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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.142/2002 /viz
Sentenza del 16 luglio 2002
II Corte civile
Giudici federali Bianchi, presidente,
Meyer e Hohl,
cancelliere Piatti.
B.________,
attore e ricorrente,
contro
T.________,
convenuta e opponente, patrocinata dagli avv. Giovanni Moghini e Yves Flückiger, via Balestra 27, 6900 Lugano.
contestazione della graduatoria
(ricorso per riforma del 17 giugno 2002 presentato contro la sentenza emanata il 3 maggio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
Fatti:
A.
Nella graduatoria della società S.________, depositata nell'ambito del fallimento il 15 febbraio 1999, è stato insinuato e riconosciuto un credito chirografario di fr. 1'086'658,50 a favore della società T.________. Trattasi, secondo la creditrice, della parte di un importo versato all'istituto parabancario in vista di un investimento fiduciario presso la società N.________, che la fallita, dopo il rientro della somma, non le ha restituito.
B.
Con tempestiva azione, B.________, creditore chirografario, ha contestato il predetto credito e ne ha chiesto lo stralcio. Egli ha contestato che tra la fallita e la creditrice convenuta esistesse un rapporto contrattuale, atteso che tutto si è svolto tra i rappresentanti di quest'ultima e il presidente del consiglio di amministrazione della fallita, il quale non disponeva di un diritto di firma individuale. D'altra parte, l'accordo sull'investimento è occorso direttamente tra T.________ e N.________, senza intervento della fallita. All'accoglimento della petizione si è opposta la convenuta, ribadendo che l'operazione era avvenuta tramite la fallita.
Il Pretore di Lugano ha respinto la petizione con sentenza del 13 agosto 2001. Egli ha in sostanza rilevato che tra le parti era sorta una relazione contrattuale di trust agreement, mediante la quale la fallita si era assunta l'incarico di eseguire depositi a termine presso banche o altre società straniere in nome proprio e a rischio e per conto della mandante. Ora, atteso che alla fallita era stato restituito l'importo investito presso N.________, ben doveva essere riconosciuto il credito di T.________ nei confronti della mandataria.
C.
Con sentenza 3 maggio 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un'appellazione inoltrata da B.________ e, pur riconoscendo il credito derivante dall'operazione in narrativa, ha ridotto l'importo a fr. 792'081.--, pari a US$ 520'000.--, oltre interessi fino al fallimento, dovendosi in concreto dedurre i versamenti effettuati direttamente da N.________ alla convenuta. Secondo gli accertamenti della Corte cantonale, la fallita ha agito come fiduciaria tra T.________ e N.________ e nell'ottobre 1996 essa ha ricevuto di ritorno l'importo del deposito fiduciario: la restituzione quindi s'impone sia in virtù del rapporto fiduciario, sia in forza all'indebito arricchimento. L'eccezione di falso in punto all'ordine di bonifico swift attestante l'avvenuto versamento di N.________ alla fallita, sollevata la prima volta in appello è tardiva e quindi irricevibile.
D.
Il 17 giugno 2002 l'attore ha presentato contro la sentenza cantonale un ricorso per riforma, con il quale chiede la modifica del giudizio impugnato nel senso che la petizione è integralmente accolta e il credito contestato è stralciato dalla graduatoria. Lamenta in sostanza una violazione degli art. 8 CC e 250 cpv. 2 LEF, perché la controparte non ha provato l'avvenuta restituzione dell'importo dell'investimento fiduciario alla fallita. La conclusione contraria della Corte cantonale costituisce inoltre una svista manifesta, atteso che i documenti citati non provano l'avvenuto pagamento. Contesta poi di nuovo la capacità del presidente del consiglio di amministrazione della fallita di rappresentare individualmente la società e, subordinatamente, la ricezione dell'assegno di US$ 1'002'000.--: quest'ultimo infatti è stato dato al presidente del consiglio di amministrazione e non alla società.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
Diritto:
1.
Interposto in tempo utile contro una decisione finale del Tribunale supremo del Cantone Ticino in tema di contestazione della collocazione di un credito nella graduatoria del fallimento, il ricorso per riforma è per principio ricevibile (cfr. art. 51 cpv. 2 OG, DTF 93 II 436 consid. 1 e rif.; Dieter Hierholzer, Commento basilese, n. 81 all'art. 250 LEF). Il valore litigioso giusta l'art. 46 OG è pure raggiunto, atteso che il dividendo corrispondente al credito contestato supera la soglia dei fr. 8'000.-- (DTF 93 II 82 consid. 1 e rif.; Dieter Hierholzer , Commento basilese, n. 39 all'art. 250 LEF).
2.
2.1 L'attore lamenta anzitutto una violazione dell'art. 8 CC, indicando che pure giusta l'art. 250 cpv. 2 LEF l'onere della prova incombe al titolare del credito oggetto della causa, perché i giudici cantonali avrebbero ammesso senza nessuna prova l'esistenza del pagamento del deposito fiduciario da parte di N.________ alla fallita. La Corte cantonale ha pure travisato la corretta ripartizione dell'onere della prova non esaminando la consistenza probatoria dell'ordine di bonifico swift (doc. 14).
2.2 Secondo i giudici cantonali dall'istruttoria risulta che la fallita aveva otte-nuto in ritorno da N.________ il milione di dollari ricevuto dalla convenuta. Essi hanno pure indicato che l'eccezione di falso concernente l'ordine di bonifico swift prodotto quale doc. 14 si rivela irricevibile in virtù degli art. 78 e 199 del codice di procedura civile ticinese, poiché sollevata la prima volta in sede di appello.
2.3 L'art. 8 CC regola la ripartizione dell'onere probatorio e, quindi, le conseguenze dell'assenza delle prove necessarie nell'ambito di tutti i rapporti giuridici retti dal diritto civile federale (DTF 127 III 142 consid. 3c con rinvio). Esso stabilisce che, ove la legge non dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova, pena la soccombenza di causa.
Nella fattispecie, spetta pertanto alla convenuta, che chiede il riconoscimento del suo credito, dimostrare il realizzarsi delle condizioni che ne legittimino la sua esistenza, segnatamente la restituzione del deposito fiduciario da parte di N.________. I giudici cantonali non hanno ignorato questo aspetto e, sulla base di una serie di prove acquisite all'incarto (ordine swift - doc. 14 - e doc. D, G7, G8, 12 e 15) sono giunti alla conclusione che tale pagamento era regolarmente avvenuto. Se, come in concreto, il giudice mediante apprezzamento delle prove giunge al convincimento che l'esistenza di un fatto è provata, non vi è più spazio per l'applicazione dell'art. 8 CC. In questo caso, infatti, la decisione ricade nell'apprezzamento delle prove, che non è disciplinato dal diritto federale e quindi nemmeno dall'art. 8 CC. Questa disposizione non indica al giudice con quali mezzi i fatti devono essere accertati e come l'esito probatorio debba essere valutato (DTF 128 III 22 consid. 2d con rinvii). Ne segue che in concreto, trattandosi di censura dell'apprezzamento delle prove, l'attore poteva invocare l'art. 9 Cost, oppure una violazione del diritto di essere sentito, ossia violazioni che devono essere proposte con un ricorso di diritto pubblico e non nell'ambito della giurisdizione per riforma. Altrettanto dicasi per il mancato esame dell'autenticità del doc. 14, che è pure fondato sul diritto cantonale, e non può quindi essere criticato con il rimedio in esame.
3.
3.1 L'attore censura l'accertamento dell'avvenuta restituzione del deposito fiduciario anche sotto il profilo della svista manifesta.
3.2 Giusta l'art. 63 cpv. 2 OG il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove o siano state commesse sviste manifeste. Secondo la giurisprudenza, una svista manifesta si verifica qualora l'autorità abbia ignorato, mal letto, ricopiato in modo inesatto o incompleto un documento prodotto come mezzo di prova (DTF 115 II 399). Ciò si realizza, ad esempio, qualora dall'esame di un documento agli atti, ignorato dai giudici, emerga un errore evidente nell'accertamento dei fatti. La svista manifesta non va tuttavia confusa con l'apprezzamento delle prove: non appena sia chiaro che un accertamento di fatto, anche se sbagliato, trae origine dall'apprezzamento probatorio eseguito dai giudici cantonali, la possibilità di invocare una svista manifesta viene a cadere (DTF 116 II 305 consid. 2c/cc). La censura della svista manifesta deve inoltre essere chiaramente motivata e indicare esattamente l'accertamento querelato, nonché il passo dell'atto che lo contraddice (art. 55 cpv. 1 lett. d OG).
Orbene, in concreto i giudici cantonali hanno accertato la restituzione del deposito fiduciario sulla base dell'ordine di bonifico swift di una banca attestante l'avvenuto versamento della somma sul conto della fallita. Gli altri documenti (D, G8, 12, 13 e 15) non smentiscono, a loro volta, l'ordine di bonifico ricordato. L'attore, anziché dimostrare con un'argomentazione precisa che i giudici cantonali abbiano mal letto il bonifico swift e che esso è contraddetto in modo manifesto da altri elementi dell'incarto, si limita a rimettere in discussione l'apprezzamento probatorio, chiedendosi su quale conto il bonifico è avvenuto e in quale data. Si tratta di censure che attengono alla valutazione delle prove e che non dimostrano una svista manifesta nel senso ricordato sopra.
4.
4.1 L'attore lamenta pure una violazione dell'art. 718 CO, i giudici cantonali avendo esteso in modo inaccettabile la portata della norma, ammettendo peraltro la qualità di organo di fatto del presidente del consiglio d'amministrazione della fallita. Egli reputa pure errata la sentenza cantonale in relazione alla sussunzione di un fatto giuridico sotto l'art. 62 CO, poiché la convenuta non ha mai sostenuto che la fallita non avesse riversato l'importo ricevuto a N.________. L'assegno in questione non era inoltre stato consegnato alla fallita, ma al presidente del suo consiglio di amministrazione.
4.2 I giudici cantonali hanno dapprima rilevato che il presidente del consiglio di amministrazione della fallita poteva vincolare la società con la sua firma individuale, essendogli tale facoltà stata attribuita mediante atti concludenti. Essi hanno poi pure indicato che egli, oltre a essere un organo formale della fallita, era in concreto un organo di fatto. Ma anche qualora si dovesse negare che la fallita fosse vincolata dall'agire del presidente del suo consiglio di amministrazione, essa avrebbe nondimeno dovuto restituire l'importo rivendicato in causa in applicazione delle norme sull'indebito arricchimento. In caso di inesistenza dell'accordo fiduciario, avendo la fallita ricevuto l'importo in contestazione, vi sarebbe un arricchimento illecito, che andrebbe risarcito, tanto più che essa è rientrata in possesso di quella somma in seguito a un riaccredito da parte di N.________.
4.3 In concreto non occorre pronunciarsi sulle censure, che implicano peraltro inammissibilmente un nuovo apprezzamento dei fatti, inerenti alla capacità del presidente del consiglio di amministrazione di vincolare da solo la fallita. La Corte cantonale ha infatti confermato l'obbligo di restituzione anche sulla base delle norme sull'indebito arricchimento. Orbene, criticando questa motivazione abbondanziale, l'attore diparte da una situazione di fatto non accertata dalla Corte cantonale e dimentica in modo financo clamoroso che secondo la sentenza impugnata la fallita è rientrata in possesso dell'importo del deposito fiduciario, ritornatole da N.________. Così stando le cose, e dovendo ammettere l'esistenza del credito in contestazione già in virtù delle norme sull'indebito arricchimento, può rimanere indeciso il quesito di sapere se la motivazione alternativa sulla capacità del presidente del consiglio di amministrazione di vincolare individualmente la società viola il diritto federale.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso s'avvera infondato nei limiti in cui risulta ricevibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte, che non ha dovuto presentare una risposta, non vanno riconosciute ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 luglio 2002
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: