BGer 6S.500/2001
 
BGer 6S.500/2001 vom 26.02.2002
{T 0/2}
6S.500/2001 MDE
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
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Seduta del 26 febbraio 2002
Composizione della Corte: giudici federali Schubarth, pre-
sidente della Corte, Wiprächtiger, Kolly, Karlen e Ramelli,
supplente.
Cancelliera: Bino.
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Visto il ricorso per cassazione proposto il 22 luglio 2001
da A.________, patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni, Bel-
linzona, contro la sentenza del 3 luglio 2001 emanata dalla
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino nell'ambito del procedimento
penale aperto nei suoi confronti per violenza carnale,
sequestro di persona e rapimento;
R i t e n u t o i n f a t t o :
A.- Il 26 settembre 2000 A.________, veniva posto
in stato di accusa per violenza carnale, sequestro di per-
sona e rapimento. Era accusato di avere costretto, la notte
tra il 28 e 29 marzo 2000, la cittadina brasiliana
B.________ a subire con minaccia, violenza e pressioni psi-
cologiche la congiunzione carnale nel di lui appartamento,
tenendola sotto chiave e sotto tiro di una pistola giocat-
tolo fino a quando, alle ore 9.45 dell'indomani, si calava
da un balconcino e trovava rifugio nell'appartamento sotto-
stante.
B.- Il 30 novembre 2000 la Corte delle assise cri-
minali, riunita a Bellinzona, riconosceva A.________ colpe-
vole di sequestro di persona per avere tenuto rinchiusa nel
proprio appartamento, sotto la minaccia di una pistola
giocattolo, B.________ dalle ore 7.00 alle ore 9.45 di
mercoledì 29 marzo 2000; lo proscioglieva dell'accusa di
violenza carnale e rapimento per i fatti che precedevano le
ore 7.00 di quel giorno, e lo condannava, computato il
carcere preventivo sofferto, a 18 mesi di reclusione nonché
all'espulsione dal territorio svizzero per una durata di 5
anni, sospesa con un periodo di prova di 2 anni, nonché al
versamento a B.________ di fr. 5'000.-- per torto morale,
di fr. 184.-- per danni materiali - con rinvio dell'inte-
ressata al foro civile per la quantificazione di ulteriori
pretese civili - e di fr. 6'000.-- per ripetibili.
C.- Il 3 luglio 2001 la Corte di cassazione e di
revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(CCRP) accoglieva parzialmente il ricorso di A.________ e
riformava la sentenza impugnata nel senso che la pena
inflittagli veniva ridotta a 6 mesi di detenzione.
D.- Con tempestivo ricorso per cassazione,
A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale contro
la sentenza della CCRP e ne postula l'annullamento, con
protesta di tasse e ripetibili.
E.- Non sono state chieste osservazioni sul ricor-
so.
Considerando in diritto :
1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e
con libero potere l'ammissibilità del rimedio esperito,
senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti
delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 con-
sid. 2a; 126 I 81 consid. 1; 125 I 253 consid. 1a e rinvii,
458 consid. 1).
b) Il ricorso per cassazione può essere fondato
unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269
cpv. 1 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-
dura penale [PP; RS 312.0]; v. anche Martin Schubarth,
Nichtigkeitbeschwerde 2001 [Nichtigkeitbeschwerde], Berna
2001, n. 149 e segg.). La Corte di cassazione penale del
Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto
dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda e terza
proposizione PP). La motivazione del ricorso non deve cri-
ticare tali accertamenti né proporre eccezioni e impugna-
zioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b PP).
Il gravame, presentato dall'accusato, la cui legit-
timazione è pacifica (art. 270 cpv. 1 lett. a PP; Schubarth
[Nichtigkeitbeschwerde], op. cit., n. 81 e segg.), nel pie-
no rispetto dei requisiti formali (art. 272 PP), è ammissi-
bile.
2.- a) In virtù dell'art. 183 cpv. 1 CP, è puni-
bile per reato di sequestro di persona chi indebitamente
arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro
modo della sua libertà personale. Il bene giuridico protet-
to è la libertà di movimento. I presupposti sono adempiuti
se la persona è privata della libertà di andare, di venire
e di scegliere il luogo dove vuole stare. Non è necessario
che la privazione di libertà sia di lunga durata, qualche
minuto è sufficiente (Stefan Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, ad
art. 183, n. 7). Poco importa il modo in cui l'agente trat-
tiene la sua vittima (Martin Schubarth, Kommentar zum
schweizerischen Strafrecht [Kommentar], Vol. 3, Berna 1994,
ad art. 183, n. 14-20); una persona può essere sequestrata
ricorrendo alla minaccia, alla violenza, oppure sottraendo-
le ciò di cui ha bisogno per partire o ponendola in condi-
zioni tali da impedirle comprensibilmente di andarsene
(Bernard Corboz, Les principales infractions, Berna 1999,
Vol. II, ad art. 183, n. 5-9/14-15 e rinvii; Günter Stra-
tenwerth, Straftaten gegen Individualinteressen, BT I,
Berna 1995, 5a ed., n. 26, pag. 117).
b) È accertato in modo insindacabile (art. 277bis
cpv. 1 e 273 cpv. 1 lett. b PP) che verso le ore 7.00 del
mattino del 29 novembre 2000, dopo aver avuto rapporti
sessuali con il ricorrente, la resistente, dicendo di vole-
re prendere dal portafoglio di quest'ultimo fr. 20.-- per
pagare un taxi e rientrare a casa, prelevava in realtà fr.
230.--, ossia tutto il denaro ivi contenuto. Resosene con-
to, il ricorrente ne pretendeva la restituzione immediata.
Nasceva così un'accesa discussione. Egli chiudeva a chiave
la porta dell'appartamento per obbligare l'interessata a
restituire il maltolto, impedendole di partire. La minac-
ciava poi con una pistola giocattolo, che sembrava vera, e
ricuperava il denaro sottratto. Dopodiché, tratteneva la
vittima nell'appartamento, temporeggiando, tergiversando e
comportandosi in modo tale da gettarla in uno stato di
terrore e di angoscia così profondo da indurla a gettarsi
dal terrazzino dell'appartamento.
c) La CCRP ha ritenuto che il ricorrente, una
volta accortosi della somma sottratta e in virtù del suo
diritto di ottenerne senza indugio la restituzione (art.
926 cpv. 2 CC e 32 CP), poteva trattenere la resistente il
tempo necessario - una ventina di minuti al massimo - alla
polizia locale per giungere sul posto. Avendola costretta a
rimanere nell'appartamento senza motivo apparente, egli si
è reso colpevole di sequestro di persona per tutto il tempo
che ha ecceduto quanto sarebbe occorso al normale interven-
to delle forze dell'ordine, ossia per più di 2 ore.
d) È d'uopo premettere che, di regola, il fermo di
una persona sospettata di aver perpetrato un reato è legit-
timo solo se si fonda su un ordine di arresto pronunciato
dalle autorità competenti. Ma non sempre è possibile emana-
re l'ordine di arresto in tempo; ragion per cui,
eccezionalmente e di fronte all'urgenza, le forze
dell'ordine ed anche i singoli cittadini possono arrestare
un indiziato (Schubarth [Kommentar], op. cit., ad art. 183,
n. 33-34). L'art. 99 del Codice di procedura penale
ticinese (CPP/TI), applicato a ragione dalla CCRP, prevede
che l'autore colto in flagrante o quasi flagrante reato può
essere arrestato da "chiunque". Il fermo da parte di un
singolo cittadino deve
avere per scopo di ovviare al pericolo di fuga del malfat-
tore per poi consegnarlo alla polizia (Schubarth [Kommen-
tar], op. cit., ad art. 183, n. 36). Nello stesso ordine di
idee s'inserisce l'incontestabile diritto dell'offeso di
trattenere l'offensore per ricuperare una cosa sottratta in
modo illecito ai sensi dei combinati disposti degli art.
926 cpv. 2 CC e 32 CP. L'esercizio di tale diritto deve
durare il meno possibile; ogni costrizione non necessaria
costituisce una privazione di libertà arbitraria anche se
giustificata all'origine (Schubarth [Kommentar], op. cit.,
ad art. 183, n. 37). Essendo accertato in modo insindaca-
bile (art. 277bis cpv. 1 e 273 cpv. 1 lett. b PP) che circa
20 minuti sarebbero occorsi alla polizia locale per giunge-
re all'appartamento e che la resistente poteva ragionevol-
mente essere presunta l'autrice del furto, il ricorrente
aveva il diritto di trattenerla solo durante quei pochi mi-
nuti; dopodiché - il denaro essendo per di più stato resti-
tuito - il sequestro litigioso non aveva più alcun fonda-
mento e, pertanto, era illecito.
e) Il ricorrente sostiene che la sua condanna per
sequestro di persona viola l'art. 183 n. 1 CP poiché, rien-
trato in possesso dell'ammanco in modo legittimo, egli non
ha più compiuto alcun atto suscettibile di ostacolare la
libertà di movimento della resistente.
f) L'argomentazione del ricorrente è manifestamen-
te contraddetta dagli accertamenti operati in sede cantona-
le da cui risulta, in modo insindacabile (art. 277bis cpv.
1 e 273 cpv. 1 lett. b PP), che egli aveva ammesso davanti
agli inquirenti di aver trattenuto la resistente anche dopo
la restituzione dell'ammanco, in particolare temporeggiando
e mettendosi a guardare la televisione. Inoltre, benché a
suo dire avesse avuto l'intenzione di riaccompagnarla a
casa verso le ore 9.30, alle ore 9.45 non lo aveva ancora
fatto. Non risulta altresì che, dopo aver riottenuto il
denaro, il ricorrente avesse aperto la porta del suo appar-
tamento o dato la chiave alla sua vittima. Contrariamente a
quanto sostenuto nell'impugnativa, la resistente non era
libera di andarsene quando e come meglio credeva: era rin-
chiusa nell'appartamento, in un palese stato di eccitazione
e di angoscia esacerbato dal comportamento ostinato del suo
carceriere, insensibile alle sue implorazioni al punto da
proporle di avere altri rapporti sessuali. Il suo sequestro
è durato fino a quando, esasperata e non potendo credere,
vista anche la presenza dell'arma, di poter partire senza
pericolo (Corboz, op. cit., n. 15 e Schubarth [Kommentar],
op. cit., ad art. 183, n. 20 e 21), si è calata dal terraz-
zino sottraendosi così, dopo più di 2 ore di prigionia,
all'imperio del ricorrente (DTF 119 IV 216 consid. 2f).
Pertanto, condannando quest'ultimo per sequestro di persona
per il lasso di tempo che andava oltre il necessario per la
chiamata e l'arrivo della polizia locale, la CCRP non ha
violato il diritto federale.
3.- a) In via subordinata, il ricorrente contesta
la pena inflittagli che considera eccessiva e lesiva dell'
art. 63 CP.
b) Secondo l'art. 63 CP, il giudice commisura la
pena essenzialmente alla colpa del reo. Questa disposizione
non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi
pertinenti per la commisurazione. La giurisprudenza, a cui
si rinvia, li ha interpretati in modo diffuso (v. da ultimo
DTF 127 IV 101 consid. 2). In questa sede è sufficiente ri-
levare che il giudice di merito, più vicino ai fatti, frui-
sce di un'ampia autonomia. Il Tribunale federale interviene
solo quando egli cade nell'eccesso o nell'abuso del suo
potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca
dal quadro legale, sia valutata in base a elementi estranei
all'art. 63 CP o appaia eccessivamente severa o clemente
(DTF 127 IV 101 consid. 2c; 123 IV 49 consid. 2a; 122 IV
299 consid. 2a, 241 consid. 1a, 156 consid. 3b; 121 IV 193
consid. 2a, 3 consid. 1a; 120 IV 136 consid. 3a).
c) La CCRP ha ridotto, in quanto eccessivamente
severa, la pena pronunciata dai primi giudici da 1 anno e 6
mesi di reclusione a 6 mesi di detenzione. Essa ha negato
che il sequestro fosse qualificato poiché il ricorrente
aveva impugnato la pistola giocattolo solo per riavere il
denaro ed evitare che la donna "spaccasse tutto" o "facesse
casino". Ha comunque precisato che la colpa di quest'ultimo
era tutt'altro che leggera: egli aveva agito in modo tale
da profondere nella resistente, per 2 ore abbondanti, ango-
scia e terrore, fino a spingerla, a rischio della sua vita,
a calarsi dal terrazzino. A favore del reo ha ribadito che
all'origine della vicenda vi era un furto, che il fermo
della donna all'inizio era legittimo e che il sequestro di
persona non era il frutto di una fredda premeditazione ben-
sì di una situazione degenerata in un acceso diverbio. Ha
ricordato poi i precedenti penali dell'interessato, senza
tuttavia conferire loro un peso particolare, ossia la con-
danna del 5 giugno 1991 a 15 giorni di detenzione e a una
multa fr. 150.-- per furto d'uso, nonché la condanna dell'
11 febbraio 1994 a una multa di fr. 900.-- per infrazione
grave alla circolazione stradale. Ha constatato in seguito
la recidiva dovuta a una precedente condanna pronunciata il
9 ottobre 1997 a 3 anni di reclusione per ripetuta infra-
zione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti,
condanna sospesa per dare luogo al collocamento del ricor-
rente in un istituto per tossicomani in applicazione dell'
art. 44 CP; ha ritenuto poi che l'aggravante della recidi-
va, benché non andasse sopravvalutata, giustificava per lo
meno l'aumento della pena di base di un mese. Ha infine te-
nuto conto che il ricorrente è padre di una figlia e che,
da quando è stato liberato condizionalmente il 14 marzo
1998 dall'istituto per tossicomani, non ha più commesso de-
litti sotto l'influsso di droghe ed ha sempre lavorato.
d) Il ricorrente si duole del peso eccessivo ac-
cordato alla recidiva e di un ingiustificabile duplice
computo di quest'ultima: dapprima nell'apprezzamento dei
suoi precedenti penali e in seguito come recidiva.
e) La CCRP ha considerato il carattere problemati-
co dell'aggravante della recidiva quando, come nella fatti-
specie, si riferisce ad un illecito senza relazione alcuna
con il reato successivo. Nel gravame non vengono addotte
valide ragioni per cui l'aumento della pena di base di un
mese debba essere considerato come eccessivo al punto da
costituire un abuso del potere di apprezzamento. Per quanto
concerne infine il preteso duplice computo, la critica
appare infondata poiché, come testé visto (v. supra, con-
sid. 3c in fine), la CCRP ha ponderato la condanna del 9
ottobre 1997 esclusivamente nell'ambito della recidiva.
f) Il ricorrente considera altresì la pena inflit-
tagli come manifestamente eccessiva se paragonata a quelle
irrogate in casi simili. A sostegno della sua tesi egli
cita la DTF 101 IV 402 in cui l'agente colpevole di avere
sequestrato una persona per 8 ore era stato sanzionato con
una pena di 3 mesi di detenzione, e la DTF 104 IV 170 in
cui per aver trattenuto una persona per 2 ore e mezza con
la forza, l'agente era stato condannato alla pena di 3 mesi
e 20 giorni di detenzione.
g) Secondo giurisprudenza costante, non spetta
alla Corte di cassazione del Tribunale federale vegliare
affinché le singole pene corrispondano tra di loro scrupo-
losamente; tale controllo sarebbe contrario al principio
dell'individualizzazione della pena voluta dal legislatore
(DTF 124 IV 44 consid. 2c). Quanto precede vale anche quan-
do, per dimostrare un preteso insostenibile rigore della
pena irrogata, il ricorrente invochi condanne pronunciate
in situazioni da lui ritenute analoghe alla sua (DTF 116 IV
292 consid. 2). Considerati gli innumerevoli fattori che
intervengono nella commisurazione della pena, i paragoni
con altre cause relative a circostanze di fatto diverse si
rivela per lo più infruttuoso. Non è inoltre sufficiente,
come fa il ricorrente, richiamare uno o due casi dove in
apparenza sono state pronunciate pene meno severe per dimo-
strare che la sanzione sia così severa da costituire un
abuso del potere di apprezzamento (v. DTF 120 IV 136 con-
sid. 3a). La Corte cantonale ha comunque ponderato con ri-
gore gli elementi determinanti per la commisurazione della
pena impugnata. Ma non solo. Per motivare la riduzione
dell'eccessiva sanzione pronunciata dai primi giudici si è
riferita lei stessa a precedenti giurisprudenziali. In
siffatte circostante la censura è infondata.
h) Il ricorrente sostiene infine che la CCRP non
ha tenuto sufficientemente conto delle conseguenze giuridi-
che della pena inflittagli.
i) La Corte cantonale ha esaminato in modo diffuso
l'inevitabile applicazione dell'art. 45 n. 3 cpv. 1 che
prevede il ripristino del collocamento in istituto o l'ese-
cuzione delle pene sospese per il liberato che è condannato
a una pena privativa di libertà superiore a 3 mesi per un
crimine o un delitto commessi durante il periodo di prova.
Ha espresso il suo scetticismo a proposito delle conseguen-
ze sulla risocializzazione dell'espiazione della pena resi-
dua di 32 mesi di reclusione a cui dovrà verosimilmente
sottomettersi il ricorrente; ha concluso tuttavia che la
pena litigiosa non poteva essere dimezzata per questo solo
motivo.
l) Il ragionamento della CCRP non da adito a cri-
tica. È doveroso, nell'ambito della commisurazione della
pena, evitare nella misura del possibile sanzioni che osta-
colino il reinserimento del condannato, tenendo conto tra
l'altro degli effetti della condanna sulla sua vita (DTF
127 IV 97 consid. 3; 118 IV 342 consid. 2; 119 IV 125 con-
sid. 3b). In particolare, il giudice può ridurre una pena
apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguen-
ze sull'esistenza futura del condannato appaiono eccessiva-
mente severe (Matthias Härri, Folgenberücksichtigung bei
der Strafzumessung, in: RPS 116/1998, pagg. 212-214 e in
particolare il rinvio all'art. 49 cpv. 1 dell'avamprogetto
della Commissione peritale sulla revisione delle disposi-
zioni generali del Codice penale svizzero il quale prevede
esplicitamente che, commisurando la pena, il giudice deve
ponderarne l'effetto prevedibile sull'esistenza futura
dell'agente; Hans Wiprächtiger, Strafzumessung und beding-
ter Strafvollzug - eine Herausforderung für die Strafbehör-
den, in: RPS 114/1996, pag. 440; v. anche sulla pratica dei
tribunali tedeschi Eckhard Horn, Systematischer Kommentar
zum Strafgesetzbuch, Allgemeiner Teil, 7a ed., 2001, § 46,
n. 137 e segg.). Ciò non toglie che l'elemento determinante
resta comunque la proporzione con la colpa del reo (DTF 127
IV 97 consid. 3). La CCRP - senza violare il diritto
federale - ha ritenuto che una pena di 6 mesi, per quanto
severa, è adeguata alla colpa del ricorrente. Non vi è
ragione di ridurla della metà per evitare l'espiazione
della pena sospesa al momento della condanna del 9 ottobre
1997. La soluzione potrebbe essere diversa se la sanzione
impugnata fosse vicina al limite legale di 3 mesi al di
sotto del quale non vi è luogo d'applicare l'art. 45 n. 3
cpv. 1 CP. Tale era il caso nella DTF 119 IV 125, richia-
mata a ragione dalla Corte cantonale, ove al condannato,
che si era emendato notevolmente, era stata inflitta una
sanzione di 4 mesi di detenzione (v. anche la giurispruden-
za costante che impone di commisurare la pena tenendo con-
to, tra l'altro, del limite di 18 mesi a cui soggiace la
sospensione condizionale in virtù dell'art. 41 n. 1 CP,
ultima in data DTF 127 IV 97 consid. 3). È inoltre accerta-
to che il ricorrente era stato formalmente avvertito delle
conseguenze di un'eventuale recidiva e, pertanto, perfetta-
mente cosciente delle conseguenze a cui si sarebbe esposto
se avesse deluso la fiducia in lui riposta. Di poco rilievo
appaiono sotto questo profilo la sua buona condotta dopo la
liberazione condizionale e il fatto che sia divenuto padre
di una bambina. Riguardo alla sua recente paternità, e con-
trariamente alla fattispecie oggetto della giurisprudenza
citata nel gravame (sentenza 6S.596/2000 del 22 febbraio
2001, consid. 3b), non sono stati accertati elementi di
fatto atti a fare temere che la separazione da sua figlia
lo colpirebbe in modo così grave e particolare da dover
influire sulla commisurazione della pena (DTF 102 IV 231
consid. 3ab inizio).
m) Un'eventuale sospensione condizionale della pe-
na - che permetterebbe di eludere le conseguenze dell'art.
45 n. 3 cpv. 1 CP - è infine esclusa poiché mancano i pre-
supposti oggettivi. In virtù dell'art. 41 n. 1 cpv. 2 CP la
sospensione non è ammissibile se, nei 5 anni precedenti il
reato commesso, il condannato ha scontato una pena di re-
clusione o di detenzione superiore a 3 mesi per un crimine
o un delitto intenzionale. Una privazione di libertà subita
in esecuzione di una misura ai sensi degli art. 43, 44, 91
o 100bis CP non costituisce una ragione obiettiva per nega-
re la sospensione condizionale (DTF 113 IV 10 consid. 1c).
Pertanto, il periodo che il ricorrente ha trascorso in uno
stabilimento per tossicomani prima della sua liberazione
non è determinante. Tuttavia, secondo giurisprudenza co-
stante, nell'ambito dell'art. 41 CP il carcere preventivo è
assimilato alla pena privativa di libertà sulla quale esso
è computato (DTF 110 IV 65 consid. 3, 109 IV 8; v. anche
Trechsel, op. cit., ad. art. 41, n. 24, 25 e 27). Nella
fattispecie è accertato che il ricorrente ha parzialmente
scontato la pena di 3 anni di reclusione pronunciata il 9
ottobre 1997 in carcere preventivo dal 13 settembre 1995 al
22 aprile 1996, ossia per più di 4 mesi. Tale durata è sta-
ta computata sulla pena prima che la sua esecuzione fosse
sospesa a favore del collocamento in un istituto per tossi-
comani. Pertanto, la sospensione condizionale è oggettiva-
mente esclusa.
n) La pena litigiosa appare dura, come lo rivela
la stessa Corte cantonale, ma non eccessiva al punto da
costituire un abuso del potere di apprezzamento del giudice
di merito. Al riguardo, come testé visto, il ricorrente non
cita alcun elemento determinante. Pertanto, il diritto
federale non è stato violato.
4.- Il gravame è circoscritto all'azione penale;
essendo quest'ultimo infondato, non vi è ragione di esami-
nare nel merito la condanna per quanto concerne le pretese
civili (Schubarth [Nichtigkeitbeschwerde], op. cit., n. 276
e rinvii). Le spese seguono la soccombenza (art. 278 PP).
Per questi motivi
i l T r i b u n a l e f e d e r a l e
p r o n u n c i a :
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a
carico del ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente,
alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribuna-
le d'appello e al Ministero pubblico del Cantone Ticino.
Losanna, 26 febbraio 2002
In nome della Corte di cassazione penale
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
La Cancelliera,