diplomatica del 16 agosto 2004, dopo la concessione di una proroga, l'Ambasciata di Serbia e Montenegro a Berna ha chiesto l'estradizione dell'arrestato. La domanda si fonda su una sentenza emanata il 26 settembre 1998 dal Tribunale di B.________, divenuta definitiva il 10 luglio 2001, per i reati di tentato omicidio e lesioni semplici e gravi. Su istanza dell'estradando, l'UFG ha designato l'avv. Lorenzo Fornara suo difensore d'ufficio. Interrogato sulla domanda estera, l'interessato si è opposto al suo accoglimento, adducendo di aver presentato una domanda di asilo, ma sotto falso nome. Nel memoriale, il detenuto ha ribadito la sua opposizione. Con decisione del 31 gennaio 2005 l'UFG ha concesso l'estradizione.
C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare l'incarto all'UFG per ulteriori accertamenti e di porlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Con risposta del 15 marzo 2005 l'UFG propone di respingere il ricorso. Invitato a replicare, il ricorrente non ha presentato alcuna osservazione.
Diritto:
1.
1.1 L'estradizione fra la Serbia e Montenegro e la Svizzera è retta dall'omonima Convenzione europea del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1) e dai Protocolli addizionali, conchiusi il 15 ottobre 1975 e il 17 marzo 1978 (RS 0.353.11 e 0.353.12). La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e l'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente (cfr. art. 1 cpv. 1 AIMP), come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale (DTF 130 II 337 consid. 1, 123 II 134 consid. 1a), riservato il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg.).
1.2 L'atto impugnato è una decisione di prima istanza secondo l'art. 55 cpv. 1 AIMP, contro cui il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta il rinvio dell'art. 55 cpv. 3 all'art. 25 AIMP (DTF 122 II 373 consid. 1b). Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di piena cognizione, ma deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 123 II 134 consid. 1d, 279 consid. 2b). Nell'applicazione del principio dell'ufficialità esso è però tenuto a rispettare i limiti della lite, poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 130 II 337 consid. 1.4, 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586 in medio). Anche se il Tribunale federale esamina il ricorso con piena cognizione, spetta al Giudice estero del merito, e non al Giudice svizzero dell'estradizione, pronunciarsi sulla colpevolezza della persona perseguita (DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii, 112 Ib 215 consid. 5b pag. 220). La legittimazione del ricorrente, colpito dal provvedimento di estradizione, è pacifica (art. 21 cpv. 3 AIMP).
2.
2.1 Il ricorrente sostiene che l'UFG non avrebbe considerato che in data 25 luglio 2004 egli avrebbe presentato, presso il Centro per richiedenti l'asilo di Chiasso (UFR), una domanda d'asilo, ciò che sarebbe "estrapolabile" dal rapporto di polizia del 25 luglio 2004, dai suoi verbali d'interrogatorio e da una nota del 27 luglio 2004 del Procuratore pubblico ticinese all'UFG. Accompagnato al posto di gendarmeria da un funzionario dell'UFR, i suoi dati non sarebbero stati appuntati perché era un giorno festivo. Secondo il ricorrente, ciò sarebbe comunque irrilevante, visto che anche successivamente egli avrebbe "dato voce" alla sua richiesta d'asilo, da ultimo con il suo memoriale di opposizione all'estradizione. Aggiunge infine che detta richiesta, fondata su non meglio precisate motivazioni di ordine politico e su timori di ritorsioni personali idonee a mettere in pericolo la sua integrità fisica e psichica, non ha avuto alcun riscontro da parte delle competenti autorità. Negare la pendenza della sua domanda d'asilo configurerebbe una violazione dell'art. 107 lett. b OG (recte: 104 lett. b), poiché non sarebbe stato compiutamente accertato un fatto giuridicamente rilevante.
2.2 La tesi ricorsuale, secondo cui sarebbe opportuno sospendere la procedura di estradizione fin tanto che la procedura in materia d'asilo, al suo dire attualmente pendente, non segua il suo corso, segnatamente riguardo a una risposta in merito, è imprecisa. Il ricorrente disattende infatti che in concreto non si tratta di attendere l'esito della procedura in materia d'asilo, ritenuto che, come precisato nella decisione impugnata, in data 30 luglio 2004 l'UFR su richiesta dell'UFG, ha espressamente accertato che sotto le generalità del ricorrente non è registrata alcuna persona. Nella decisione impugnata si sottolinea inoltre che in data 14 gennaio 2005 l'UFG ha contattato telefonicamente l'Ufficio federale della migrazione (UFM, in precedenza UFR) per verificare se nel frattempo era stata presentata una domanda d'asilo, eventualmente sotto il falso nome indicato durante l'audizione del 23 agosto 2004 dal ricorrente, che sapeva di avere dei problemi a Belgrado. In quell'occasione, l'UFM ha rilevato che, secondo la prassi, in un giorno festivo come lo era il 25 luglio 2004, salvo eccezioni, non vengono registrate richieste di asilo. Alla persona che si presenta viene pertanto consegnato un formulario nella sua lingua madre con cui lo si invita a ripresentarsi nel giorno feriale successivo per essere formalmente registrato. Ciò risulta anche dal verbale di polizia del 25 luglio 2004, secondo cui il ricorrente, entrato illegalmente in Svizzera, è stato consegnato alla polizia da un agente della sicurezza interna del centro UFR, proprio perchè il centro non accettava domande d'ammissione in un giorno festivo. Al proposito, nella decisione impugnata l'UFG si limita a rilevare che "verosimilmente non vi è alcuna domanda di asilo attualmente pendente".
2.3 Dopo aver sostenuto d'aver compilato i documenti necessari, il ricorrente rileva d'aver presentato "perlomeno verbalmente" in data 25 luglio 2004 la pretesa domanda d'asilo. Ora, dall'incarto risulta che non è pendente alcuna richiesta d'asilo, per la ragione ch'essa a causa della festività non è stata registrata. L'UFG disconosce tuttavia che secondo l'art. 18 della legge sull'asilo, del 26 giugno 1998 (RS142.31; LAsi), norma richiamata dal ricorrente, è considerata domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni (Walter Stöckli, Asyl, in Uebersax, Münch/Geiser/Arnold [ed.], Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 8.95 seg., 8.114). L'art. 8 cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (RS142.311) dispone che le domande d'asilo di persone che si trovano in detenzione devono essere inoltrate alle autorità cantonali. Il Ministero pubblico ticinese o l'UFG, visto che il ricorrente aveva chiaramente formulato una richiesta di asilo, da un corretto profilo formale, avrebbe pertanto dovuto avviare la procedura dell'art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo (sentenza 2A.548/2003 del 26 novembre 2003, consid. 2 e 3). Certo, vista l'inattività del ricorrente che sebbene patrocinato da un legale, per mesi non si è interessato dell'esito dell'asserita domanda di asilo e che, inoltre, perlomeno nell'ambito della procedura in esame, non ha per nulla reso verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi), la procedura avrebbe potuto concludersi con una decisione di non entrata nel merito secondo gli art. 32 e segg. LAsi. Spetta comunque alle autorità competenti in materia d'asilo, e non al Tribunale federale, pronunciarsi al riguardo.
3.
3.1 In siffatte circostanze e per ovvi motivi di opportunità, ritenuta la manifesta infondatezza degli argomenti addotti dal ricorrente contro la sua estradizione, non si giustifica cionondimeno di sospendere questa procedura in attesa dell'esito di quella in materia d'asilo.
3.2 Nel merito, il ricorrente sostiene che, fino alla procedura d'estradizione in esame non avrebbe potuto prendere conoscenza della sentenza della sua condanna. A sostegno della sua tesi si limita ad addurre che la lunga assenza dal suo paese è stata possibile poiché egli ha potuto attendere la notificazione della sentenza, a suo dire non ancora intervenuta, a piede libero. La censura non regge.
3.3 Il ricorrente non fa valere ch'egli non avrebbe avuto conoscenza della sua citazione ai dibattimenti (cfr., al riguardo, DTF 129 II 56 consid. 6.3 e rinvii) né sostiene di non essere stato presente al processo né illustra perché il procedimento estero non avrebbe rispettato i diritti minimi della difesa. Dalla sentenza di condanna risulta ch'egli ha partecipato al processo, ch'era assistito da un avvocato, ciò che egli non contesta, e che il giudizio è stato reso pubblicamente il 26 settembre 1998; inoltre, egli neppure adduce che la decisione non sarebbe stata notificata al suo difensore (cfr. DTF 129 II 56 consid. 6.2 in fine). Nella domanda di estradizione si precisa poi che la pena non ha potuto essere eseguita a causa della fuga del ricorrente.
3.4 Per il resto, il ricorrente si limita ad addurre che, visto il lungo tempo trascorso dai fatti, non sarebbe chiaro se il motivo posto a fondamento della chiesta estradizione, segnatamente la sentenza del 26 settembre 1998, sia ancora attuale e rileva in maniera del tutto generica che sussisterebbe la possibilità dell'intervento della prescrizione. Accenna poi alla circostanza ch'egli non saprebbe perché l'autorità considera che detta sentenza è cresciuta in giudicato il 10 luglio 2001, ritenuto che non risulterebbe essere stata impugnata. Il ricorrente rileva poi d'aver contattato il suo attuale patrocinatore in Serbia per ottenere una revisione del processo o perlomeno uno sconto della pena per il tempo trascorso dai fatti e per la carcerazione preventiva sofferta.
3.4.1 Il ricorrente non fa valere che si sarebbe in presenza di un delitto "politico" (cfr. su questo tema, DTF 130 II 337 consid. 3; sentenza 1A.4/2005 del 28 febbraio 2005, consid. 3, destinata a pubblicazione), né ciò è manifestamente ravvisabile in concreto. Egli è stato infatti condannato per aver picchiato senza alcuna ragione, durante una rissa da lui provocata, una persona, d'aver inflitto in seguito lesioni corporali semplici al viso a un'altra e tentato di ucciderne altre tre colpendole a più riprese sempre con un cacciavite.
3.4.2 L'art. 10 CEEstr, non richiamato dal ricorrente, dispone che l'estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta. Il ricorrente è stato condannato a tre anni e quattro mesi di detenzione con sentenza divenuta definitiva il 10 luglio 2001. Su richiesta dell'UFG, l'Ambasciata di Serbia e Montenegro a Berna, con complemento del 27 gennaio 2005, ha trasmesso le norme legali sulla prescrizione: l'art. 97 n. 4 CP della Repubblica di Serbia dispone che una pena privativa delle libertà di più di tre anni non può più essere eseguita cinque anni dopo la condanna. Come ritenuto dall'UFG nella decisione impugnata, l'esecuzione della pena inflitta non è pertanto manifestamente prescritta. Il ricorrente non contesta, con alcun argomento preciso, questa conclusione né tenta di dimostrare perché l'autorità estera non avrebbe applicato correttamente le norme sulla prescrizione e quelle sull'esecutività della sentenza di condanna. La pena nemmeno è manifestamente prescritta secondo il diritto svizzero (art. 73 seg. CP). Contrariamente alla richiesta ricorsuale, non occorre pertanto procedere ad ulteriori accertamenti in tale ambito: il semplice accenno a "non meglio precisati eventuali rimedi straordinari inoltrati nel frattempo dal suo legale di B.________", non è infatti chiaramente decisivo al riguardo.
3.4.3 Infine, neppure l'accenno ricorsuale relativo alla necessità di accertare un eventuale residuo di pena ancora da scontare non muta l'esito del ricorso. Nella domanda di estradizione si sottolinea infatti che il periodo della detenzione preventiva da lui subita, segnatamente dal 15 gennaio al 28 settembre 1998, sarà computato nella pena.
4.
4.1 Ne segue che il ricorso, in quanto diretto contro la concessione dell'estradizione, dev'essere respinto. La causa, per i motivi esposti (v. consid. 2.3), è per contro rinviata all'UFG per chiarire le questioni rimaste aperte relative alla procedura in materia d'asilo. Spettava infatti all'UFG pronunciarsi ed accertare, compiutamente, tutte le condizioni dell'estradizione (cfr. DTF 130 II 337 consid. 7.7, 128 II 355 consid. 1.1.2).
4.2
Vista la situazione economica del ricorrente, la domanda di assistenza e di gratuito patrocinio può essere accolta (art. 152 cpv. 1 e 2).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto nel senso dei considerandi.
2.
Il ricorrente è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Fornara. La Cassa del Tribunale federale corrisponderà a quest'ultimo un'indennità di fr. 1'500.--. Non si preleva tassa di giustizia.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni (B 137284).
Losanna, 12 aprile 2005
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: