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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
I 750/01
Sentenza del 8 ottobre 2002
IIIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Kernen, Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere
Parti
C.________, Italia, ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
(Giudizio del 10 ottobre 2001)
Fatti:
A.
C.________, cittadino italiano nato nel 1955, dopo avere lavorato in Svizzera quale gruista dal 1987 al 1991, versando i contributi di legge, in data 27 aprile 1992 formulava una domanda volta ad ottenere una rendita dall'assicurazione svizzera per l'invalidità a dipendenza di una inabilità lavorativa addebitabile ad una lombosciatalgia destra.
La decisione del 9 maggio 1994, con cui la Cassa svizzera di compensazione respingeva la richiesta di rendita per carenza d'incapacità di guadagno pensionabile, veniva annullata, per giudizio 20 febbraio 1996, dalla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale rinviava gli atti all'amministrazione per complemento d'istruttoria.
Affidati gli ulteriori accertamenti alla Clinica X.________, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), divenuto nel frattempo competente, respingeva con provvedimento del 28 aprile 1997 nuovamente la domanda, sempre per carenza d'invalidità rilevante.
Anche questa decisione veniva annullata dai giudici commissionali, i quali, con giudizio 29 maggio 1998, disponevano l'ulteriore retrocessione della causa per nuovo complemento istruttorio, non ritenendo acclarata l'eventuale incapacità lavorativa nel periodo dal 1991 al 1997.
Dopo avere nuovamente interpellato gli specialisti della Clinica X.________, l'UAI, in data 10 gennaio 2000, accoglieva parzialmente la richiesta, ponendo l'assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° maggio 1992 al 31 dicembre 1993 e di una mezza rendita dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994 a dipendenza di una inabilità addebitabile a sindrome dolorosa lombospondilogena cronica in colonna vertebrale di forma morbosa, stato dopo interlaminectomia L4/5, discectomia e decompressione, nonché a diabete mellito, ipertonia arteriosa e insufficienza venosa cronica.
B.
Ulteriormente aditi da C.________ con l'assistenza dell'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese, i giudici commissionali ne respingevano, con pronuncia 10 ottobre 2001, il gravame, confermando l'inesistenza di un'invalidità rilevante per l'erogazione di una rendita dopo il 30 giugno 1994.
C.
C.________, producendo un ulteriore parere medico del dott. M.________, interpone un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, riproponendo in via principale il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità dal 1° luglio 1994 e in via subordinata l'allestimento di una nuova perizia.
L'UAI e l'Ufficio AI del Cantone Ticino propongono di respingere il gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
1.1 La decisione amministrativa impugnata è stata emanata precedentemente all'entrata in vigore (1° giugno 2002) dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Questo Accordo, in particolare il suo Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non si applica pertanto nella presente procedura (sentenza del 9 agosto 2002 in re S., C 357/01, consid. 1, destinata alla pubblicazione nella Raccolta Ufficiale).
1.2 Nei considerandi del querelato giudizio, al quale si rinvia, i primi giudici hanno già compiutamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia - secondo l'ordinamento giuridico determinante, in vigore al momento della decisione amministrativa querelata (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a e riferimenti) -, deve adempiere per avere diritto a una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (art. 4, 28, 29 e 41 LAI). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
1.3 Giova comunque ribadire per chiarezza che, ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. Inoltre, l'art. 28 cpv. 1 LAI consente di erogare non solo la rendita intera se l'assicurato è invalido almeno al 66 2/3 per cento e la mezza rendita se è invalido almeno al 50 per cento, ma anche il quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento. Tuttavia, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, applicabile in concreto, le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera.
L'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. Tuttavia, qualora essi difettino per l'inattività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica, purché permettano di valutare l'incapacità lavorativa dell'interessato nell'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
2.
I primi giudici hanno respinto la domanda di rendita fondando il loro apprezzamento sulla valutazione espressa dai medici della Clinica X.________ il 5 luglio 1999, per i quali l'assicurato, sulla base dei reperti clinici, radiologici e elettrodiagnostici, continua a presentare una piena capacità lavorativa nell'attività di gruista, confermando quanto già avevano avuto modo di affermare nella loro precedente perizia del 10 marzo 1997.
Per quanto attiene per contro alle limitazioni relative agli anni 1991-1997, che hanno preceduto la prima visita del marzo 1997, i periti intervenuti si sono basati su un esame retrospettivo degli atti e sulla propria esperienza, osservando che nell'aprile del 1992 potrebbe essere insorta un'esacerbazione della lombosciatalgia che avrebbe causato una piena incapacità al lavoro al massimo fino all'8 febbraio 1993, come risulta dal rapporto di pari data della dott.ssa W.________, mentre un ulteriore periodo di totale inabilità lavorativa della durata di sei mesi al massimo, a sua volta seguito da una nuova incapacità parziale (nella misura del 50%) di pari durata, sarebbe stato originato dall'intervento di discectomia del 25 marzo 1993, non necessariamente indicato, che avrebbe così determinato la decisione dell'amministrazione di assegnare a C.________ una rendita intera fino al 31 dicembre 1993 e una mezza pensione per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994.
3.
Il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di scostarsi dalle chiare conclusioni cui sono pervenuti i medici della Clinica X.________ e la Commissione di ricorso.
3.1 In particolare, la valutazione espressa dagli specialisti Y.________ appare frutto di un giudizio ancorato su dati obiettivi, risultanti da accertamenti autonomi o comunque dall'incarto amministrativo, e non su semplici affermazioni soggettive, che invece hanno, come fa, tra gli altri, notare il consulente medico dell'UAI, dott. L.________, maggiormente inciso sulle discrepanti conclusioni del dott. Z.________ e del dott. M.________, i cui ulteriori rilievi (differenza di perimetro delle cosce, quadro flebostatico e patologia delle spalle) sono per il resto risultati essere irrilevanti ai fini della determinazione di una incapacità lavorativa oppure in contrasto con i reperti oggettivi messi in evidenza dalla perizia commissionata dall'amministrazione.
Alla luce di queste considerazioni, le risultanze della perizia in parola, che è stata affidata a specialisti esterni all'amministrazione e si è fondata, in piena cognizione della pregressa cognizione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi, tenendo conto delle censure del paziente e giungendo in maniera chiara a fondate e logiche conclusioni, meritano pieno valore probatorio, non ravvisando questa Corte indizi concreti che ne mettano in discussione l'attendibilità (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; VSI 2000 pag. 108 consid. 3a). Non sussiste pertanto nemmeno necessità alcuna di disporre ulteriori accertamenti.
3.2 Il ricorrente allega al ricorso un nuovo rapporto del dott. M.________ del 19 novembre 2001, che riferisce di un recente peggioramento del complessivo quadro clinico rispetto a quanto evidenziato nelle sue precedenti valutazioni, segnatamente nel suo ultimo referto del 10 gennaio 2000.
Orbene, come rettamente fa osservare l'amministrazione opponente, questo ulteriore rilievo non può essere considerato nell'ambito del presente giudizio, ma può semmai sostanziare una domanda di revisione, in quanto, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata (DTF 121 V 366 consid. 1b e riferimenti).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nonché all'Ufficio AI del Cantone Ticino.
Lucerna, 8 ottobre 2002
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: