BGer 2A.366/2001
 
BGer 2A.366/2001 vom 29.01.2002
[AZA 0/2]
2A.366/2001
II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
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29 gennaio 2002
Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, presidente,
Betschart e Müller.
Cancelliera: Ieronimo Perroud.
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Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 28 agosto 2001 da A.________, patrocinato dall'avv. Leonardo Delcò, Lugano, contro la sentenza emessa il 20 giugno 2001 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nella causa, in materia di rifiuto del rinnovo del permesso di dimora annuale, che oppone il ricorrente al Consiglio di Stato del Cantone Ticino;
Ritenuto in fatto :
A.- A.________, cittadino tunisino entrato in Svizzera nell'ottobre 1987, si è sposato il 29 gennaio 1988 con B.________, cittadina svizzera. Per tal motivo gli è stato rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato fino a quando l'Ufficio cantonale degli stranieri (ora: Ufficio dei permessi e dell'immigrazione), con decisione del 5 dicembre 1991, confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 15 aprile 1992, gli ha negato l'ulteriore proroga della citata autorizzazione, visto che viveva separato dalla moglie. Nel luglio 1992 questi si è trasferito in Italia, poi in Spagna ed infine in Tunisia. Il 5 marzo 1993 il ricorso di diritto amministrativo esperito al Tribunale federale da A.________ contro la decisione governativa del 15 aprile 1992 è stato stralciato dai ruoli, essendo divenuto privo d'oggetto in seguito alla sua partenza all'estero. Il 27 ottobre 1994 l'Ufficio federale degli stranieri ha pronunciato nei confronti di costui un divieto d'entrata in Svizzera valevole dal 30 ottobre 1994 al 29 ottobre 1999, in seguito alla condanna pronunciata il 26 ottobre 1994 dalla Bezirksanwaltschaft di Zurigo a 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, per entrata e soggiorno illegale in Svizzera, tentata estorsione e complicità in falsificazione di documenti. Il 13 dicembre 1994 è stato pronunciato in Tunisia il divorzio dei coniugi A.________ eB.________.
B.- Il 26 gennaio 1995 A.________ si è unito in seconde nozze con la cittadina svizzera C.________. Per tal motivo l'11 aprile 1995 è stato revocato il divieto d'entrata in Svizzera emanato nei suoi confronti e l'interessato, arrivato nel nostro Paese il 16 aprile successivo, è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza al 15 aprile 2000. Durante la sua permanenza in Svizzera A.________ ha interessato a diverse riprese le autorità di polizia e giudiziarie. Durante il suo primo soggiorno nel nostro paese, è stato querelato a diverse riprese dalla ex moglie, tra l'altro, per vie di fatto, lesioni semplici, minacce e violazione di domicilio; inoltre la polizia è intervenuta a diverse riprese presso il domicilio coniugale (lite tra consorti). Va poi osservato che, oltre la condanna inflittagli nell'ottobre 1994, egli è stato condannato il 18 maggio 1992 alla pena di 90 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, per ricettazione ed infrazione alla LCStr; il 3 ottobre 1995 a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per furti. In seguito a questa condanna, egli è stato ammonito il 9 novembre 1995 dalla competente autorità in materia di polizia degli stranieri, con l'avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbero state prese in considerazione eventuali sanzioni amministrative. Il 20 gennaio 1998 è stato condannato a una multa di fr. 1'100.-- per violazione della LCStr e il 25 febbraio 2000 a 7 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di fr. 800.-- per infrazione grave alla LCStr e, infine, il 13 aprile 2001, a 12 mesi di detenzione - a valere parzialmente quale pena aggiuntiva a quella inflittagli il 18 maggio 1992 - sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, per truffa, tentata estorsione e istigazione allo sviamento della giustizia. In questo giudizio è pure stata revocata la sospensione condizionale delle pene inflittegli il 26 ottobre 1994, rispettivamente il 3 ottobre 1995. Inoltre il 27 agosto 1998, il 2 dicembre 1999 e il 2 marzo 2000 gli è stata revocata la licenza di condurre per periodi da uno a sei mesi.
A.________ ha beneficiato di sussidi assistenziali nel 1991 e poi, unitamente alla moglie C.________, dal gennaio 1996 al dicembre 1999, per un importo globale di fr. 101'432.--. Per tal motivo egli è stato ammonito il 1° ottobre 1996 e il 1° aprile 1998 dalla competente autorità in materia di polizia degli stranieri, con l'avvertenza che se questa situazione avesse perdurato, sarebbe stata vagliata la possibilità di adottare misure amministrative nei suoi confronti. A suo carico vi sono anche 11 attestati di carenza di beni per un totale di fr. 34'574.-- e 4 precetti esecutivi, con opposizione totale, per complessivi fr.
6'655.--.
C.- L'8 novembre 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, fondandosi sui rapporti informativi del comune di residenza di A.________ e della polizia cantonale nonché sul fatto che questi aveva beneficiato di prestazioni assistenziali per complessivi fr. 101'432.--, ha respinto l'istanza sottopostale il 3 marzo 2000 dall'interessato, volta ad ottenere il rilascio di un permesso di domicilio; fissandogli nel contempo un termine per lasciare il territorio cantonale, detta autorità gli ha implicitamente anche negato il rinnovo del permesso di dimora annuale.
Tale diniego è stato confermato su ricorso dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 21 marzo 2001.
Richiamati i motivi addotti dall'autorità di prima istanza, il Governo cantonale ha pure ritenuto che l'interessato era rimasto spesso disoccupato, aveva a suo carico diversi attestati di carenza di beni ed era stato oggetto di procedure esecutive, ciò che faceva di lui una persona indesiderabile.
D.- Con sentenza del 20 giugno 2001 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il ricorso interposto da A.________ contro la decisione governativa e gli ha fissato un termine per lasciare il territorio cantonale.
Ha rilevato in primo luogo che il caso andava esaminato solo sotto il profilo del rinnovo del permesso di dimora annuale, dato che l'insorgente non chiedeva più il rilascio di un permesso di domicilio. Riferendosi poi alle condanne penali subite, ai debiti nei confronti dello Stato, alle procedure esecutive nonché agli attestati di carenza di beni, la Corte cantonale ha considerato adempiuti i motivi di espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a e b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142. 20) e ne ha dedotto l'incapacità dell'interessato di adattarsi all'ordinamento vigente nel nostro paese. Essa è quindi giunta alla conclusione che l'interesse di questi a vivere in Svizzera con la moglie non appariva preponderante rispetto alla necessità per le autorità di tutelare convenientemente l'ordine pubblico, allontanandolo. La decisione contestata era pertanto legittima, adeguata alle circostanze e non disattendeva né gli art. 7 e 10 LDDS, né l'art. 8 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).
E.- Il 28 agosto 2001 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il rilascio di un permesso di domicilio. Adduce in sostanza una violazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS nonché postula di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato e l' Ufficio federale degli stranieri propongono la reiezione del gravame. Da parte sua, il Tribunale cantonale amministrativo si riconferma nel proprio giudizio.
F.- Con decreto presidenziale del 25 settembre 2001 è stato concesso effetto sospensivo al ricorso.
Considerando in diritto :
1.- Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 126 II 106 consid. 1 con rinvio).
a) In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; DTF 126 II 329 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a; 123 II 145 consid. 1b; 122 II 1 consid. 1a, 385 consid. 1a e rispettivi rinvii).
aa) Conformemente all'art. 7 cpv. 1 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Secondo la prassi, per l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo, è unicamente determinante la questione se, formalmente, vi sia matrimonio.
È invece problema di merito sapere se lo straniero abbia diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora, rispettivamente alla concessione di un permesso di domicilio, oppure se l'autorizzazione sollecitata debba essere negata in virtù delle eccezioni o delle restrizioni di cui all'art. 7 cpv. 1 e 2 LDDS (DTF 122 II 289 consid. 1b; 120 Ib 6 consid. 1).
Nel caso concreto, il ricorrente è sposato con una cittadina svizzera dal mese di gennaio 1995: l'esistenza formale di un matrimonio non dà pertanto adito a dubbi: è quindi aperta la via del ricorso di diritto amministrativo.
Tale rimedio, esperito in tempo utile (art. 106 cpv. 1 OG) da una persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG) è, in linea di principio, ammissibile.
bb) Il ricorso è anche ammissibile dal profilo dell'art. 8 CEDU, norma che garantisce il rispetto della vita privata e famigliare (sulle condizioni di applicazione della medesima, cfr. DTF 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c; 120 Ib 1 consid. 1d e rispettivi rinvii), dato che il ricorrente è sposato con una cittadina svizzera e che il matrimonio sembra essere effettivamente vissuto.
b) Dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, il ricorrente si è limitato a chiedere il rinnovo del proprio permesso di dimora annuale, senza più sollecitare il rilascio di un permesso di domicilio, questione che non è stata esaminata dai giudici cantonali, come emerge chiaramente dalla sentenza querelata. Ne deriva che le conclusioni del presente ricorso di diritto amministrativo con cui egli postula ora la concessione di un permesso di domicilio esulano dall'oggetto del litigio e sono pertanto inammissibili (cfr. DTF 124 II 499 consid. 1c). Oggetto di disamina sarà quindi unicamente la problematica attinente al rinnovo del permesso di dimora annuale.
2.- a) Con il rimedio esperito il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l' eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, nonché la lesione dei diritti costituzionali (art. 104 lett. a OG); in quest'ultimo caso il ricorso di diritto amministrativo assume la funzione di ricorso di diritto pubblico (DTF 123 II 385 consid. 3 con rinvii). Quale organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 114 cpv. 1 OG; DTF 121 II 447 consid. 1b e riferimenti), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata, né dai motivi invocati dalle parti. Con il ricorso di diritto amministrativo può inoltre essere fatto valere l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. b OG); tuttavia, dal momento che la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria - come in concreto - tale accertamento è sindacabile soltanto se i fatti dovessero risultare manifestamente inesatti, incompleti o constatati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). In simili casi, la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere dei nuovi mezzi di prova è alquanto ristretta (DTF 123 II 49 consid. 2 e rinvii).
Per giurisprudenza, sono ammesse soltanto quelle prove che l'istanza precedente avrebbe dovuto prendere in considerazione d'ufficio e la cui mancata amministrazione costituisce una violazione di regole essenziali di procedura.
In particolare, non è possibile tener conto, in linea di principio, di ulteriori cambiamenti dello stato di fatto né di nuovi fatti che le parti avrebbero potuto o che dovevano - in virtù del loro dovere di collaborazione - far valere già dinanzi all'autorità precedente (DTF 121 II 97 consid. 1c con rinvii). Infine, va osservato che il Tribunale federale non può pronunciarsi sull'adeguatezza della sentenza impugnata (art. 104 lett. c OG).
b) Il 16 ottobre 2001 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale federale copie di due lettere redatte dall' Ambasciata svizzera in Tunisia. La prima, datata 28 marzo 2000, accenna, senza più ampie spiegazioni, a difficoltà a cui sarebbero confrontate le consorte svizzere di cittadini tunisini per ottenere un'autorizzazione di soggiorno e di lavoro in quel paese. Orbene, non è dato da vedere - né il ricorrente fornisce spiegazioni in proposito - perché detto documento non è già stato prodotto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. In effetti, il medesimo si riferisce a quesiti che potevano essere chiariti già quando il ricorrente si è rivolto a quest'autorità. Va poi osservato che non si può rimproverare alla Corte cantonale di non avere intrapreso d'ufficio delle ricerche sulla questione, poiché, con molta verosimiglianza, non era al corrente delle menzionate difficoltà, come anche non le si può rimproverare di non aver chiesto d'ufficio al ricorrente di fornirle delle informazioni in proposito. In effetti, benché la procedura amministrativa sia retta dalla massima inquisitoria, incombe comunque alla parte che ha introdotto una domanda nel suo interesse o che si trova in condizione di meglio conoscere i fatti di collaborare attivamente all' accertamento della fattispecie, fornendo informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue allegazioni. Ne discende che questo documento non va preso in considerazione.
La seconda lettera, datata 14 settembre 2001, si riferisce agli eventi dell'11 settembre 2001 accaduti negli Stati Uniti d'America e informa i cittadini svizzeri domiciliati in Tunisia che l'Ambasciata li aiuterà qualora dovessero sorgere dei problemi legati ai citati eventi. Detto documento appare privo di pertinenza in concreto, in quanto non è dato da vedere a quale quesito litigioso si riferisce:
lo stesso non viene quindi considerato.
3.- a) Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora (cpv. 1 prima frase). Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio (cpv. 1 seconda frase). Questo diritto si estingue qualora sorga un motivo d'espulsione (cpv. 1 terza frase).
b) Ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando egli sia stato punito dall' autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a), quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). Una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa risulta adeguata (art. 11 cpv. 3 LDDS) e se rispetta il principio della proporzionalità (DTF 116 Ib 113 consid. 3c). Per giudicare dell'equità di un'espulsione, l'autorità terrà conto della gravità della colpa commessa dallo straniero, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 dell'ordinanza di esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, del 1° marzo 1949, ODDS; RS 142. 201).
Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme, per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in: RDAF 1997 I 267, pag. 308).
c) Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile secondo l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui".
d) Il quesito di sapere se, in un caso concreto, le autorità di polizia degli stranieri devono rilasciare un'autorizzazione di soggiorno in virtù dell'art. 8 CEDU va risolto effettuando una ponderazione di tutti gli interessi privati e pubblici in gioco. Lo stesso dicasi per quanto concerne la questione di sapere se, giusta l'art. 7 cpv. 1 LDDS, l'espulsione rispetta il principio della proporzionalità (art. 11 cpv. 3 LDDS e art. 16 cpv. 3 ODDS). Quando è dato un motivo di espulsione ai sensi delle norme della polizia degli stranieri, si deve tener conto in primo luogo della gravità degli atti commessi così come della situazione personale e famigliare dello straniero. Va poi esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stata rifiutata l'autorizzazione di soggiorno. Per risolvere quest'ultimo punto, l'autorità non deve pronunciarsi basandosi sulle esigenze personali degli interessati, ma deve oggettivamente considerare la loro situazione nonché l'insieme delle circostanze del caso. Al riguardo va precisato che il fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera dev' essere incluso nella ponderazione d'interessi ma non esclude, di per sé, il rifiuto dell'autorizzazione di soggiorno (DTF 122 II 1 consid. 2 e riferimenti; cfr. anche DTF 122 II 289 consid. 3b).
e) Nel caso specifico, è pacifico che il motivo di espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS è adempito, ciò che peraltro il ricorrente non contesta. Come emerge dalla sentenza contestata, questi è stato condannato, nel maggio 1992, nell'ottobre 1994, nell'ottobre 1995 e nel febbraio 2000 a 7, 10, 30 e 90 giorni di arresto, rispettivamente di detenzione, pene sospese condizionalmente. La prima di queste condanne gli è stata inflitta per ricettazione ed infrazione alla LCStr, la seconda per entrata e soggiorno illegale in Svizzera, tentata estorsione e complicità in falsificazione di documenti, la terza per furti e la quarta per infrazione grave alla LCStr. Inoltre il 13 aprile 2001 è stato condannato a 12 mesi di detenzione, pena sospesa condizionalmente, per truffa, tentata estorsione e istigazione allo sviamento della giustizia. È vero che, se considerate singolarmente, le infrazioni penali, segnatamente quelle più vecchie, non sono particolarmente gravi.
In effetti, tutte le pene privative di libertà, anche quella di 12 mesi di detenzione, inflitte all'interessato sono largamente al di sotto del limite indicativo di due anni a partire dal quale, per consolidata prassi, va negata l'autorizzazione di soggiorno al coniuge straniero di un cittadino svizzero che vive in Svizzera da poco tempo (DTF 120 Ib 6 consid. 4b; 110 Ib 201). Anche se le stesse fossero cumulate, il menzionato limite non verrebbe raggiunto.
Senonché la gravità della violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici rimproverata al ricorrente non va minimizzata.
Nel caso precipuo, la stessa non è dovuta ad un' infrazione unica sanzionata con una pesante condanna penale, ma al fatto che l'ordine pubblico è stato ripetutamente disatteso, e ciò sia durante la prima permanenza dell'interessato nel nostro paese, che in seguito. Non va poi dimenticato che, come risulta dagli atti cantonali, oltre alle già citate condanne, il ricorrente ha interessato a più riprese le autorità di polizia e giudiziarie.
Oltre alle diverse querele sporte contro di lui dalla ex moglie negli anni 1989-1991, nel giugno 1990 e nel dicembre 1991 è stato condannato a pagare due multe di fr. 60.-- e fr. 160.-- per, rispettivamente, sottrazione di poca entità e per infrazione alla LCStr. Inoltre il 27 agosto 1998, il 2 dicembre 1999 e il 2 marzo 2000 gli è stata revocata la licenza di condurre per periodi da uno a sei mesi. Infine egli, nel corso degli anni, ha accumulato debiti di una certa importanza, dato che come risulta dagli atti, a suo carico vi sono precetti esecutivi per fr. 6'655.-- ed attestati di carenza di beni per complessivi fr. 34'574.--, senza dimenticare che egli, unitamente alla seconda moglie, ha percepito, dal gennaio del 1996 al dicembre del 1999, prestazioni assistenziali per un totale di fr. 101'432.--.
Stante quanto precede, si deve dunque considerare che vi è un interesse pubblico importante ad allontanare dalla Svizzera chi, come il ricorrente, commette piccole e medie infrazioni e con il suo comportamento generale dimostra di non essere capace di adattarsi alle regole sociali e all' ordinamento giuridico del nostro Paese, ciò che permette di ammettere pure l'esistenza di un motivo di espulsione fondato sull'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS.
f) Ciononostante, va osservato che le colpe dell' interessato non appaiano gravi al punto che l'interesse pubblico ad un suo allontanamento risulta di primo acchito e chiaramente preponderante rispetto al suo interesse privato - e quello della sua consorte - a potere rimanere in Svizzera. Soprattutto se si tiene conto del fatto che i reati per i quali il ricorrente è stato condannato sono stati commessi anni indietro, che egli vive da più di sei anni nel nostro Paese, che è sposato con una cittadina svizzera dal gennaio del 1995 e che da allora sembrano convivere.
4.- Resta dunque da determinare se la decisione litigiosa sia pure rispettosa, in maniera generale, del principio di proporzionalità e, in particolare, delle esigenze poste dagli art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 cpv. 3 ODDS.
a) Il ricorrente ha effettuato un primo soggiorno nel nostro paese dall'ottobre del 1987 al luglio del 1992.
Tornato in patria, egli è rientrato in Svizzera nell'aprile del 1995 e vi risiede da allora, cioè da più di sei anni.
Questo soggiorno non può essere qualificato di breve ed assume una certa importanza nell'ambito della ponderazione degli interessi che entrano in gioco per valutare la proporzionalità di una misura d'espulsione. Vi è però da prendere in considerazione il comportamento generale del ricorrente, il quale, pur non avendo commesso dei reati di particolare gravità, ha ripetutamente disatteso l'ordine pubblico, senza tener conto dei diversi ammonimenti ricevuti, dimostrando un'incapacità pressoché totale di sapersi adattare alle regole vigenti nel nostro Paese (consid. 3e).
b) Per quanto concerne sua moglie, va osservato in primo luogo che appare poco probabile poter esigere da lei che si trasferisca con il coniuge in Tunisia, paese dove non ha mai vissuto, di cui non parla la lingua e i cui usi e costumi sono molto differenti da quelli ai quali è abituata in Svizzera. Va poi ricordato che, nell'ambito della ponderazione degli interessi, l'intensità del legame coniugale costituisce un criterio molto importante. Più questo legame è intenso, più il rifiuto di concedere un'autorizzazione di soggiorno dev'essere pronunciato con ritegno.
Orbene, nel caso concreto, non si ha praticamente alcuna informazione sulla realtà ed intensità del legame coniugale che unisce il ricorrente alla moglie. In effetti, l'inserto di causa non contiene nulla in proposito e nella sentenza querelata, la Corte cantonale non ha chiarito questa circostanza di fatto. Soprattutto essa non ha valutato con la necessaria cura le conseguenze per la moglie causate da un' eventuale partenza dalla Svizzera. Il fatto che essa abbia trascorso delle vacanze in Tunisia e che vi si sia anche sposata non è di rilievo. In effetti, nell'incarto cantonale non vi è nessuna traccia di eventuali sue dichiarazioni, secondo cui essa sarebbe in misura nonché disposta a lasciare la Svizzera per seguire il marito all'estero.
c) Ne discende che, dal momento che i fatti determinanti sono incompleti, il Tribunale federale non dispone di tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare con conoscenza di causa. La causa va pertanto rinviata all' autorità precedente affinché proceda ad un complemento d' istruttoria nonché emani un nuovo giudizio (art. 114 cpv. 2 OG). La Corte cantonale dovrà quindi determinare la natura e l'intensità del legame coniugale esistente tra il ricorrente e la moglie nonché procedere ad una nuova ed attenta ponderazione degli interessi in gioco. In tale ambito, detta autorità dovrà in particolare valutare attentamente la situazione finanziaria del ricorrente e di sua moglie. Va ricordato in effetti che, oltre a debiti privati di una certa importanza, gli interessati hanno percepito negli anni 1996-1999 prestazioni assistenziali per complessivi fr. 101'432.--. È vero che dagli atti di causa emerge che dal gennaio 2000 non sono più state erogate prestazioni dall'assistenza pubblica; inoltre sembrerebbe che il ricorrente abbia ora concrete opportunità di svolgere un'attività lavorativa, avendo egli prodotto in sede cantonale un contratto in tal senso quale autista-fattorino. Spetterà quindi ai giudici cantonali accertare - effettuando un' indagine sulla situazione finanziaria attuale dell'interessato e della moglie nonché sulla sua probabile evoluzione - se detto miglioramento della situazione economica sia effettivo oppure se esista un rischio concreto che in avvenire egli e la consorte cadano nuovamente a carico dell'assistenza pubblica.
5.- a) Visto quanto precede, il ricorso è accolto e il giudizio contestato è annullato.
b) Giusta l'art. 156 cpv. 2 OG, lo Stato del Cantone Ticino non può essere astretto al pagamento delle spese giudiziarie. Esso verserà invece al ricorrente - assistito da un avvocato - un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG). Considerato che questi non è tenuto a pagare spese processuali e che, mediante il versamento di un'indennità per spese ripetibili, il Cantone Ticino provvederà a sopportare le sue presumibili spese di patrocinio, la sua domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è divenuta priva d'oggetto.
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. In quanto ammissibile, il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa viene rinviata al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 1500.-- per ripetibili della sede federale.
4. La domanda di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio è priva d'oggetto.
5. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale degli stranieri.
Losanna, 29 gennaio 2002 VIZ
In nome della II Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
La Cancelliera,