BGer 5P.291/2002
 
BGer 5P.291/2002 vom 04.11.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.291/2002 /bom
Sentenza del 4 novembre 2002
II Corte civile
Giudici federali Bianchi, presidente,
Raselli e Hohl,
cancelliere Piatti.
A.________ S.A.,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Christof Affolter,
via Lucchini 8A, 6901 Lugano,
contro
B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Jean-Maurice Jordi,
via Frasca 3, casella postale 2179, 6901 Lugano,
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
art. 9 e 29 Cost. (iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale
degli artigiani ed imprenditori)
(ricorso di diritto pubblico del 22 agosto 2002 contro la decisione emanata il 9 luglio 2002 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
Fatti:
A.
Il 31 agosto 2001 l'impresa di costruzioni A.________ S.A. ha chiesto ed ottenuto - in via supercautelare - dal Pretore del distretto di Lugano l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori per l'importo di fr. 25'634.--, oltre interessi, sulla proprietà per piani , intestata a B.________. Dopo l'udienza di discussione, il Pretore ha, con decreto cautelare del 16 ottobre 2001, confermato l'iscrizione provvisoria e impartito all'istante un termine di 60 giorni per inoltrare l'azione tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.
B.
Il 9 luglio 2002, in accoglimento di un rimedio inoltrato da B.________, la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza e ha invitato l'Ufficiale del registro fondiario a cancellare, 15 giorni dopo la ricezione della sentenza, l'ipoteca legale iscritta a favore della A.________ S.A. I giudici cantonali hanno indicato che l'istante non ha reso verosimile di aver ossequiato il termine di cui all'art. 839 cpv. 2 CC, provvedendo a far iscrivere l'ipoteca legale entro tre mesi dal compimento dei lavori. L'impresa si è infatti limitata a produrre bollettini di lavoro giornalieri stesi dagli operai, che sono semplici scritture private senza valore probatorio.
C.
La A.________ S.A. è insorta al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico del 22 agosto 2002 e ha chiesto, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza cantonale. Narrati e completati i fatti, indica che nel dubbio l'iscrizione provvisoria va ordinata. Con la decisione contraria, la Corte di appello è incorsa in un formalismo eccessivo, ignorando segnatamente che l'istanza di iscrizione definitiva era regolarmente pendente, e ha arbitrariamente sminuito i menzionati bollettini. I giudici cantonali hanno poi violato la legge di procedura cantonale, non esperendo accertamenti d'ufficio e non considerando un richiamo contenuto nelle osservazioni all'appello. In tal modo, essi hanno pure violato il diritto di essere sentito della ricorrente e hanno commesso un diniego di giustizia.
Con decreto del 17 settembre 2002, dopo aver invitato la controparte ad esprimersi sulla domanda di misure d'urgenza, il presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso.
Non è stata chiesta una risposta al gravame.
Diritto:
1.
1.1 Per costante giurisprudenza una decisione che rifiuta l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori non è finale ai sensi dell'art. 48 OG e non può pertanto essere oggetto di un ricorso per riforma. Essa è tuttavia suscettiva di un ricorso di diritto pubblico (DTF 119 II 161 consid. 1, non pubblicato, 102 Ia 81 consid. 1, 95 I 97 consid. 2). Il gravame, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG) e fondato sulla violazione degli art. 9 e 29 Cost. è quindi in linea di principio ricevibile.
1.2 Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG l'atto ricorsuale deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in cosa consista la violazione. In particolare l'impugnativa fondata sull'art. 9 Cost. non può essere sorretta da motivazioni con cui la ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello della Corte cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete il libero esame del fatto e del diritto e la ricerca della corretta applicazione delle disposizioni invocate, ma deve invece dimostrare con un'argomentazione precisa che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a, 124 V 137 consid. 2b). Il Tribunale federale si pronuncia unicamente su quelle censure che la ricorrente ha invocato nell'atto di ricorso e a condizione che esse appaiono sufficientemente sostanziate (DTF 125 I 71 consid. 1c).
In concreto l'ammissibilità del gravame, appellatorio e motivato in modo apodittico, appare già di primo acchito e alla luce dei requisiti posti dalla summenzionata norma in larga misura esclusa.
2.
2.1 L'autorità cantonale, fondandosi sugli art. 321 cpv. 1 lett. b e 322 lett. a CPC ticinese, ha dichiarato irricevibili sia un documento datato 22 novembre 2001 prodotto dalla qui ricorrente con le sue osservazioni all'appello sia il richiamo, contenuto in tale atto, dell'istanza con cui ha chiesto l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. La prima norma vieta l'allegazione di nuove prove in sede di appello, mentre il secondo disposto non permette ai giudici cantonali di assumere nuovi documenti di propria iniziativa.
2.2 Secondo la ricorrente, così facendo, i giudici cantonali hanno violato il suo diritto di essere sentita e hanno commesso un diniego di giustizia. Essi hanno sì chiesto osservazioni all'appello, ma non le hanno prese in considerazione. La Corte cantonale, che ha ignorato l'espresso richiamo alla procedura di iscrizione definitiva, non ha nemmeno fatto uso della facoltà conferitale dall'art. 322 CPC ticinese di assumere d'ufficio determinate prove, quali perizie, ispezioni, audizioni di testi ed interrogatori formali delle parti.
2.3 Il diritto di essere sentito conferisce alle parti il diritto all'assunzione di prove rilevanti, offerte in tempo utile e nella forma prescritta (DTF 106 II 170 consid. 6b con rinvii). Ora, in concreto, la ricorrente non spiega perché la conclusione della decisione cantonale, secondo cui le prove in discussione non sono state tempestivamente offerte nelle forme previste dalla legge di procedura cantonale, è arbitraria. Ne segue che la censura concernente una violazione del diritto di essere sentita si rivela manifestamente infondata. Nemmeno il riferimento all'art. 322 CPC ticinese giova alla ricorrente, che non indica, con una censura conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, per quale motivo la Corte cantonale avrebbe applicato in modo arbitrario tale disposto di legge, non procedendo d'ufficio all'assunzione di prove. Essa pare misconoscere che giusta la costante giurisprudenza cantonale, non contestata nel gravame, tale norma non instaura un obbligo, ma conferisce al giudice una facoltà, che, quale eccezione al principio generale del divieto di nova in sede di appello, dev'essere utilizzata con la massima prudenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, 2a ed., n. 1 e 2 all'art. 322 CPC con rinvii). Altrettanto infondata si rivela l'argomentazione ricorsuale concernente il diniego di giustizia, ritenuto che non può essere rimproverato all'autorità cantonale, come invece fatto dalla ricorrente, un accertamento dei fatti incompleto o carente né si può affermare che essa abbia limitato la sua cognizione o che essa non abbia considerato eccezioni allegate e provate conformemente al diritto processuale.
3.
Giusta l'art. 839 cpv. 2 CC l'iscrizione di un'ipoteca degli artigiani e degli imprenditori dev'essere fatta al più tardi entro tre mesi dal compimento dei lavori. Tale termine può anche essere salvaguardato con un'iscrizione provvisoria ai sensi dell'art. 961 cpv. 1 n. 1 CC (art. 22 cpv. 4 RRF). In virtù dell'art. 961 cpv. 3 CC il giudice decide le domande con procedura sommaria e accorda l'iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa. Esplicitando quest'ultima norma, secondo cui è sufficiente che il diritto sembri esistere (cfr. segnatamente il tenore francese dell'art. 961 cpv. 3 CC), la giurisprudenza in materia di ipoteche legali degli artigiani e degli imprenditori ha già stabilito che, in caso di dubbio sull'esistenza delle condizioni per l'iscrizione, il giudice deve ordinare l'iscrizione e ciò segnatamente in presenza di una situazione di fatto o di diritto non acclarata e meritevole di un esame più ampio di quello a cui egli può procedere nel quadro dell'istruzione sommaria (DTF 102 Ia 81 consid. 2b/bb).
3.1 La sentenza impugnata indica che i documenti prodotti dalla ricorrente non sono idonei a provare la data del compimento dei lavori. Trattasi di bollettini di lavoro giornalieri compilati da impiegati dell'impresa, che non sono stati sottoposti alla controparte e che, per costante giurisprudenza, possono unicamente assurgere a prova se il loro estensore compare innanzi al giudice in veste di parte, testimone o perito e si esprima in merito. La verosimiglianza richiesta dalla legge per poter ordinare l'iscrizione dell'ipoteca legale non può unicamente essere fondata su mere dichiarazioni di una parte, che sono contestate dall'altra. Del resto, nulla impediva all'impresa di citare quali testi gli operai che avevano eseguito i lavori o il redattore dei relativi rapporti.
3.2 Secondo la ricorrente l'iscrizione provvisoria deve sempre essere accordata, a meno che non si tratti di una richiesta fatta manifestamente per angheria o chicane. Il proprietario ha sempre la possibilità di proporre le sue eccezioni sulla tempestività della domanda nella procedura inerente all'iscrizione definitiva. In concreto poi i giudici cantonali hanno sminuito i bollettini prodotti, che devono essere veri, poiché la ricorrente, che aveva previsto nella petizione la testimonianza dei propri dipendenti, non aveva alcun interesse a produrre dei documenti falsi. Del resto, nemmeno la controparte ha chiesto di sentire gli operai, poiché sapeva che le loro deposizioni non le avrebbero giovato. Inoltre, procedere a tali audizioni già in sede di iscrizione provvisoria avrebbe costituito un inutile doppione. I giudici cantonali sono pertanto caduti in un formalismo eccessivo, esigendo siffatte testimonianze, e nell'arbitrio per non aver reputato provata la data di compimento dei lavori.
3.3 Nella fattispecie in esame l'argomentazione ricorsuale non fa apparire insostenibile la conclusione dei giudici cantonali, secondo cui i contestati rapporti di lavoro, che l'appaltatrice non aveva nemmeno sottoposto alla cliente, sono inidonei a dimostrare da soli l'esecuzione dei lavori menzionati alla data indicata. Non si può rimproverare alla Corte cantonale di essere incorsa in un eccesso di formalismo o di essere caduta nell'arbitrio per non aver riconosciuto forza probatoria a tali documenti, che l'impresa intendeva far confermare mediante audizioni testimoniali nella procedura d'iscrizione definitiva: la contestazione sui bollettini di lavoro doveva infatti essere risolta in quella sede e non in una fase successiva. La ricorrente pare poi dimenticare che chi domanda l'iscrizione deve rendere verosimile il suo diritto. Essa non può pertanto dedurre alcunché dal fatto che neppure la controparte abbia chiesto l'audizione degli operai. Ne segue che le censure sollevate non dimostrano che la sentenza impugnata sia insostenibile laddove indica che la data di compimento dei lavori non è stata resa verosimile. In assenza di sufficienti riscontri probatori, i giudici cantonali non si sono nemmeno trovati in quella situazione di dubbio che, giusta la citata giurisprudenza federale, impone l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e come tale va respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG). Con riferimento all'ammontare di quest'ultime si ricorda che la controparte è unicamente stata invitata a presentare osservazioni alla domanda di effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 500.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio del registro fondiario del distretto di Lugano.
Losanna, 4 novembre 2002
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: