BGer 2A.66/2004
 
BGer 2A.66/2004 vom 17.02.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
2A.66/2004 /viz
Sentenza del 17 febbraio 2004
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler, Merkli,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Pietro Simona,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
Oggetto
espulsione,
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del
17 dicembre 2003 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 1° aprile 1965 A.________ (1962), cittadino austriaco, ha raggiunto i genitori nel canton San Gallo ed è stato posto al beneficio di un permesso di domicilio. Trasferitosi nel 1989 nel canton Zurigo, gli è stato rilasciato un permesso di domicilio (cambiamento di cantone), il cui termine di controllo è stato fissato al 31 ottobre 1998. Dall'unione contratta nell'ottobre 1996 con la cittadina svizzera B.________, e sciolta per divorzio nel dicembre 1998, è nata C.________ (1997).
Il 27 agosto 1998, il Tribunale amministrativo ticinese ha confermato il rifiuto di autorizzare A.________ a domiciliarsi in Ticino, in quanto adempiva i requisiti dell'espulsione. All'epoca questi era già stato condannato a diverse riprese per complessivi 10 anni di detenzione e la sua condotta generale permetteva di concludere che egli non voleva o non era capace di adattarsi all'ordinamento elvetico. Il 29 novembre 1999 è stato poi emanato nei suoi confronti un divieto d'entrata in Svizzera di durata illimitata, poiché ritenuto persona indesiderata. Il gravame inoltrato contro quest'ultima decisione è tuttora inevaso.
B.
Il 7 novembre 2002 A.________, nuovamente in detenzione, ha presentato una nuova istanza di trasferimento del domicilio in Ticino, appellandosi all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone (ALC). Il 29 novembre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha risolto di espellerlo per una durata illimitata dal Ticino e dalla Svizzera, con divieto assoluto di rientrarvi senza autorizzazione, dato che continuava a delinquere e non versava gli alimenti alla figlia. La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato il 28 gennaio 2003. Quest'ultima risoluzione è stata tuttavia annullata dal Tribunale cantonale amministrativo il 28 aprile 2003, il quale ha invitato la precedente istanza ad effettuare ulteriori verifiche.
C.
Accertato che A.________ era ancora al beneficio di un permesso di domicilio, il Consiglio di Stato ha, il 23 settembre 2003, confermato il provvedimento di espulsione. La risoluzione governativa è stata confermata su ricorso dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 17 dicembre 2003.
D.
Il 2 febbraio 2004 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che siano annullate le decisioni emanate rispettivamente il 29 novembre 2002, il 23 settembre 2003 e il 17 dicembre 2003. Postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria, con nomina di un avvocato d'ufficio, e domanda che sia conferito effetto sospensivo al gravame. Censura un'errata applicazione del diritto.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
Per consolidata prassi il presente ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile (DTF 129 II 215 consid. 2.1). Esso è invece inammissibile nella misura in cui è chiesto l'annullamento delle decisioni del 29 novembre 2002 e del 23 settembre 2003, visto l'effetto devolutivo legato al ricorso di diritto amministrativo (DTF 125 II 29 consid. 1c).
2.
È incontestato che il ricorrente non ha praticamente mai smesso di delinquere sin dall'adolescenza. Al riguardo va ricordata l'impressionante frequenza dei suoi atti delittuosi, sfociati in ben undici condanne per complessivi tredici anni e mezzo. Vagliando la sua situazione personale, va osservato che egli non ha mai svolto un'attività professionale stabile e regolare, è stato ed è disoccupato, ha beneficiato e beneficia attualmente di prestazioni assistenziali nonché ha a carico 15 attestati di carenza beni ed è oggetto di 5 procedure esecutive. Benché viva in Svizzera dal 1965, egli non è quindi riuscito ad integrarsi nella nostra realtà e, soprattutto, non ha avuto un comportamento irreprensibile. Per quanto concerne i suoi legami familiari, va constatato che le relazioni intrattenute con la figlia non possono essere qualificate di strette nel senso voluto dalla prassi, dato che non le ha versato gli alimenti dovuti, lasciandola cadere a carico dell'assistenza pubblica, e che dispone solo di un diritto di visita, limitato e peraltro sorvegliato, nei suoi confronti. Il fatto che siano state rifiutate le testimonianze offerte per attestare di questa relazione non implica quindi un accertamento arbitrario dei fatti. Tenuto conto delle innumerevoli condanne e, soprattutto, del fatto che l'interessato, come rilevato in precedenza, non ha mai smesso di delinquere, neppure dopo la pronuncia dell'espulsione ora contestata, risultano adempiuti, malgrado la lunga permanenza in Svizzera, i requisiti per poter pronunciare questo provvedimento, il quale rispetta il principio della proporzionalità sia dal profilo della normativa federale (art. 10 cpv. 1 lett. a combinato con gli art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 cpv. 3 ODDS) sia da quello dell'art. 8 CEDU. Detto provvedimento non disattende nemmeno i pertinenti disposti dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e le relative direttive, dato che il comportamento assunto dal ricorrente implica una messa in pericolo attuale e sufficientemente grave dell'ordine pubblico nel senso del citato Accordo (su questo aspetto, cfr. DTF 129 II 215 segg., segnatamente consid. 6 e 7). Nel caso specifico, il ricorrente in effetti ha ampiamente dimostrato che vi era un rischio di recidiva molto elevato. Come esposto in precedenza, egli ha ripetutamente disatteso l'ordine pubblico, dimostrando un'incapacità pressoché totale di sapersi adattare alle regole vigenti nel nostro Paese. Osservato poi che ha vissuto fino al 1996 nella Svizzera tedesca, ove mentalità, usi e costumi sono assai simili a quelli del suo Paese d'origine, un suo rientro in Austria appare esigibile, malgrado il fatto che egli viva in Svizzera sin dalla prima infanzia. Anche in proposito, la sentenza querelata rispetta quindi il principio della proporzionalità.
Per i motivi esposti, la sentenza impugnata si rivela giustificata: il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto nella misura in cui è ammissibile e il giudizio querelato confermato.
3.
Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG).
4.
4.1 Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'emanazione del presente giudizio, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
4.2 Visto che l'impugnativa era sin dall'inizio priva di esito favorevole, l'istanza di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio va respinta (art. 152 OG). Le spese, il cui ammontare è fissato tenendo conto della situazione finanziaria modesta del ricorrente, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (per informazione).
Losanna, 17 febbraio 2004
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero:
Il presidente: La cancelliera: