Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.63/2004 /bom
Sentenza del 31 marzo 2004
I Corte civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________ Sagl,
ricorrente,
rappresentata dal gerente Angelo Gaiardelli,
contro
B.________,
opponente,
rappresentato dal Sindacato Edilizia & Industria, sezione di Locarno e Valli,
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
art. 9 Cost.,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 4 febbraio 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
B.________ ha lavorato alle dipendenze di A.________ Sagl dal 1° febbraio 2000 al 24 maggio 2002. Tre giorni dopo la fine del rapporto di lavoro, il 27 maggio, egli ha sottoscritto un documento nel quale ha fra l'altro dichiarato "di essere stato tacitato per tutto quanto di mia spettanza e di non vantare ulteriori pretese future di nessun genere".
Ciononostante il 19 novembre 2002, per il tramite dei suoi rappresen-tanti sindacali, B.________ ha convenuto la sua ex datrice di lavoro dinanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona onde ottenere il paga-mento di fr. 25'029.30, oltre interessi, a titolo di pretese salariali. La somma richiesta è stata successivamente ridotta a fr. 21'932.65. Egli ha segnatamente rivendicato il versamento dell'indennità d'inconvenienza, della tredicesima e dell'indennità per vacanze; ha inoltre asseverato di non aver potuto prestare le ore lavorative previste dal contratto collettivo. Premesso il mancato assoggettamento al Contratto Nazionale Mantello per l'edilizia principale in Svizzera (di seguito CNM), A.________ Sagl si è opposta all'istanza richiamandosi in particolare alla dichiarazione del 27 maggio 2002. Con sentenza dell' 11 marzo 2003 il giudice ha accolto l'azione limitatamente a fr. 20'987.55, più accessori.
2.
Adita dalla soccombente, con sentenza del 4 febbraio 2004 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - come già il Pretore - ha in primo luogo accertato l'applicabilità del CNM alla fatti-specie e l'inefficacia della dichiarazione 27 maggio 2002, siccome in contrasto con l'art. 341 CO. La Corte ha poi confermato pressoché integralmente le conclusioni del primo giudice sulle pretese vantate da B.________, eccezion fatta per quella relativa all'indennità per incon-venienza. Donde la riduzione dell'importo accordatogli a fr. 17'826.40, oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2002.
3.
Postulando l'annullamento e la modifica della predetta pronunzia, A.________ Sagl è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 4 marzo 2004, con un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 9 Cost.
Né l'opponente né l'autorità cantonale sono state invitate a formulare osservazioni.
4.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 129 I 173 consid. 1, 185 consid. 1 pag. 188).
4.1 In concreto, il ricorso di diritto pubblico risulta d'acchito inammissibile nella misura in cui mira ad ottenere la modifica della sentenza impugnata nel senso che A.________ Sagl nulla più deve a B.________ (DTF 129 I 173 consid. 1.5).
A prescindere da eccezioni in concreto non realizzate, il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 9 Cost. ha infatti natura mera-mente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 pag. 131 seg.). Ciò significa che il Tribunale federale può solamente annullare una decisione contraria alla Costituzione, non invece modificarla o sostituirla con la propria. In altre parole, l'annullamento del giudizio impugnato in caso di accoglimento di un ricorso di diritto pubblico comporta unicamente il ripristino della procedura dinanzi all'autorità cantonale (DTF 128 I 280 consid. 1).
4.2 Per il resto, il gravame si avvera inammissibile siccome rivolto esclusivamente contro l'applicazione del diritto federale, nonostante l'esplicito richiamo all'art. 9 Cost. in ingresso all'allegato ricorsuale.
4.2.1 Concerne infatti il diritto federale la questione di sapere se la dichiarazione del 27 maggio 2002 fosse valida oppure nulla poiché in contrasto con l'art. 341 CO, come ritenuto dai giudici cantonali.
Ad analoga conclusione si deve giungere per gli argomenti concernenti gli effetti del conferimento del carattere obbligatorio generale da parte del Consiglio federale al CNM, l'assoggettamento della ricorrente a tali normative nonché la loro applicazione nel caso di specie.
Lo stesso vale, infine, laddove all'autorità ticinese viene rimproverato di aver disatteso l'art. 343 cpv. 4 CO.
4.2.2 Ora, giusta l'art. 84 cpv. 2 OG il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solamente se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta al tribunale o a un'altra autorità federale mediante azione o altro rimedio. In concreto, la ricorrente ritiene a torto che "a livello federale non sussistono altri rimedi a tutela degli aggravi formulati dal ricorrente e delle relative domande giudiziali".
Trattandosi di una causa pecuniaria con un valore litigioso che supera ampiamente il limite di fr. 8'000.-- posto dall'art. 46 OG, essa avrebbe potuto e dovuto far valere i suoi argomenti nel quadro di un ricorso per riforma (art. 43 OG).
5.
Alla luce di quanto appena esposto, considerati in particolare il fatto che la ricorrente non è patrocinata da un difensore professionista (DTF 120 II 270 consid. 2) e che l'allegato ricorsuale ossequia, perlomeno parzialmente, le esigenze di motivazione poste dall'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, il ricorso di diritto pubblico può essere convertito in un ricorso per riforma.
5.1 Va innanzitutto respinta la tesi secondo cui la dichiarazione sotto-scritta il 27 maggio 2002 vincolerebbe il lavoratore.
Contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente tale atto non costituisce una decisione impugnabile entro un termine di trenta giorni. Né può essere ravvisato un abuso di diritto nel comportamento del lavoratore, il quale, dopo aver sottoscritto il noto documento, ha comunque avanzato varie pretese salariali. A norma dell'art. 341 CO - disposizione inderogabile a svantaggio del lavoratore (art. 362 CO) - nel mese successivo alla fine del rapporto di lavoro il lavoratore non può infatti rinunciare a crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo. La ricorrente nemmeno assevera che le richieste avanzate da B.________ non rientrerebbero in questa categoria.
5.2 Essa ribadisce piuttosto di non essere assoggettata al CNM, non avendovi aderito. A torto.
Giusta l'art. 357 cpv. 1 CO, le disposizioni normative delle convenzioni collettive hanno, di principio, effetto diretto ed imperativo solo per i da-tori di lavoro ed i lavoratori vincolati. Il campo di applicazione della convenzione può tuttavia essere esteso a terzi, che non l'hanno sottoscritta, mediante una decisione particolare del Consiglio federale detta conferimento del carattere obbligatorio generale (art. 1 della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, RS 221.215.311; cfr. DTF 123 III 129 consid. 3a pag. 131).
Questo è quanto accaduto nel caso in rassegna. Con decreto del 10 novembre 1998 il Consiglio federale ha conferito carattere generale al CNM del 13 febbraio 1998, la cui validità è poi stata prorogata sino al 31 marzo 2002 con un ulteriore decreto del 6 giugno 2000 (cfr. FF 1998 pag. 4469 segg. e FF 2000 pag. 3086 seg.). Ciò significa che le norme di tale convenzione hanno effetto diretto ed imperativo per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori impiegati nel ramo, indipendentemente dal fatto ch'essi vi abbiano direttamente aderito oppure no, com'è il caso della ricorrente.
5.3 La critica rivolta contro l'applicazione delle norme del CNM risulta invece inammissibile siccome motivata in modo carente. Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, la parte che ricorre è infatti tenuta a prendere posizione chiaramente sulle motivazioni della decisione impugnata, così da far emergere le ragioni che la inducono a ritenere che la stessa contravviene a regole del diritto federale.
5.4 Infine, la ricorrente non ha miglior fortuna laddove rimprovera all' autorità cantonale di aver disatteso l'art. 343 cpv. 4 CO - che stabili-sce il principio inquisitorio nell'ambito delle controversie derivanti dal contratto di lavoro - omettendo di acquisire agli atti la documentazione da lei prodotta unitamente all'appello.
Per costante giurisprudenza l'obbligo del giudice di stabilire d'ufficio i fatti non esime infatti le parti da una collaborazione attiva e da una conduzione del processo diligente, conforme alle normative procedurali applicabili (DTF 107 II 233 consid. 2c pag. 236; cfr. anche Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 417).
5.5 Ne discende che, esaminato quale ricorso per riforma, il gravame va respinto siccome manifestamente infondato, laddove ammissibile.
6.
Trattandosi di una controversia in materia di contratto di lavoro, con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.--, non si preleva tassa di giustizia (art. 343 cpv. 2 e 3 CO). Alla controparte, che non è stata invitata a pronunciarsi, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede fede-rale.
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. Trattato come ricorso per riforma, il gravame è respinto in quanto ammissibile.
2.
Non si preleva tassa di giustizia.
3.
Comunicazione alla ricorrente, al rappresentante della controparte e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 31 marzo 2004
In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: