BGer U 419/2000
 
BGer U 419/2000 vom 28.10.2002
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
U 419/00
Sentenza del 28 ottobre 2002
IIIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen;
Scartazzini, cancelliere
Parti
S.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Rossano Pinna, Via Somaini 10/Via P. Lucchini, 6901 Lugano,
contro
Zurigo Assicurazioni, 8085 Zurigo, opponente, rappresentata dall'avv. Mattia A. Ferrari, Via A. di Sacco 8, 6501 Bellinzona
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 4 settembre 2000)
Fatti:
A.
S.________, nata nel 1955, all'epoca alle dipendenze della F.________ in qualità di Client Service Director, era come tale assicurata contro gli infortuni presso la Zurigo Compagnia di assicurazione sulla vita. In data 16 novembre 1991 è rimasta coinvolta, unitamente al proprio marito, in un incidente della circolazione stradale, in cui ha riportato essenzialmente un trauma da accelerazione al rachide cervicale. Il caso è stato assunto dalla Zurigo Assicurazioni che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge. I disturbi si sono protratti per un lungo tempo, durante il quale l'assicurata ha continuato a lamentare dolori alla nuca, cefalee e vertigini. Tuttavia, sin dal dicembre 1991 è stata ammessa l'assenza di un'incapacità lavorativa, e ciò sia da parte del dott. P.________, il quale aveva curato l'interessata dopo l'infortunio, che dall'assicurata stessa.
Con decisione 13 novembre 1998, la Zurigo Assicurazioni ha posto fine alle prestazioni di corta durata a contare dal 10 ottobre 2000. Ha nel contempo negato il diritto ad una rendita d'invalidità e riconosciuto un'indennità per menomazione dell'integrità del 5 %. A seguito dell'opposizione interposta da S.________, in data 16 febbraio 1999 l'assicuratore infortuni ha parzialmente modificato il suo provvedimento. Nella misura in cui ci si sarebbe ancora potuto attendere un miglioramento delle condizioni di salute dell'interessata, il caso non era da considerare chiuso. La Zurigo Assicurazioni si è pertanto dichiarata disposta a continuare ad assumere le spese di cura; ha invece rifiutato di assegnare ulteriori indennità giornaliere, ritenuto che l'assicurata non presentava alcuna inabilità lavorativa. La Zurigo ha altresì affermato essere la decisione 13 novembre 1998 cresciuta in giudicato per quanto riguardava l'indennità per menomazione dell'integrità.
B.
Tramite l'avv. R. Pinna, di Lugano, S.________ è insorta avverso la decisione su opposizione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Ha innanzitutto chiesto, in ordine, l'allestimento di una perizia medica pluridisciplinare volta ad accertare l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra i disturbi ancora lamentati e l'evento traumatico del 16 novembre 1991. Ha inoltre postulato, nel merito, che l'istanza adita avesse a riesaminare la questione concernente l'indennità per menomazione dell'integrità. Ha in particolare invocato il proprio diritto a indennità giornaliere. A questo proposito, fondandosi su un referto redatto dal dott. W.________ il 10 maggio 1999, della Clinica X.________, argomentava di aver presentato, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 16 settembre 1998, un'incapacità lavorativa media pari al 60 %. Per quel che riguardava la situazione dopo quest'ultima data, alla quale aveva avuto luogo un consulto eseguito dal prof. dott. L.________, primario della Clinica Y._______, concludeva chiedendo l'erezione di una perizia medica giudiziaria. Infine, a sostegno delle proprie censure, ha prodotto un referto datato 25 maggio 2000, redatto dal dott. M.________, specialista FMH in neurologia.
Con giudizio del 4 settembre 2000 la Corte cantonale ha parzialmente accolto il gravame. Nei considerandi, essa ha dichiarato l'impugnativa priva di oggetto nella misura in cui la ricorrente aveva chiesto l'allestimento di una perizia medica pluridisciplinare. Ha invece ritenuto che a torto la Zurigo Assicurazioni avesse considerato essere cresciuta in giudicato la decisione in lite per quel che concerneva il diritto all'indennità per menomazione dell'integrità; l'assicuratore LAINF doveva quindi nuovamente chinarsi su tale questione. Per quel che concerneva le indennità giornaliere, trattandosi del periodo antecedente la data in cui aveva avuto luogo il consulto presso il prof. L.________ (16 settembre 1998, referto del 9 ottobre seguente), l'assicurata era stata degente presso la Clinica X.________ dal 24 novembre al 12 dicembre 1997 ed era quindi rimasta, durante il soggiorno, totalmente incapace al lavoro. Per quel periodo aveva pertanto diritto alle indennità giornaliere. Simili indennità non potevano invece essere accordate per il tempo rimanente, segnata mente per quello dal 17 settembre 1998 in poi. Infatti, se da un lato emergeva dal referto peritale stilato dal prof. L.________ il 9 ottobre 1998 che l'interessata presentava, sin dal verificarsi dell'evento infortunistico, un'incapacità lavorativa del 20 %, dall'altro gli atti all'inserto attestavano che l'insorgente, prima di rimanere vittima dell'infortunio occorsole il 16 novembre 1991, era stata occupata solo nella misura dell'80 %. Non si poteva quindi ammettere l'esistenza di un'inabilità lavorativa.
C.
Rappresentata dal suo legale, S.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio cantonale. Protestate spese e ripetibili, ne chiede l'annullamento limitatamente al rifiuto di corrisponderle indennità giornaliere e postula, in accoglimento del gravame, che l'incarto venga retrocesso all'autorità cantonale affinché disponga quanto necessario per il riconoscimento, nella misura del 20 % e almeno a partire dal 15 giugno 1994, di tali indennità.
Rappresentata dall'avv. M. Ferrari, di Bellinzona, la Zurigo Assicurazioni chiede la disattenzione dell'impugnativa. Invitato a determinarsi, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non ha presentato osservazioni. In data 22 agosto 2001 il predetto Istituto assicuratore ha trasmesso a questa Corte, tramite il suo legale, una perizia di parte allestita dal prof. L.________ il 1° giugno 2001. Il 28 dicembre seguente è stato rassegnato un rapporto completivo 16 novembre 2001 dello stesso medico.
Diritto:
1.
Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. Ha precisato in particolare quando appaia giustificato l'allestimento di una perizia giudiziaria riferita al tema dell'esistenza di un nesso di causalità naturale (DTF 119 V 337 consid. 1, cfr. pure DTF 125 V 352 consid. 3b/aa con riferimenti), quali siano le condizioni richieste perché si possa considerare definitivamente vagliato il tema del diritto a indennità per menomazione dell'integrità (art. 24 LAINF) e come si determini l'incapacità lavorativa suscettibile di giustificare il riconoscimento di indennità giornaliere (art. 16 LAINF). A tale esposizione basta pertanto fare riferimento e prestare adesione.
2.
In questa sede, la ricorrente non contesta la pertinenza delle considerazioni esposte dalla precedente istanza riguardanti la questione del nesso di causalità naturale. Ella nemmeno censura quanto è stato vagliato in merito alle cure mediche e alle indennità per menomazione dell'integrità, come pure non ha sollevato il tema del diritto ad una rendita d'invalidità. Considera invece che dovrebbe essere determinato il suo diritto ad un'indennità giornaliera del 20 % per il periodo posteriore al 15 giugno 1994, data di una precedente circostanziata indagine da parte del menzionato prof. L.________ riguardante l'incapacità lavorativa in discussione. Ne deriva che oggetto della presente lite è unicamente il tema di sapere se la ricorrente abbia diritto a indennità giornaliere, per un periodo diverso da quello stabilito dall'istanza cantonale.
3.
3.1 S.________ fa valere che nella ditta in cui era impiegata sino alla data dell'infortunio garantiva una presenza sul posto di lavoro di 40 ore settimanali, quindi pari a quella di una dipendente a tempo pieno. In base agli accordi presi con il datore di lavoro, compensava tuttavia il 20 % del tempo di presenza con ferie supplementari ("Frau S.________ arbeitete zwar jeweils während 5 Tagen 40 Stunden, war aber dennoch nur 80 % angestellt. D.h. dass sie ihre 20 % in zusätzlichen Ferien bezog."). Ne deduce che l'attività svolta richiedeva comunque una capacità lavorativa del 100 %, per cui non sarebbe stata in grado di esercitarla in seguito ai postumi dell'evento assicurato. Soggiunge che non traspare dagli atti e neppure sarebbe stato affermato dalla Zurigo che dopo l'infortunio avrebbe esercitato la nuova attività all'80 % soltanto. A sostegno delle proprie censure si avvale della prassi di questa Corte, secondo la quale non esclude il riconoscimento di un'invalidità il fatto che un assicurato occupato a tempo parziale sia ancora in grado, dopo l'infortunio, di lavorare nella stessa misura e con la stessa retribuzione ad esso antecedenti.
3.2 Nella sentenza invocata dalla ricorrente, pubblicata in DTF 119 V 475 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni aveva giudicato in tal senso vagliando la questione del diritto ad una rendita d'invalidità. In quel caso si trattava in particolare di determinare il grado d'invalidità, giusta l'art. 18 LAINF, paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire dopo l'insorgenza dell'invalidità, e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate del mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (cpv. 2). Ben diversa è invece la situazione qualora l'assicurato faccia valere un diritto a indennità giornaliere. Ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAINF, ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito di infortunio. In caso di stato di salute labile, il grado d'incapacità lavorativa non si valuta, durante un lasso di tempo limitato, secondo le conseguenze manifestatesi in un'attività sostitutiva, esigibile in virtù dell'obbligo generale di ridurre il danno, bensì in base a quelle accertate nella professione iniziale (RAMI 2000 no. U 366 pag. 92 consid. 4). Ritenuto lo scopo dell'assicurazione di un'indennità giornaliera, che consiste nella copertura della perdita di guadagno in caso d'infortunio o di malattia, l'apprezzamento della capacità lavorativa riferito alla precedente professione deve costituire la regola (RAMI 1987 no. U 27 pag. 394 consid. 2b).
3.3 Nel caso in esame, l'incidente della circolazione stradale è avvenuto il 16 novembre 1991 e le sue conseguenze si sono protratte per lungo tempo, durante il quale l'assicurata ha continuato a lamentare dolori alla nuca, cefalee e vertigini. Dal 24 novembre al 12 dicembre 1997 è stata inoltre totalmente inabile al lavoro per aver soggiornato alla Clinica X.________. In tali circostanze non può essere affermato che ci si trovasse, tra il 15 giugno 1994 e la data della decisione in lite (13 novembre 1998), in una fase di patologia stabile, in cui si sarebbe potuto porre il tema di sapere se fosse ragionevolmente esigibile dall'assicurata utilizzare la residua capacità di lavoro in un altro settore. Ritenuto che durante il predetto periodo S.________ ha presentato una capacità lavorativa dell'80 % (referto del prof. L.________ del 9 ottobre 1998) e che, prima di rimanere vittima dell'infortunio occorsole il 16 novembre 1991, era stata pure occupata nella misura dell'80 %, l'esistenza di un'inabilità lavorativa indennizzabile è stata correttamente negata dalla precedente istanza.
3.4 Deriva dalle suesposte considerazioni che, ad eccezione del periodo ammesso dalla Corte cantonale, il diritto a indennità giornaliere è stato a ragione rifiutato. Il ricorso deve essere pertanto disatteso, senza che occorra ordinare l'allestimento di ulteriori indagini peritali e senza che si possa tener conto, nella presente evenienza, della perizia di parte prodotta il 22 agosto 2001, stilata dal prof. L.________ in data 1° giugno 2001, né quella completiva 16 novembre 2001. Merita quindi conferma il giudizio impugnato.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 28 ottobre 2002
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: