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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.309/2002 /bom
Sentenza del 3 dicembre 2002
II Corte civile
Giudici federali Bianchi, presidente,
Raselli e Nordmann,
cancelliere Piatti.
Avv. A.________
ricorrente,
contro
Delegazione tutoria di Gravesano (ora Commissione tutoria regionale 9), 6808 Torricella,
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Art. 9 e 29 Cost. (mercede del curatore),
(ricorso di diritto pubblico del 9 settembre 2002 presentato contro la sentenza emanata il 1° luglio 2002 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino).
Fatti:
A.
La Delegazione tutoria di Gravesano ha istituito in favore di B.________ una curatela volontaria, poi tramutata in curatela amministrativa. Con decisione su ricorso del 31 luglio 1998 l'autorità di vigilanza ha sostituito la precedente curatrice con l'avv. A.________ e ha limitato la curatela fino al risanamento della situazione finanziaria dell'interessata. Ad istanza del menzionato legale, la Delegazione tutoria ha poi revocato la curatela di amministrazione per il 31 gennaio 2000 e il 31 luglio seguente ha ridotto a fr. 2'000.-- la nota professionale di fr. 12'719.-- presentata il 29 febbraio 2000 dalla curatrice per le prestazioni svolte dal 1° agosto 1999 al 31 gennaio 2000. Il 9 novembre 2001 la Sezione degli enti locali, quale l'autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato dalla curatrice contro quest'ultima decisione e ha posto a suo carico la tassa di giustizia.
B.
Con sentenza del 1° luglio 2002 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ammissibile, un'appellazione inoltrata dalla soccombente, mettendo a suo carico le spese processuali, e ha confermato la decisione dell'autorità di vigilanza. L'ultima istanza cantonale ha rilevato che giusta l'art. 417 cpv. 2 CC l'autorità tutoria fissa la mercede del curatore, la cui adeguatezza può essere verificata su domanda di ogni interessato (art. 420 cpv. 2 CC). Nel merito osserva che la Delegazione tutoria aveva approvato un'ulteriore nota professionale di fr. 4'000.-- per l'attività svolta dopo il mese di aprile 1999: in questo modo la curatrice è pure stata retribuita per eventuali lavori inaspettati che si sono aggiunti alle sue incombenze ordinarie. La Corte cantonale ha poi indicato che in concreto non può essere applicata la Tariffa dell'Ordine degli Avvocati (TOA), poiché giusta il regolamento in materia di tutele e curatele in vigore fino alla fine del 2000, una curatrice ha diritto di essere rimunerata in base alla propria tariffa professionale unicamente nella misura in cui ha svolto mansioni specifiche inerenti alla sua professione. Non si giustifica nemmeno accordare alla ricorrente una mercede per il periodo successivo al 31 gennaio 2000, ritenuto che la curatela era stata revocata per tale data.
C.
Il 9 settembre 2002 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso per nullità e un ricorso di diritto pubblico. Con quest'ultimo rimedio postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento dell'appena menzionata sentenza. Essa chiede altresì di essere esonerata dal pagamento della tassa di giustizia in caso di soccombenza, risp. di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Narrati i fatti, lamenta segnatamente arbitrio per il taglio forfetario della sua nota d'onorario e afferma che la nomina di un'avvocata quale curatrice comporta, per la determinazione della sua mercede, l'applicazione della TOA. Infine, la ricorrente si duole della contraddittoria e insufficiente motivazione della decisione dell'ultima istanza cantonale e sostiene di non aver potuto esimersi dal prestare la sua opera anche nel periodo successivo alla revoca della curatela.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
Il 12 settembre 2002 il presidente della Corte adita ha respinto in via supercautelare la domanda di effetto sospensivo.
Diritto:
1.
1.1 Con sentenza del 4 novembre 2002 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il parallelo ricorso per nullità. Nulla osta all'esame del presente ricorso di diritto pubblico.
1.2 Il ricorso di diritto pubblico diretto contro una decisione dell'ultima istanza cantonale in materia di fissazione della mercede della curatrice è in linea di principio ammissibile. Infatti l'art. 100 cpv. 1 lett. g OG esclude il ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni in materia di vigilanza sulle autorità di tutela. Anche la via del ricorso per riforma non è aperta, atteso che, anche se il litigio concerne una somma di denaro, non si tratta di una causa civile ai sensi dell'art. 46 OG (sentenza del 6 marzo 2000 nella causa 5P.60/2000 consid. 1, DTF 41 II 296) e che le decisioni sulla rimunerazione del curatore non figurano fra i casi elencati nell'art. 44 OG.
1.3 Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG l'atto ricorsuale deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in cosa consista la violazione. In particolare l'impugnativa fondata sull'art. 9 Cost. non può essere sorretta da motivazioni con cui la ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello della Corte cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giuri-sdizione di appello a cui compete il libero esame del fatto e del diritto e la ricerca della corretta applicazione delle disposizioni invocate, ma deve invece dimostrare, con un'argomentazione precisa, che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a, 124 V 137 consid. 2b). Si ricorda infine che nell'ambito della procedura del ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica il diritto d'ufficio (DTF 125 I 71 consid. 1c).
In concreto il gravame, che si avvera confuso e appellatorio, ossequia solo in minima parte i predetti requisiti di motivazione. Non è infatti sufficiente ai fini dell'ammissibilità semplicemente elencare una serie di norme costituzionali o della CEDU, senza indicare i motivi per cui esse sono violate dalla sentenza impugnata.
2.
2.1 Secondo la ricorrente, la Corte cantonale misconosce che la nomina di un avvocato quale curatore implica l'applicazione della relativa tariffa professionale. Ai giudici cantonali non poteva inoltre sfuggire che il taglio forfettario a fr. 2'000.-- della nota d'onorario viola la Costituzione, la CEDU, il diritto federale e quello cantonale. Rileva infine che per legge il curatore ha diritto alla rifusione di tutte le spese.
2.2 La sentenza impugnata indica che l'attività esplicata dalla ricorrente non ha richiesto particolari conoscenze giuridiche e che, in base al regolamento in materia di tutele e curatele in vigore fino al 31 dicembre 2000, un curatore con conoscenze speciali ha diritto a essere rimunerato in base alla propria tariffa unicamente se e nella misura in cui ha svolto mansioni specifiche inerenti alla propria professione. Per il resto, i giudici cantonali rilevano che l'autorità di vigilanza non si è semplicemente limitata a negare un compenso superiore a fr. 2'000.--, ma ha esaminato gli argomenti della curatrice. La Sezione degli enti locali ha segnatamente considerato che un compenso complessivo di fr. 6'000.-- (fr. 4'000.-- per il periodo fino al 31 luglio 1999, oltre ai fr. 2'000.-- inerenti alla nota in discussione) era sufficiente a coprire anche eventuali mansioni straordinarie.
2.3 Nella DTF 116 II 399 il Tribunale federale ha stabilito che, qualora il curatore debba fornire prestazioni intrinseche alla sua attività professionale, egli ha, in linea di principio, diritto a una rimunerazione speciale fissata di massima in base alla sua tariffa professionale; non è tuttavia arbitrario riconoscere all'autorità incaricata di fissare la mercede un certo margine di apprezzamento, che permette di ridurre l'onorario risultante dalla tariffa di categoria (consid. 4).
In concreto la ricorrente non contesta di non aver svolto mansioni che richiedono conoscenze giuridiche particolari, ma si limita a sostenere in modo apodittico che per i curatori che sono avvocati deve essere applicata la tariffa del relativo ordine. Essa non spiega però il motivo per cui la mercede inerente alle attività che non richiedono specifiche conoscenze professionali debba variare in funzione alla professione praticata dal curatore. Ne segue che la censura, che propone una disparità di trattamento fra i curatori a seconda del mestiere esercitato, si avvera manifestamente infondata. Inammissibile, poiché non rispettoso dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, si rivela poi il rimprovero concernente una pretesa riduzione forfetaria dell'onorario. Altrettanto dicasi per la mancata rifusione delle spese, atteso che la ricorrente nemmeno indica quali poste non le sarebbero state rimborsate.
3.
3.1 La ricorrente afferma poi che la sentenza cantonale deve pure essere censurata perché contiene passaggi contraddittori e una motivazione insufficiente.
3.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, codificato nell'art. 29 cpv. 1 Cost., l'obbligo dell'autorità di motivare le proprie decisioni. Una decisione risulta essere sufficientemente motivata, allorquando la parte interessata è messa nelle condizioni di rendersi conto della sua portata e di poter far uso con piena cognizione di causa dei rimedi di diritto a sua disposizione per impugnare la medesima dinanzi ad un'istanza di giudizio superiore. Per questa ragione è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non deve per contro pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione di merito (DTF 126 I 97 consid. 2b con rinvii).
Ora, a prescindere dal fatto che anche questa censura disattende l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, occorre rilevare che da una semplice lettura della decisione impugnata emerge che la stessa è stata motivata conformemente ai principi summenzionati e che essa poteva essere impugnata con cognizione di causa dalla ricorrente.
4.
Infine la ricorrente sostiene, con riferimento al periodo successivo al 31 gennaio 2000 (e cioè dopo la fine della curatela), che essa non poteva esimersi dall'ascoltare quei creditori che chiedevano la continuazione della sua opera. Inoltre, essa era tenuta ad occuparsi degli interessi della pupilla anche dopo la revoca - di per sé non valida - della curatela.
Con la propria argomentazione la ricorrente, che nemmeno spende una parola per indicare le ragioni per cui la revoca della curatela non sarebbe valida, non fa apparire incostituzionale la motivazione della sentenza impugnata, peraltro perfettamente conforme al diritto, secondo cui l'onorario per eventuali prestazioni effettuate dopo la fine della curatela non soggiace all'approvazione dell'autorità tutoria nel senso dell'art. 417 cpv. 2 CC.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella minima parte in cui si avvera ammissibile, risulta manifestamente infondato e può essere respinto nella procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. In queste circostanze anche la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, poiché il gravame era fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 152 OG). La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), atteso che non sussistono motivi per esonerare la ricorrente dal pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione tutoria regionale 9 e alla
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 dicembre 2002
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: