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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.18/2004 /biz
Sentenza del 13 agosto 2004
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler, Müller, Merkli e Ramelli, giudice supplente,
cancelliere Bianchi.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Paola Masoni,
contro
Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, c/o avv. Riccardo Rondi, Presidente, Piazza Grande 12, 6600 Locarno,
Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
multa disciplinare,
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza
del 25 novembre 2003 della Camera per l'avvocatura
e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
L'avvocato A.________, Lugano, ha rappresentato un cliente italiano, consigliandolo sull'opportunità di rimpatriare il proprio patrimonio, detenuto da una fondazione amministrata da una banca svizzera, grazie alla cosiddetta Legge Tremonti. In questo rapporto di mandato si è a suo dire intromesso l'avv. B.________, anch'egli in Lugano, il quale avrebbe dapprima agito come patrocinatore della banca e della fondazione, per poi assumere la rappresentanza del citato cliente italiano. Con scritto 19/31 gennaio 2003, l'avv. A.________ ha segnalato il caso alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, sostenendo che l'agire dell'avv. B.________ è stato scorretto per più versi, in particolare per avere assunto il patrocinio del cliente italiano, da considerarsi controparte nei confronti di banca e fondazione.
Fondandosi sulle osservazioni formulate dall'avv. B.________ in merito agli addebiti mossigli, il 1° luglio 2003 la Commissione di disciplina ha aperto d'ufficio un procedimento contro l'avv. A.________. Quest'ultimo si sarebbe infatti rifiutato di consegnare i documenti del cliente italiano al nuovo patrocinatore ed avrebbe emesso una nota professionale per prestazioni eseguite dopo la cessazione del mandato.
B.
Con decisione del 25 settembre 2003, la Commissione di disciplina ha deciso di non dar seguito alla segnalazione riguardante l'avv. B.________, per motivi che qui non interessano. Nella medesima risoluzione ha per contro considerato che l'avv. A.________ è effettivamente venuto meno ai propri doveri professionali e lo ha condannato al pagamento di una multa disciplinare di fr. 500.--. II successivo ricorso interposto dal multato è stato respinto con sentenza del 25 novembre 2003 della Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello ticinese.
C.
Con ricorso di diritto amministrativo del 9 gennaio 2004 l'avv. A.________ insorge ora davanti al Tribunale federale; chiede che la decisione impugnata sia annullata, subordinatamente che la causa sia rinviata alle istanze inferiori per nuova decisione.
Chiamate ad esprimersi, sia la Camera per l'avvocatura e il notariato, sia la Commissione di disciplina hanno rinunciato a presentare osservazioni. Con un breve scritto del 23 febbraio 2004 l'Ufficio federale di giustizia ha invece osservato che il rifiuto di consegnare l'incarto all'ex-cliente viola le regole professionali dell'avvocato. II 27 febbraio 2004 il ricorrente ha inviato una nuova presa di posizione, chiedendo che sia messa agli atti. Ha fatto seguito una precisazione del 9 marzo 2004 dell'Ufficio federale di giustizia.
Diritto:
1.
Con l'entrata in vigore - il 1° giugno 2002 - della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), le decisioni delle ultime istanze cantonali in materia di sorveglianza disciplinare sugli avvocati sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo (DTF 130 II 270 consid. 1.1; 129 II 297 consid. 1.1). Nel caso in esame non si pongono problemi di diritto intertemporale, perché i fatti per i quali il ricorrente è stato sanzionato disciplinarmente sono posteriori all'entrata in vigore della LLCA (DTF 130 II 270 consid. 1.2; sentenza 4P.36/2004 del 7 maggio 2004, consid. 1.3).
2.
Nelle osservazioni del 23 febbraio 2004 l'Ufficio federale di giustizia si è limitato a esporre alcune brevi considerazioni di diritto, senza addurre elementi di giudizio nuovi. Le condizioni che permettono eccezionalmente una replica (art. 110 cpv. 4 OG; DTF 119 V 317 consid. 1) non sono pertanto realizzate, per cui lo scritto 27 febbraio 2004 del ricorrente, con i relativi allegati, è stralciato dall'incarto.
3.
Con il ricorso di diritto amministrativo può essere fatta valere la violazione del diritto federale, che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 129 II 183 consid. 3.4; 128 II 56 consid. 2b), nonché l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). Se, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, i fatti ch'essa ha accertato sono vincolanti per il Tribunale federale, a meno che risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure che siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). Quando è applicabile quest'ultima disposizione, la facoltà di presentare nuove prove è limitata a quegli elementi che l'istanza inferiore avrebbe dovuto prendere in considerazione d'ufficio e la cui mancata assunzione costituisce una violazione di norme essenziali di procedura. L'obbligo di collaborazione che incombe alle parti anche nelle procedure rette dalla massima inquisitoria rende in particolare inammissibili allegazioni e prove che esse avrebbero potuto far valere già davanti alle istanze inferiori (DTF 128 II 145 consid. 1.2.1; 125 V 193 consid. 2). Nel caso specifico, seguono questa sorte tutti i documenti che il ricorrente, pur essendone già precedentemente in possesso, produce per la prima volta davanti al Tribunale federale. Fanno eccezione quelli rubricati come doc. 3, che servono a sostanziare la lesione del diritto d'essere sentito, commessa, a mente del ricorrente, dopo l'emanazione della sentenza impugnata; in parte si tratta comunque di documenti che figurano già anche nell'incarto della prima istanza.
4.
L'atto di ricorso è di difficile lettura, ripetitivo e a tratti confuso. Tra gli innumerevoli rimproveri che il ricorrente muove all'autorità cantonale è quasi impossibile isolare le singole censure formali e materiali; i medesimi argomenti sono infatti proposti e ripresi più volte per dimostrare violazioni di norme essenziali di procedura, accertamenti manifestamente inesatti di fatti, violazioni del diritto federale e arbitrio. Non può pertanto essere seguito rigorosamente il procedimento usuale, secondo il quale l'esame delle censure formali precede quello di merito.
5.
II ricorrente si duole del fatto che le autorità cantonali non gli hanno permesso di fotocopiare gli atti; qualifica questo rifiuto come violazione di una norma essenziale di procedura (art. 105 cpv. 2 OG) oppure arbitrio. La censura è infondata.
II 7 gennaio 2004, pochi giorni prima che scadesse il termine per ricorrere al Tribunale federale, il ricorrente ha chiesto per telefax alla segretaria della Commissione di disciplina che gli fossero messi a disposizione con urgenza i documenti prodotti dall'avv. B.________ (ore 10.52). Subito dopo (ore 12.00) la segretaria gli ha risposto, anch'ella per telefax, che i documenti potevano essere consultati presso il suo studio a partire dalle ore 14.00 del medesimo giorno, previo appuntamento telefonico. La consultazione sembra essere avvenuta ancora il 7 gennaio 2004: il ricorrente produce infatti come doc. 3B una nota scritta nella quale tale C.________ afferma che "non potendo fare fotocopie di tutti i documenti è stata fatta la fotocopia della lista dei documenti prodotti dall'Avv. B.________". Infine il 9 gennaio 2004 la segretaria della Commissione di disciplina ha inviato al ricorrente, sempre per telefax e riferendosi a una "sua richiesta" della quale non v'è traccia, "l'elenco delle corrispondenze che compongono il doc. E dell'inc. no. 291 avv. A.________/avv. B.________".
Dall'insieme di questi atti non risulta né che il ricorrente avesse chiesto espressamente di potere fotocopiare i documenti né, tantomeno, che tale facoltà gli fosse stata negata. Nulla attesta d'altronde che il ricorrente avesse rivolto richieste direttamente all'autorità cantonale. Egli accenna invero a una "domanda preliminare 2" del gravame cantonale; anche in tale occasione egli aveva però chiesto semplicemente che gli atti gli fossero messi a disposizione.
6.
II ricorrente asserisce di essere stato condannato per fatti sui quali non ha avuto modo di esprimersi davanti all'ultima istanza cantonale, ciò che costituisce ancora violazione di una norma essenziale di procedura, arbitrio nell'accertamento dei fatti e violazione del diritto federale. Sostiene che al momento dell'apertura del procedimento era stato invitato a prendere posizione su due presunte violazioni delle norme professionali: il rifiuto di restituire dei documenti al cliente dopo la cessazione del mandato e l'emissione di una fattura per prestazioni successive a tale cessazione. Benché la Commissione di disciplina, con la decisione del 25 settembre 2003, avesse confermato soltanto il secondo di questi addebiti, la Camera per l'avvocatura e il notariato ha ripreso anche il primo e ne ha addirittura aggiunto un terzo: la violazione del dovere di presentare al cliente la distinta delle spese, degli incassi e degli onorari; tutto ciò, conclude il ricorrente, senza che gli fosse stata data la possibilità di giustificarsi. Quest'argomentazione è parzialmente fondata.
6.1 La Commissione di disciplina ha ritenuto che l'avv. A.________ ha violato gli art. 12 lett. a LLCA e 11 della legge ticinese sull'avvocatura, del 16 settembre 2002 (LAvv), per avere fatturato prestazioni successive alla revoca del mandato non giustificate dall'interesse del cliente. Trattasi, in particolare, delle prestazioni indicate nella nota d'onorario del 19 gennaio 2003, riferita all'"impedire che il legale della controparte (...) venga in possesso di elementi che accentuerebbero la sua (ndr. del cliente) posizione subordinata alla originaria controparte". La Commissione ha poi aggiunto che non potevano venir addebitate al cliente nemmeno le prestazioni consistenti nella tenuta delle specifiche delle operazioni di patrocinio e delle spese, nella rettifica delle registrazioni e nella "schermatura" dei documenti da consegnare al cliente, oltre che nell'opposizione alle richieste, definite a più riprese legittime, del nuovo legale; richieste che - come la decisione di prima istanza ha espressamente ricordato - tendevano anche alla presentazione della distinta delle prestazioni, in conformità con gli art. 15 cpv. 2 LAvv e 5 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 7 dicembre 1984 (TOA). Il rifiuto del ricorrente di redigere note professionali dettagliate è peraltro stato criticato dall'autorità di prime cure anche nel contesto della commisurazione della pena. Questo rimprovero era inoltre contemplato già dalla segnalazione dell'apertura del procedimento disciplinare, dal momento che la distinta precisa delle prestazioni effettuate va annoverata tra i "documenti del cliente richiesti dall'avv. B.________". Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, già la prima istanza ha pertanto considerato anche questa mancanza ai doveri professionali. Del resto, il ricorrente vi si è puntualmente confrontato nel ricorso alla Camera per l'avvocatura e il notariato, dedicandovi uno dei sette punti principali in cui ha suddiviso il proprio gravame.
È invece vero che la Commissione di disciplina, pur nutrendo qualche dubbio, ha concluso che "non è certo che l'avv. A.________ sia venuto meno ai propri doveri" di restituire gli atti al cliente, tra l'altro perché non è "dato a sapere quali atti non sarebbero stati riconsegnati o quali documenti mai trasmessi". Nel ricorso del 31 ottobre 2003 all'autorità cantonale l'avv. A.________ ha preso atto dell'abbandono di questo addebito e, comprensibilmente, non ha più affrontato l'argomento. La Camera per l'avvocatura e il notariato ha tuttavia riconsiderato questo aspetto, ma senza dare al ricorrente la possibilità di esprimersi: essa gli ha infatti rimproverato di essersi "opposto alle lecite richieste del nuovo legale", precisando che tali richieste concernevano anche la restituzione degli atti.
6.2 La procedura in materia disciplinare è retta dagli art. 33 segg. LAvv (art. 34 cpv. 1 LLCA). Qualora nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo è censurata l'applicazione del diritto cantonale autonomo di procedura, tale rimedio assume la funzione di ricorso di diritto pubblico; ciò ha per conseguenza che il potere di esame del Tribunale federale è limitato all'arbitrio (DTF 128 II 259 consid. 1.5; 125 II 1 consid. 2a; 123 II 359 consid. 6b/bb).
6.3 In forza degli art. 18 e 31 LAvv, la Camera per l'avvocatura e il notariato è nel contempo istanza di ricorso contro le decisioni della Commissione di disciplina e autorità di sorveglianza ai sensi dell'art. 14 LLCA (Messaggio del Consiglio di Stato no. 5215 del 5 marzo 2002 concernente la LAvv, ad art. 18). Nella veste di autorità di sorveglianza essa riceve tutte le decisioni della Commissione di disciplina, le riesamina a prescindere dalla presentazione di un ricorso e può, se del caso, riaprire il procedimento entro il termine di due mesi (art. 39 LAvv). Dal momento che fruisce di simile prerogativa, non è arbitrario ritenere ch'essa possa anche riprendere d'ufficio, nell'ambito di una procedura di ricorso, un comportamento determinato di un avvocato che la prima istanza non aveva sanzionato. Deve però garantire anche in questa fase del procedimento il diritto di essere sentito. Si tratta di una norma essenziale di procedura nel senso dell'art. 105 cpv. 2 OG, come sostiene giustamente il ricorrente. Essa esige in particolare che l'autorità di ricorso, prima di fondare la propria decisione su fatti contestati non considerati dall'istanza inferiore, dia al ricorrente la possibilità di pronunciarsi e di fornire prove (DTF 105 Ib 382 consid. 1b; sentenza 2P.232/2000 del 16 marzo 2001, consid. 4c; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi Berna 2000, pag. 370). II diritto dell'avvocato di essere sentito sugli addebiti disciplinari che gli sono mossi e di offrire prove è d'altronde espressamente garantito pure dall'art. 35 LAvv, applicabile alla Camera per l'avvocatura e il notariato, anche quando agisce come autorità di sorveglianza, in virtù del rinvio dell'art. 39 cpv. 4 LAvv.
6.4 Se ne deve concludere che la sentenza impugnata, nella misura in cui sanziona il ricorrente per essersi opposto alla restituzione degli atti al cliente dopo la revoca del mandato, lede disposizioni essenziali di procedura. Considerata la natura formale del diritto di essere sentito, alla cui violazione solo eccezionalmente può esser posto rimedio in questa sede, e viste la complessità dei fatti e la poca chiarezza dell'esposto ricorsuale, la causa va rinviata all'autorità cantonale affinché sani il vizio, istruisca questi aspetti del contenzioso e si pronunci nuovamente (art. 114 cpv. 2 OG; DTF 127 I 128 consid. 4d; 126 V 130 consid. 2b). In questa misura il ricorso va pertanto accolto. L'esame delle innumerevoli altre censure di carattere formale e materiale che il ricorrente solleva a proposito dell'asserito suo rifiuto di restituire gli atti al cliente diviene quindi superfluo.
7.
La Camera per l'avvocatura e il notariato ha accertato che la revoca del mandato ha avuto effetto l'8 novembre 2002 e, come detto, ha rimproverato al ricorrente di essersi in seguito rifiutato d'inviare al cliente la nota dettagliata delle prestazioni e delle spese. Essa ha inoltre rilevato che la fattura del 19 gennaio 2003 non adempie i requisiti dell'art. 15 cpv. 2 LAvv, norma che impone all'avvocato di presentare, a richiesta e in ogni momento, la distinta delle spese, degli incassi e degli onorari. In questi comportamenti i giudici cantonali hanno ravvisato una violazione degli art. 12 lett. a LLCA, nonché 11 e 15 LAvv.
7.1 II ricorrente adduce anche in quest'ambito un accertamento manifestamente inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti: a suo dire il mandato gli è stato tolto con certezza soltanto con telefax del 17 dicembre 2002, non già I'8 novembre precedente. Dimentica tuttavia di avere egli stesso affermato davanti alla prima istanza che la revoca del mandato gli è pervenuta il tardo pomeriggio dell'8 novembre 2002 (osservazioni 21 agosto 2003, pag. 3, lett. bg; cfr. anche pag. 1 ultima frase). È ovvio che l'accertamento in tal senso dell'autorità cantonale non può pertanto essere ritenuto manifestamente errato o incompleto nel senso dell'art. 105 cpv. 2 OG.
7.2 Il ricorrente afferma in seguito di avere presentato al cliente la distinta delle prestazioni. Rinvia in primo luogo a un suo scritto del 6 novembre 2002 (agli atti tra i doc. E dell'incarto avv. B.________ e riprodotto in questa sede come doc. 4B). In secondo luogo produce uno scritto del 14 febbraio 2003, al quale sarebbe stato allegato il dettaglio delle prestazioni (doc. 4C); il ricorrente sostiene che avrebbe presentato questo documento all'autorità cantonale qualora gli fosse stata data la facoltà di pronunciarsi. Infine afferma che è arbitrario considerare soltanto la fattura del 19 gennaio 2003; se si guardassero tutte le note emesse (doc. L dell'incarto avv. B.________) si avrebbe un "preciso elenco dei problemi trattati e dei pareri dati".
7.2.1 S'è visto che la facoltà di presentare nuovi mezzi di prova è assai limitata (cfr. consid. 3). Il ricorrente doveva sapere che il tema del dettaglio delle prestazioni era oggetto di contenzioso (cfr. consid. 6.1). Era pertanto suo dovere presentare davanti all'autorità cantonale tutti i documenti a sostegno della propria tesi, sebbene l'art. 36 cpv. 1 LAvv desse all'autorità giudicante la facoltà di assumere prove anche d'ufficio. I nuovi documenti non sono pertanto ammessi.
Detto questo, occorre constatare che, nella fattura del 19 gennaio 2003, e in genere in tutti i documenti agli atti menzionati dal ricorrente, non si trovano affatto elenchi dettagliati di prestazioni e spese: il citato scritto del 6 novembre 2002 e le sette note d'onorario allestite contengono tutt'al più una descrizione delle pratiche trattate, espongono i totali separati per onorari e spese e terminano con una spiegazione sul modo di calcolo degli onorari, ma non danno nessuna indicazione sulle singole prestazioni (colloqui, telefonate, scritti, studio, ecc.), sulle date e sul tempo impiegato per ognuna di esse, né sulle spese in relazione con tali prestazioni (postali, telefoniche, scritturazioni, fotocopie, ecc.).
7.2.2 La distinta dettagliata serve a fare chiarezza sull'operato dell'avvocato: essa permette al cliente di verificare gli importi esposti per onorario e spese. II Tribunale federale ha già avuto modo di precisarlo statuendo nell'ambito di un procedimento di moderazione riguardante proprio lo studio del qui ricorrente (sentenza 4P.187/1996 del 21 maggio 1997, in: Rep. 1998 pag. 97, consid. 7c, con il rinvio a: Alessandro Soldini, Compiti e competenze del Tribunale d'appello [...] con particolare riferimento alle competenze in materia disciplinare, in: RDAT 1985 pag. 331 e segg., in part. pag. 346, concernente la vecchia legge ticinese sull'avvocatura). La regola era del resto generalmente riconosciuta dagli ordinamenti disciplinari cantonali (Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, tesi Zurigo 2001, pag. 199 segg., in part. pag. 200 e 212; Verein Zürcherischer Rechtsanwälte [a cura di], Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zürich, Zurigo 1988, pag. 145 segg.; Walter Fellmann/Oliver Sidler, Standesregeln des Luzerner Anwaltsverbandes vom 5. Mai 1995, Berna 1996, pag. 73 seg.). L'obbligo di specificare il lavoro svolto e le spese sostenute deriva d'altronde direttamente dal dovere del mandante di rendere conto al mandatario in forza dell'art. 400 cpv. 2 CO, perlomeno quando l'onorario è pattuito in funzione del tempo impiegato (Walter Fellmann, in: Berner Kommentar, Vol. VI/2/4, 4a ed., Berna 1992, n. 51 ad art. 400 CC).
7.2.3 La pronuncia di una sanzione disciplinare presuppone che il comportamento dell'avvocato contravvenga a una regola professionale istituita dal diritto federale. La LLCA ha infatti unificato e elencato in modo esaustivo le regole professionali e le sanzioni disciplinari che ne derivano (DTF 130 II 270 consid. 3.1.1; 129 II 297 consid. 1.1); alle norme deontologiche delle associazioni cantonali si può comunque far riferimento per interpretare le regole professionali federali, nella misura in cui esprimono una concezione diffusa in tutto il paese (DTF 130 II 270 consid. 3.1; Messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999 concernente la LLCA, in: FF 1999 pag. 4983 segg., in part. no. 172.2 a pag. 5007 e no. 233.2 a pag. 5020).
L'art. 12 lett. i LLCA codifica il dovere dell'avvocato d'informare il cliente, regolarmente o su domanda, sull'importo degli onorari dovuti. II Messaggio del Consiglio federale osserva semplicemente che questa norma ha lo scopo di "evitare controversie sull'importo degli onorari dovuti" (Messaggio cit., no. 233.25 a pag. 5024). S'è però visto che l'obbligo d'informare - o di rendere conto al cliente - è particolarmente importante anche nella fase della fatturazione. In virtù dei principi di diritto federale sul rapporto di mandato, espressamente recepiti sotto il profilo deontologico in diversi Cantoni prima dell'entrata in vigore della LLCA, tale obbligo include la presentazione del dettaglio delle prestazioni e delle spese, senza i quali il cliente non sarebbe in grado di verificare la fatturazione. Questa esigenza è peraltro espressa anche dalla direttiva della Federazione svizzera degli avvocati emanata, il 1° ottobre 2002, allo scopo di contribuire all'interpretazione uniforme delle regole professionali degli art. 12 segg. LLCA (Hans Nater, Neue Richtlinien des Schweizerischen Anwaltsverbandes für die Berufs- und Standesregeln, in: SJZ 99/2003 pag. 152 segg., in part. pag. 154). Tale direttiva ha, di per sé, carattere meramente deontologico (DTF 130 II 276 consid. 3.1.3). Considerata tuttavia unitamente a quanto precede, risulta che l'obbligo per l'avvocato di allestire fatture dettagliate rappresenta effettivamente una regola basilare riconosciuta a livello nazionale. È pertanto in questo senso che va interpretato l'art. 12 lett. i LLCA (Beat Hess, Das Anwaltsgesetz des Bundes [BFGA] und seine Umsetzung durch die Kantone am Beispiel des Kantons Bern, in: ZBJV 140/2004 pag. 89 segg., in part. pag. 123 seg.).
7.2.4 Secondo gli accertamenti vincolanti dell'autorità cantonale, il ricorrente non ha presentato un dettaglio valido nonostante le numerose richieste rivoltegli dal cliente prima e dopo la cessazione del mandato (cfr. consid. 7.2.1); non lo ha fatto neppure dopo l'intervento mediatore del Presidente dell'Ordine cantonale degli avvocati. Le considerazioni che precedono conducono quindi a concludere ch'egli ha contravvenuto all'art. 12 lett. i LLCA. Su questo punto la sentenza impugnata non viola il diritto federale e il ricorso va pertanto respinto.
8.
La Corte cantonale ha infine sanzionato il ricorrente per avere "conteggiato nella nota professionale delle prestazioni che nulla hanno a che fare con gli interessi del cliente successivi alla data della disdetta del mandato, avvenuta, come più volte detto, l'8 novembre 2002 (rettifica di registrazioni, aggiunta di tempi che l'uno o l'altro legale pareva avere dimenticato, schermatura di documenti da consegnare al cliente ma mai recapitati, dispendio orario per opporsi alle legittime richieste del cliente)". II ricorrente lamenta una lesione del suo diritto d'essere sentito; afferma che non sono state assunte le prove da lui invocate, specie quella testimoniale e i richiami. Nel merito contesta di avere esposto prestazioni eseguite dopo la fine del rapporto di mandato.
8.1 Davanti all'autorità cantonale il ricorrente non ha formulato domande di prove precise su questo tema; i capitoli no. 3 e 4, dedicati alla questione, terminavano con l'indicazione generica "prove, doc., testi, richiami come al punto 1". Alla conclusione di questo primo punto, in cui non affrontava le critiche alla fatturazione, egli chiedeva sostanzialmente l'edizione di tutta la corrispondenza intercorsa in relazione alla vicenda. Neppure davanti al Tribunale federale egli dice tuttavia quali prove avrebbero dovuto provare quali fatti; non spiega cioè per quali motivi l'apprezzamento anticipato operato nella sentenza impugnata (DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a) leda il suo diritto d'essere sentito. È d'altronde da presumere che gli atti necessari per chiarire le prestazioni fatturate, se esistono, siano in possesso dell'avvocato.
8.2 L'art. 12 LLCA non enuncia regole professionali esplicite concernenti la fatturazione. Oltre alla lett. i, della quale s'è detto, può entrare in considerazione anche la clausola generale della lett. a, che impone l'esercizio della professione con cura e diligenza. II caso in esame può tuttavia essere deciso senza che sia necessario approfondire in quale misura una fatturazione errata costituisca un comportamento da sanzionare disciplinarmente (sul tema cfr. Martin Sterchi, Kommentar zum bernischen Fürsprecher-Gesetz, Berna 1992, ad art. 38 n. 8 e ad art. 39).
La rettifica delle registrazioni, in particolare l'aggiunta di "tempi" dimenticati nelle fatture precedenti, non può essere di rilievo sotto il profilo disciplinare quando, come nel caso in esame, è contestata soltanto da un profilo generale, senza che sia invece messa in dubbio l'esecuzione effettiva delle prestazioni supplementari. Lo stesso dicasi della preparazione e "schermatura" dei documenti in vista della restituzione, dal momento che non vi sono accertamenti concernenti la necessità o l'opportunità di eseguire o meno tali prestazioni. Su questi due aspetti il ricorso è fondato. Rimane il "dispendio orario per opporsi alle legittime richieste del cliente". II ricorrente sostiene di avere esposto queste prestazioni soltanto fino al 7 novembre 2002, periodo durante il quale, anche secondo l'autorità cantonale, "l'estrema delicatezza della vicenda e la mancata chiarezza da parte del mandante (...) potevano imporre una certa cautela". Di per sé, perlomeno finché vigeva il rapporto di mandato, la messa in conto di prestazioni fatte per evitare un atto che, sebbene chiesto dal cliente, era suscettibile di nuocergli, non dovrebbe essere contraria al dovere di diligenza sancito dall'art. 12 lett. a LLCA. La questione è ad ogni modo in stretta relazione con il tema della legittimità dell'opposizione dell'avvocato alla richiesta di restituzione dei documenti, per il riesame del quale la causa è stata rinviata all'autorità cantonale (consid. 6.3). II rinvio va pertanto esteso al chiarimento di quest'ultimo aspetto della fatturazione.
9.
Ricapitolando, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata per quanto riguarda l'addebito mosso al ricorrente di non avere presentato il dettaglio dell'onorario e delle spese esposti nella fattura del 19 gennaio 2003 (consid. 7). Per il resto il ricorso è accolto. La causa è però rinviata all'autorità cantonale per nuova istruzione e completazione degli accertamenti limitatamente ai rimproveri di avere resistito indebitamente alla richiesta di restituzione dei documenti da parte del cliente (consid. 6) e di avergli fatturato il tempo impiegato a tale fine (consid. 8). Una volta eseguiti questi complementi l'autorità cantonale dovrà pronunciarsi nuovamente sulla sanzione disciplinare da impartire al ricorrente, considerando d'un canto la violazione delle norme professionali già stabilita in via definitiva (la mancata presentazione della fattura dettagliata) e, d'altro canto, l'esito degli accertamenti ancora da esperire. Non possono pertanto essere esaminate ora le critiche che il ricorrente muove alla commisurazione della sanzione.
10.
II ricorrente può essere considerato vincente per metà. Lo Stato del Cantone Ticino gli verserà pertanto un'indennità dimezzata per ripetibili (art. 159 cpv. 3 OG), posto che, nel campo disciplinare, l'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (Commissione di disciplina) svolge compiti che possono essere definiti di diritto pubblico nel senso dell'art. 159 cpv. 2 OG. Applicando per analogia l'art. 156 cpv. 2 OG, allo Stato non possono inoltre essere caricate spese (DTF 107 Ib 279 consid. 5): la tassa di giustizia, anch'essa dimezzata, va quindi posta a carico del solo ricorrente (art. 156 cpv. 3, 153 e 153a OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
II ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto: la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente, al quale lo Stato del Cantone Ticino verserà fr. 800.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati e alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Losanna, 13 agosto 2004
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: