BGer 1A.133/2002
 
BGer 1A.133/2002 vom 30.07.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.133/2002/col
Sentenza del 30 luglio 2002
I Corte di diritto pubblico
Giudici federali Nay, giudice presidente,
Reeb, Catenazzi,
cancelliere Gadoni.
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. John Rossi, Studio legale Spiess Brunoni Pedrazzini Molino, via Pioda 14, casella postale 3339, 6901 Lugano,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia;
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il
17 maggio 2002 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 29 marzo 2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha presentato all'Autorità svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in un procedimento penale aperto in Italia contro B.________ e altre persone per i reati, commessi sino al mese di settembre 1999, di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, al falso in bilancio, all'esportazione illegale di farmaci, alla truffa, alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci e al commercio di medicinali pericolosi per la salute pubblica.
Secondo l'Autorità estera le persone indagate, grossisti nel campo dei medicinali, avrebbero usato documenti pubblici delle autorità sanitarie contraffatti al fine di commercializzare farmaci a livello internazionale; essi avrebbero in particolare messo in commercio all'estero prodotti farmaceutici per l'uso ospedaliero, sottraendoli a questa destinazione, ma beneficiando del maggiore sconto, offerto ai grossisti autorizzati ad acquistare e commercializzare farmaci in confezioni ospedaliere. Le operazioni incriminate sarebbero avvenute per il tramite di società italiane ed estere controllate dagli indagati, i quali avrebbero falsificato bilanci, documenti contabili e fatturazioni per ottenere, tra l'altro, ingenti forniture di farmaci in confezione ospedaliera da distribuire all'estero e costituire pure pretese di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare le società X.________, Y.________ e Z.________ avrebbero corrisposto alla Q.________ SA di Lugano considerevoli compensi per mediazioni sia sugli acquisti sia sulle vendite.
La domanda di assistenza giudiziaria tendeva, per le operazioni concernenti la Svizzera, alla perquisizione della Q.________ SA, all'interrogatorio dei suoi amministratori e all'acquisizione di documenti sui rapporti tra questa società e le ditte X.________, Y.________ e Z.________, controllate dagli indagati.
B.
L'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG), ha delegato l'esecuzione della rogatoria al Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP). Questi, il 29 settembre 2000, ha accertato l'ammissibilità della domanda e ordinato la perquisizione - poi eseguita il 9 gennaio 2001 dalla Polizia ticinese - degli uffici della Q.________ SA e di ogni locale in cui si trovassero suoi documenti; ha inoltre disposto il sequestro della documentazione concernente i rapporti tra la società e la X.________, la Y.________ e la Z.________; nello stesso atto e con ulteriore decisione del 10 gennaio 2001, il PP ha altresì ordinato alla banca P.________ di Lugano di produrre la documentazione bancaria della relazione intestata alla Q.________ SA.
Con una decisione di chiusura parziale del 10 gennaio 2001 il Ministero pubblico ha ordinato la trasmissione all'Italia del rapporto di Polizia relativo alla perquisizione e della documentazione sequestrata in quell'occasione negli uffici della Q.________ SA e nell'abitazione di A.________, amministratore della società. Un ricorso presentato da quest'ultimo contro tale decisione è stato respinto dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con giudizio del 15 marzo 2001; adito dall'amministratore, il Tribunale federale ne ha respinto in quanto ammissibile il ricorso con sentenza del 21 dicembre 2001 (causa 1A.67/2001).
C.
Con un'ulteriore decisione di chiusura parziale del 29 gennaio 2001, il Ministero pubblico ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione ricevuta dalla banca. Un ricorso presentato dalla Q.________ SA è stato respinto dalla CRP con sentenza del 31 gennaio 2002; adito dalla società, il Tribunale federale ne ha respinto in quanto ammissibile il ricorso con pronuncia del 10 giugno 2002 (causa 1A.57/2002).
D.
Il 26 febbraio 2002 il PP ha citato presso i suoi uffici A.________ e gli altri due amministratori della Q.________ SA per essere interrogati. Con lettera dell'11 marzo 2002, il patrocinatore della società ha comunicato al magistrato che A.________ si era trasferito negli Stati Uniti dal novembre del 2000 e che, degli altri amministratori, uno era deceduto mentre l'altro - di indirizzo sconosciuto - non aveva più contattato da anni la società.
Con un'ulteriore decisione di chiusura parziale del 20 marzo 2002, qui litigiosa, il Procuratore pubblico ha ordinato la trasmissione all'Italia dello scritto inviatogli dal patrocinatore della società. Adita da A.________, la CRP ne ha dichiarato irricevibile il ricorso con giudizio del 17 maggio 2002. Ha essenzialmente ritenuto il ricorrente non legittimato a presentarlo.
E.
A.________ impugna con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla; chiede inoltre di annullare la decisione di chiusura parziale del 20 marzo 2002, di riconoscergli la legittimazione a impugnare la decisione del PP in sede cantonale e di rinviare gli atti alla CRP affinché statuisca nel merito.
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il Ministero pubblico chiede di respingere il ricorso, mentre l'UFG rinuncia a formulare osservazioni.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a, 126 I 257 consid. 1a).
1.1 Il ricorrente è abilitato a fare valere con un ricorso di diritto amministrativo un preteso diniego di giustizia formale, segnatamente a censurare - come è qui il caso - che la Corte cantonale gli avrebbe a torto negato la legittimazione a ricorrere contro la decisione di chiusura parziale litigiosa, emanata dal PP nell'ambito della procedura di assistenza (DTF 122 II 130 consid. 1, 124 II 180 consid. 2b; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 308 pag. 235). Da questo profilo il rimedio esperito è quindi di principio ammissibile.
2.
2.1 Secondo l'art. 80h lett. b AIMP ha diritto di ricorrere "chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa". Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, questa disposizione riprende la nozione dell'art. 103 lett. a OG (DTF 126 II 258 consid. 2d). Secondo l'art. 98a cpv. 3 OG il diritto di ricorrere in sede cantonale per violazione del diritto federale deve essere garantito, nelle cause suscettibili di essere deferite al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo, almeno nella misura stabilita per quest'ultimo rimedio (DTF 122 II 130 consid. 2a, 118 Ib 442; cfr. pure DTF 125 II 10 consid. 2; Zimmermann, op. cit., n. 277 e n. 306).
2.2 In materia di assistenza giudiziaria il diritto di ricorrere è riconosciuto alla persona fisica o giuridica direttamente toccata dal provvedimento di assistenza, senza che essa debba avvalersi di un interesse giuridicamente protetto. Occorre tuttavia che il ricorrente sia toccato più di chiunque altro nei suoi interessi materiali o ideali, senza riguardo alla circostanza che questi siano di natura giuridica o di mero fatto. Egli deve avere con l'oggetto litigioso un rapporto stretto, particolare e degno di protezione: il ricorso volto al semplice rispetto della legge o alla tutela di interessi di terzi è inammissibile (DTF 126 II 258 consid. 2d e rinvii).
La giurisprudenza riconosce al testimone un diritto di ricorrere ai sensi dell'art. 80h lett. b AIMP solamente a determinate condizioni (DFT 124 II 180 consid. 2b). Interrogato nell'ambito dell'esecuzione di una procedura di assistenza giudiziaria, egli può opporsi alla trasmissione dei verbali d'audizione solo se le informazioni lo concernono personalmente, o se egli si prevale del suo diritto di non testimoniare, ma non quando la deposizione concerne conti bancari di cui non è titolare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb e rinvii).
2.3 Il ricorrente, che è tenuto ad addurre i fatti a sostegno della propria legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), si limita a sostenere di avere un interesse degno di protezione all'annullamento del provvedimento di assistenza, asserendo di non avere presentato il gravame dinanzi alla CRP in veste di testimone, bensì di persona interessata dalla trasmissione di documenti all'autorità estera. Rileva inoltre che, nell'ambito della procedura conclusasi con la citata sentenza del 21 dicembre 2001 di questa Corte (causa 1A.67/2001), il diritto di ricorrere gli era stato riconosciuto sia nella sede cantonale, sia in quella federale.
Con la contestata decisione di chiusura parziale il PP si è limitato a ordinare la trasmissione all'Autorità italiana dello scritto del patrocinatore del ricorrente che ne attestava l'assenza all'estero e la conseguente impossibilità di eseguire il prospettato interrogatorio. Vista la mancata assunzione della prova richiesta, il magistrato non ha dunque ordinato la trasmissione di alcun verbale d'audizione del ricorrente, né ha disposto l'invio di documentazione che lo concerne. In tali circostanze, la misura di assistenza litigiosa non lo tocca personalmente e direttamente. Che nell'ambito della procedura ricorsuale dipendente da una precedente decisione di chiusura parziale, del 10 gennaio 2001, la CRP prima, e il Tribunale federale poi, abbiano riconosciuto al ricorrente il diritto di impugnare la trasmissione di documentazione sequestrata presso la sua abitazione (cfr. art. 9a lett. b OAIMP; sentenza 1A.67/2001 del 21 dicembre 2001, consid. 2) non è qui determinante e non gli conferisce di per sé la facoltà di contestare il provvedimento in discussione in questa sede.
Nelle esposte condizioni, la Corte cantonale non ha quindi violato il diritto federale negando al ricorrente il diritto di impugnare la decisione di chiusura parziale emanata dal PP il 20 marzo 2002.
3.
Ne consegue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia.
Losanna, 30 luglio 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: Il cancelliere: