BGer 5P.462/2004
 
BGer 5P.462/2004 vom 28.01.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.462/2004 /biz
Sentenza del 28 gennaio 2005
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano.
Oggetto
art. 9 Cost. (rifiuto prorogare il termine per accettare l'eredità),
ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata
il 12 novembre 2004 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nell'agosto 2002 è deceduto B.________, che ha lasciato quali eredi legittimi la moglie e i figli A.________, C.________ e D.________. Gli eredi hanno chiesto ed ottenuto dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud il beneficio d'inventario. Dall'inventario allestito il 6 maggio 2003 risultano sia passivi per fr. 184'101,80, sia il sequestro penale nell'ambito di una commissione rogatoria italiana di diversi beni del defunto, fra cui conti a lui intestati con un saldo di oltre fr. 583'000.--. Il 30 maggio 2003 gli eredi hanno con successo domandato al Pretore una prima proroga di tre mesi del termine per comunicare se rinunciavano alla successione, se ne postulavano la liquidazione d'ufficio o se l'accettavano con il beneficio d'inventario o incondizionatamente. Nell'estate 2003 la vedova e il figlio C.________ hanno comunicato al Pretore di rinunciare alla successione. Le due rimanenti eredi hanno postulato ed ottenuto ulteriori due proroghe e l'11 febbraio 2004 D.________ ha rinunciato all'eredità. Dal canto suo, A.________ ha continuato a fruttuosamente instare per delle proroghe, finché con decisione del 24 settembre 2004 il Pretore ha respinto l'ultima richiesta di protrazione.
2.
Con sentenza 12 novembre 2004 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello inoltrato da A.________ contro la decisione pretorile del 24 settembre 2004. Dopo aver richiamato l'art. 587 cpv. 2 CC, la dottrina che lo interpreta e la giurisprudenza che lo applica, la Corte cantonale ha ritenuto che l'appellante ha già beneficiato di dilazioni per oltre 15 mesi, che non esiste alcuna ragionevole previsione né sulle possibilità né sulla data di un eventuale dissequestro, atteso che lo stesso procuratore pubblico si è limitato ad indicare che i tempi di attesa dovrebbero essere "piuttosto lunghi". In queste circostanze, ponderando pure gli interessi dei creditori, di cui taluni hanno già sollecitato la continuazione della procedura, e tenendo conto del fatto che gli altri tre eredi già hanno rinunciato alla successione, i giudici cantonali hanno reputato esclusa un'ulteriore proroga del termine. A titolo abbondanziale essi hanno rilevato che la liquidazione dell'eredità da parte dell'Ufficio dei fallimenti non pare pregiudicare l'appellante nei suoi interessi materiali, perché, a liquidazione conclusa, quanto rimane dopo il pagamento dei debiti appartiene agli eredi come se non avessero rinunciato.
3.
Con ricorso di diritto pubblico del 14 dicembre 2004 al Tribunale federale A.________ postula l'annullamento della sentenza di appello. Dopo aver narrato i fatti, sostiene che la Corte cantonale avrebbe interpretato in modo arbitrario l'art. 587 cpv. 2 CC, tale norma non prevedendo né un numero massimo di proroghe né un loro limite temporale. Il legislatore avrebbe invece inteso concedere agli eredi "tutto il tempo necessario" affinché eventuali controversie rilevanti per l'ammontare della successione possano essere liquidate in modo definitivo e che quindi nel caso di vertenze giudiziarie il termine concesso agli eredi per pronunciarsi sulla successione può essere protratto per anni. Sempre secondo la ricorrente, non sarebbe possibile tenere conto di eventuali contrastanti interessi dei creditori, i quali non avrebbero poi in concreto nulla da temere da un'ulteriore proroga. Nemmeno il fatto che i coeredi abbiano rinunciato all'eredità esclude automaticamente la possibilità di concedere un'ennesima protrazione: nella fattispecie sarebbe pacifico che tale loro scelta era unicamente dettata dai lunghissimi tempi della procedura penale e non da una - al momento impossibile - valutazione oggettiva del valore dell'asse successorio. Non sarebbe infine neppure esatto che gli eredi non verrebbero pregiudicati dalla liquidazione dell'eredità, atteso che dalle realizzazioni effettuate dall'ufficio fallimenti risulta un provento inferiore al valore commerciale dei beni venduti.
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
4.
Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con rinvii; 185 consid. 1.6 pag. 189). Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii; 123 I 1 consid. 4a pag. 5).
In concreto la ricorrente si limita a fornire una propria interpretazione, del tutto appellatoria, dell'art. 587 CC e fonda il proprio gravame su argomentazioni che ritiene a torto scontate e su constatazioni che non risultano dagli accertamenti di fatto operati dall'autorità cantonale, affermando ad esempio che i creditori non verrebbero danneggiati dalla concessione di ulteriori proroghe o che i coeredi abbiano rinunciato senza valutare il valore della successione. Così facendo ella non soddisfa i summenzionati - severi - requisiti di motivazione e il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
A prescindere da quanto appena osservato e a titolo del tutto abbondanziale si può rilevare che la ricorrente pare misconoscere che giusta l'art. 587 cpv. 2 CC, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili motivi. Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, il legislatore non ha quindi inteso "concedere agli eredi tutto il tempo necessario perché eventuali vertenze che possono influenzare il patrimonio della successione siano definitivamente liquidate", ma ha lasciato all'apprezzamento del giudice la decisione sull'opportunità di accordare agli eredi un termine supplementare per pronunciarsi sull'accettazione della successione. In concreto poi, nemmeno la ricorrente azzarda una prognosi sui tempi e sulle possibilità di dissequestro dei conti bancari: in queste circostanze non appare per niente insostenibile tenere conto dei solleciti dei creditori, che dopo una sospensione durata oltre 15 mesi, hanno diritto a venir - almeno parzialmente - soddisfatti.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 gennaio 2005
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: