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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
H 279/00
Sentenza del 16 dicembre 2002
IVa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere
Parti
D.________, ricorrente,
contro
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente,
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 16 giugno 2000)
Fatti:
A.
Nell'ambito di un controllo del conteggio dei salari esperito in data 23 ottobre 1998, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha accertato che negli anni sottoposti a verifica (1994-1997) la Società D.________, di P.________, aveva corrisposto a A.________, cui erano stati appaltati lavori di sartoria eseguiti a domicilio e la quale a sua volta aveva affidato l'esecuzione di parte di tali lavori a S.________, pure esercitante detta attività a domicilio, una retribuzione di complessivi fr. 53 870.- (per gli anni 1995 e 1996), sulle cui prestazioni non erano stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG ed AD.
Ritenendo queste retribuzioni provento da attività lucrativa dipendente e rilevato che le stesse non erano state notificate all'AVS, la Cassa ha preteso dalla D.________ il pagamento dei contributi paritetici non saldati (decisione 4 giugno 1999, in sostituzione di un provvedimento 4 maggio 1999), corrispondenti in totale a fr. 8143.05 (periodo di controllo 1994-1997, salari notificati in meno negli anni 1995 e 1996). Il 22 aprile 1999, la Cassa aveva inviato uno scritto anche a A.________, nel quale indicava che le riprese effettuate concernevano soltanto gli anni 1995 e 1996, dato che nel 1997 l'interessata aveva svolto attività anche per altri committenti e risultava quindi come persona esercitante attività lucrativa indipendente.
B.
Contro il provvedimento amministrativo la D.________ è insorta con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, adducendo che quanto aveva versato a A.________ doveva essere considerato come provento da attività lucrativa indipendente.
Con giudizio del 16 giugno 2000 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame. Si basava in sostanza sul fatto che negli anni 1995 e 1996 la ditta ricorrente era stata l'unica committente di A.________ e che quest'ultima, nella dichiarazione fiscale 1997/98 (anni di computo 1995/96), aveva indicato la D.________ quale sua datrice di lavoro ed era stata tassata su un reddito di lavoro dipendente. Si trattava quindi di un reddito di lavoratrici a domicilio, il quale andava considerato come salario determinante. Da questo profilo, la circostanza che A.________ si fosse fatta aiutare da S.________ era da interpretarsi quale rapporto di servizio a più stadi, in cui la salariata superiore assumeva una salariata subalterna con il consenso del datore di lavoro. Rilevava che per l'anno 1997 A.________ aveva avuto, oltre alla D.________, un altro committente, per cui la Cassa l'aveva per quel periodo considerata a ragione quale lavoratrice indipendente, ciò che aveva del resto condotto, in seguito a nuova decisione, alla modifica dell'oggetto del gravame (stralcio dell'impugnativa per quel che riguardava l'anno 1997). Il fatto che l'interessata dal 1997 avesse avuto diversi committenti poteva giustificare la sua qualifica come indipendente, ritenuto specialmente che ci si trovava nel campo della sartoria a domicilio. Riteneva infine non essere determinante che A.________ avesse dichiarato di assumere a suo carico gli oneri AVS.
C.
La D.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo, con il quale chiede l'annullamento della querelata pronunzia. Dei motivi invocati si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
La Cassa postula la reiezione del gravame. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e A.________ hanno rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
1.1 La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 a e b e 105 cpv. 2 OG; cfr. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege pagg. 286 e 314). D'altra parte, essendo controverse contribuzioni pubbliche, questa Corte è svincolata dalle conclusioni delle parti (art. 114 cpv. 1 OG).
1.2 Come emerge dalla decisione impugnata e ritenuta la circostanza che il 22 aprile 1999 la Cassa aveva comunicato a A.________ che per l'anno 1997 avrebbe provveduto a "stralciare dalla ripresa salari effettuata alla D.________ l'importo relativo all'anno in questione", la lite verte in concreto sul periodo contributivo 1995-1996. Malgrado la precedente istanza non abbia chiaramente dichiarato statuire unicamente circa gli oneri relativi a quegli anni, tale è comunque l'oggetto della presente contestazione.
2.
2.1 La presente vertenza concerne il tema di sapere se la retribuzione di fr. 53 870.-, percepita da A.________ rispettivamente versata in parte a S.________ per la loro attività di sarta svolta a domicilio negli anni 1995-1996 per la D.________, sia da considerare come provento da attività lucrativa dipendente o indipendente.
2.2 In materia di AVS l'obbligo contributivo di persone esercitanti un'attività lucrativa dipende, tra l'altro, dal reddito da esse realizzato durante un determinato periodo di tempo con attività dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS). Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente "comprende qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri".
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente. Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta il rischio economico a carico del datore di lavoro.
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata).
3.
3.1 Nel caso in esame, Cassa e giudice di prime cure hanno ritenuto che durante gli anni 1995 e 1996 la D.________ era stata l'unica committente di A.________, quest'ultima avendo eseguito i lavori di sartoria come appaltatrice. Da tale circostanza si doveva dedurre, a differenza della situazione vigente nell'anno 1997, in cui la predetta lavoratrice aveva avuto due committenti, trattarsi di elementi tipici di un vero e proprio salario. Alla stessa conclusione essi giunsero rilevando che la medesima A.________ aveva indicato quale datrice di lavoro la predetta ditta e che l'interessata era stata tassata dalle autorità fiscali su un reddito da lavoro dipendente. Indifferente al proposito era il fatto che la predetta avesse dichiarato di assumere a suo carico gli oneri AVS. Infine, hanno addotto le precedenti istanze, la circostanza che la lavoratrice si era fatta aiutare da S.________, riversandole la metà della retribuzione ricevuta dalla ditta, indicava semplicemente come si trattasse di un rapporto di servizio a due stadi, in cui l'appalto di parte dei lavori alla salariata subalterna presupponeva il consenso del datore di lavoro.
3.2 La ricorrente contesta questo apprezzamento. Fa valere che a A.________ era stato conferito il lavoro di sarta da eseguire a domicilio e che in tale funzione ella del resto era stata, in un primo tempo, regolarmente affiliata in qualità di indipendente dalla Cassa medesima. Espone che i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono dati in concreto. Infatti, A.________ aveva acquistato le macchine industriali e le relative apparecchiature necessarie per la produzione, le quali erano estremamente onerose e costituivano pertanto un rischio economico imprenditoriale importante. Quale posto di lavoro utilizzava la propria abitazione, in cui aveva allestito un locale a scopo di atelier. Le spese generali incorse venivano sopportate dalla stessa lavoratrice, con la quale era stato concordato un prezzo al pezzo comprendente tutti i costi accessori. A.________ aveva affidato del lavoro da eseguire a S.________ senza darne comunicazione alla ditta. Infine, la ricorrente fa notare che ovviamente la sua appaltatrice avrebbe potuto eseguire incarichi anche per altri committenti.
4.
Le considerazioni suesposte non risultano attendibili. Emerge in effetti dal giudizio di primo grado che le conclusioni del giudice cantonale sono fondate su un accertamento completo dei fatti e che non è stato commesso nessun abuso del potere di apprezzamento. I diversi elementi del caso concreto indicano infatti concordemente e in modo convincente trattarsi di un rapporto di subordinazione sia dal profilo dell'impiego del tempo che da quello dell'organizzazione del lavoro. Essi pure permettono di ritenere che il rischio economico dell'attività era stato sopportato dalla ditta ricorrente. Le tesi invocate dalla D.________ sono state debitamente esaminate dalla precedente istanza e altrettanto pertinentemente esse sono state contrastate dalla Cassa in sede di risposta al gravame. Il giudice di prime cure ha inoltre ritenuto determinante, da un lato, che negli anni 1995 e 1996 unica committente di A.________ era stata la D.________, mentre a partire dal 1997 i committenti erano stati due. Dall'altro ha presunto che per dare lavoro a S.________ l'appaltatrice aveva ottenuto il consenso della ditta. Ora, il primo argomento sviluppato dalla Corte cantonale relativamente al biennio 1995-96 non risulta censurabile, aperto potendo restare il tema dello statuto contributivo per il 1997. Per quel che attiene al secondo, dall'insieme degli atti all'inserto è deducibile - quantomeno implicitamente e malgrado la D.________ lo neghi - che era stato chiesto e accordato il consenso per l'istituzione di un rapporto di appalto o di lavoro sui generis tra le due menzionate sarte. Si trattava quindi di una retribuzione a seguito di attività lucrativa dipendente. In queste condizioni, la pronunzia cantonale e la decisione amministrativa meritano tutela.
5.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario). Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), per cui esse devono essere messe a carico della ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1000.- sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, a A.________, Breganzona, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 16 dicembre 2002
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: